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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40179/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti, in qualità di terzi interessati, impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame di Novara che aveva rigettato il loro appello avverso il provvedimento del G.I.P. del 29/03/2022 che aveva respinto la richiesta di revoca del decreto di sequestro preventivo (emesso il 13/01/2021) relativo a veicoli intestati agli appellanti per il reato previsto dall'art. 256 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. In cassazione si deducevano: carenza di motivazione sul giudizio di buona fede di Merieme El Moudene (terza estranea al reato) e sul periculum in mora; richiesta di estendere gli effetti dell'annullamento del provvedimento genetico per la mancata motivazione sul periculum in mora; censura in ordine al potere integrativo del Tribunale del riesame sul quesito del periculum in mora.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché il difensore che ha proposto appello e ricorso non risultava munito di procura speciale rilasciata dai terzi interessati, requisito obbligatorio per i soggetti portatori di interessi civilistici ai sensi dell'art. 100 c.p.p.. La giurisprudenza citata è stata richiamata per affermare che la mera nomina del difensore non supplisce alla procura speciale e che il vizio non è sanabile con le regole di regolarizzazione previste per il processo civile. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 100 cod. proc. pen.

    Il terzo interessato, portatore di interessi civilistici, non può stare personalmente in giudizio e deve conferire al difensore procura alle liti con le forme richieste dall'art. 100 c.p.p.; l'assenza di tale procura rende inammissibile l'impugnazione promossa dal difensore.

  • art. 256 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Norma sostanziale relativa al reato connesso al sequestro preventivo impugnato (riferimento al titolo di reato che giustificava il sequestro dei veicoli).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disciplina la condanna alle spese del procedimento e la determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende, applicata per l'inammissibilità dei ricorsi.

  • art. 182, comma 2, cod. proc. civ.

    Richiamata solo per negarne l'applicabilità: la possibilità di regolarizzare il difetto di rappresentanza prevista dal processo civile non trova applicazione nel processo penale per i terzi interessati nelle impugnazioni relative al sequestro preventivo.

  • D.L. n.137/2020, art. 23, comma 8

    Richiamato quale norma procedurale in base alla quale il ricorso è stato trattato (collocazione procedurale temporanea), senza che incida sulla statuizione sull'inammissibilità per mancanza di procura speciale.

  • Corte Cost. sent. 13/06/2000, n.186

    Richiamata relativamente ai criteri per la condanna alla Cassa delle Ammende nella determinazione della somma da versare; utilizzata per giustificare l'entità della sanzione equitativa.

Massime di principio

  • Il terzo interessato che agisce in sede penale deve conferire al difensore una procura speciale alle liti secondo l'art. 100 c.p.p.; la mera nomina del difensore non è sufficiente e l'assenza della procura rende inammissibile l'impugnazione.
  • Nel processo penale relativo a misure reali (es. sequestro preventivo) le questioni sostanziali (buona fede del terzo, periculum in mora) vanno comunque motivate, ma qualsiasi censura sostanziale può rimanere priva di esame se è previo un vizio formale insanabile come la mancanza di rappresentanza.
  • La regolarizzazione retroattiva del difetto di rappresentanza prevista dal codice di procedura civile (art. 182 c.p.c.) non si applica nel caso di ricorsi penali proposti dal difensore di terzi privi di procura speciale; quindi verificare la procura prima di proporre impugnazioni in Cassazione.
  • Quando si impugna un provvedimento di sequestro come terzo interessato, oltre a curare la legittimazione formale (procura), è necessario enucleare con chiarezza la prova o gli elementi di fatto che giustificano la buona fede e l'assenza del periculum in mora, perché tali argomentazioni sono decisive nel merito.
  • Prima di proporre appelli o ricorsi contro sequestri preventivi, verificare sempre la documentazione di rappresentanza e allegare la procura speciale agli atti per evitare l'inammissibilità per motivi formali.

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