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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40177/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società impugnava l'ordinanza del riesame che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del G.I.P. che aveva respinto l'istanza di restituzione della somma di €10.649,59, sostenendo l'erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello. Angolana Carni deduceva violazioni di legge (tra cui art. 240, 322 ter c.p., artt. 321, 322 c.p.p., art. 12-bis e art. 5 d.lgs. 74/2000) e osservava che la somma era stata già sottoposta a precedente sequestro (21/04/2016) e trasferita al fondo unico di giustizia; quindi, al momento del reato e del successivo sequestro la società non avrebbe avuto disponibilità delle somme essendo già spossessata, mancando il profitto del reato da sequestrare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse della ricorrente: ha ritenuto che non basti la mera pretesa di legittimità, ma sia necessario provare un pregiudizio concreto eliminabile con l'annullamento; qui, infatti, il sequestro era stato confermato e, soprattutto, le somme risultavano già vincolate da un precedente sequestro con trasferimento al fondo unico, per cui l'annullamento del provvedimento impugnato non avrebbe consentito la restituzione delle somme alla società. La Corte ha inoltre richiamato giurisprudenza sulla ammissibilità di più vincoli sullo stesso bene e sul fatto che un provvedimento di sequestro non eseguito non produce interesse all'impugnazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente condannata a pagare €3.000,00 alla Cassa delle ammende e le spese del procedimento ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    Riferito al profitto del reato fiscale: la corte rileva che, nel caso concreto, la disponibilità delle somme era già vincolata da precedente sequestro e pertanto l'annullamento non avrebbe ripristinato la disponibilità della società

  • art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    Citato tra le norme dedotte dalla ricorrente; la decisione non entra nel merito ma richiama la disciplina fiscale collegata al sequestro di proventi di reato

  • art. 240 c.p.

    Richiamato nella esposizione dei motivi di violazione di legge avanzati dalla società; la Corte non modifica la qualificazione normativa ma giudica inammissibile il ricorso per mancanza di interesse

  • art. 322-ter c.p.

    Citato tra le norme penalistiche dedotte dalla ricorrente; la Corte non svolge nuova interpretazione sostanziale della norma, limitandosi alla valutazione sull'interesse all'impugnazione

  • art. 321 c.p.p.

    Riferito alle forme dell'impugnazione cautelare e ai termini; la Corte richiama il requisito dell'interesse concreto ad impugnare

  • art. 322 c.p.p.

    Collegato alle misure cautelari reali e alle modalità del sequestro, usato a supporto della discussione sulla possibile coesistenza di più sequestri

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Richiamato per il limite alla motivazione delle deduzioni in cassazione; la Corte osserva che i motivi sono stati esposti nei limiti strettamente necessari

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato nella sanzione per inammissibilità del ricorso: condanna della ricorrente al pagamento alla Cassa delle ammende e alle spese processuali

Massime di principio

  • Per proporre ricorso per cassazione è necessario dimostrare un interesse concreto, ossia un pregiudizio attuale che possa essere eliminato dall'annullamento o dalla riforma della decisione impugnata; la mera censura di legittimità non basta.
  • Se le somme oggetto di impugnazione sono già vincolate o trasferite per effetto di un precedente sequestro o atto esecutivo, l'annullamento di un successivo sequestro potrebbe risultare privo di efficacia pratica e quindi far venire meno l'interesse all'impugnazione.
  • La coesistenza di più sequestri sullo stesso bene è teoricamente possibile quando hanno finalità e modalità diverse; occorre verificare l'effettiva disponibilità del bene al momento del reato e al momento del sequestro.
  • Se un provvedimento di sequestro preventivo non è stato eseguito, generalmente manca l'interesse concreto a proporre riesame o impugnazione, perché non vi è stato alcun effetto patrimoniale immediato sul ricorrente.
  • In situazioni simili, chi intende impugnare deve documentare che l'annullamento comporterebbe la reale restituzione della cosa o l'eliminazione del vincolo patrimoniale; in assenza di cioè l'impugnazione rischia di essere dichiarata inammissibile.

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