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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40182/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il rigetto delle istanze di revoca del decreto di sequestro preventivo (13/01/2021) adottato per il reato ex art. 256 d.lgs. 3/4/2006 n.152, con sequestro eseguito anche sui loro veicoli ritenuti suscettibili di confisca obbligatoria ex art. 259, comma 2. Hanno dedotto la nullità del decreto genetico per mancanza di motivazione sul periculum in mora e hanno chiesto l'effetto estensivo dell'annullamento ottenuto da terzi; hanno altresì contestato la possibilità per il Tribunale del riesame di integrare la motivazione del decreto genetico in sede di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che la nullità del decreto genetico per mancanza di motivazione sia di regime intermedio e debba essere tempestivamente dedotta con il riesame (art. 182 c.p.p.), mentre non è proponibile con l'istanza di revoca né può essere sollevata tardivamente. Il Tribunale del riesame non può integrare la motivazione del decreto genetico, ma può integrare la motivazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca; tale integrazione non avrebbe comunque potuto condurre all'accoglimento delle istanze dei ricorrenti. L'effetto estensivo dell'impugnazione (art. 587 c.p.p.) non è applicabile nel caso di specie, non essendosi verificati i presupposti (procedimento unitario/cumulativo e assenza di impugnazione incompatibile degli altri soggetti). Pertanto i ricorsi sono stati dichiarati infondati e respinti.

Norme richiamate

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 256)

    Norma sostanziale contestata (reato ambientale) rispetto alla quale è stato disposto il sequestro preventivo; usata per definire l'oggetto della misura cautelare

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 259, comma 2)

    Prevede la confisca obbligatoria di beni utilizzati per il reato; motivo per cui i veicoli dei ricorrenti erano stati sottoposti a sequestro

  • art. 182 c.p.p.

    Stabilisce la decadenza nella deduzione delle nullità relative/ a regime intermedio; la Corte ha ritenuto che la nullità per mancanza di motivazione del decreto genetico debba essere eccepita con il riesame nel termine previsto, altrimenti si perde la possibilità di dedurla

  • art. 324, comma 7 e art. 309, comma 9 c.p.p.

    Richiamati in relazione alla funzione del riesame e del controllo formale sulle misure reali; la Corte conferma che il riesame è la sede per la verifica formale della genesi della misura

  • art. 292 c.p.p.

    Richiami dottrinari/giurisprudenziali sulla nullità delle ordinanze cautelari per carenza motivazionale e sua qualificazione (nullità a regime intermedio)

  • art. 587 c.p.p.

    Norma sull'estensione dell'impugnazione: la Corte ha ricordato i limiti all'applicazione dell'effetto estensivo nel procedimento di riesame delle misure reali (necessità di procedimento unitario/cumulativo e assenza di impugnazioni incompatibili)

  • art. 322-bis c.p.p.

    Richiamato quale rimedio processuale utilizzato dai ricorrenti (appello ex art. 322-bis) contro l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca

  • art. 180 e art. 181 c.p.p.

    Richiamati per distinguere il regime delle nullità che incidono sul giudizio (art.180) da quelle deducibili solo per eccezione di parte (art.181); la Corte precisa che le nullità delle misure reali seguono regimi speciali

  • art. 99 disp. att. c.p.p.

    Richiamato dalle Sezioni Unite per spiegare i limiti del riesame rispetto ai profili formali della misura cautelare

  • D.L. n.137/2020, art. 23 comma 8

    Richiamato solo ai fini del rito/registrazione del ricorso (trattazione ai sensi della disposizione normativa emergenziale)

Massime di principio

  • La nullità del decreto di sequestro preventivo per mancanza di motivazione (sul fumus o sul periculum in mora) è di regime intermedio e va eccepita tempestivamente con il riesame; in mancanza si perde la possibilità di dedurla successivamente.
  • L'istanza di revoca può mirare ai profili sostanziali della misura anche se non è stato proposto il riesame, ma non è lo strumento idoneo per sollevare vizi formali originari del decreto genetico (come la mancanza di motivazione).
  • Il Tribunale del riesame non può integrare la motivazione del decreto genetico originario; può invece integrare o motivare l'ordinanza di rigetto della revoca nell'ambito dell'appello cautelare reale.
  • L'effetto estensivo dell'impugnazione (art. 587 c.p.p.) opera solo se il procedimento incidentale si è svolto in modo unitario e cumulativo e se l'impugnazione non è fondata su motivi esclusivamente personali; non reintegra il termine decadenziale di chi non ha tempestivamente eccepito la nullità.
  • Se si vuole contestare un vizio formale di una misura reale (es. mancanza di motivazione), il rimedio corretto e perentorio è il ricorso per riesame; in assenza di ciò, le impugnazioni successive saranno facilmente dichiarate inammissibili o infondate.

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