Cassazione Penale, Sentenza n. 40177/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società impugnava l'ordinanza del riesame che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del G.I.P. che aveva respinto l'istanza di restituzione della somma di €10.649,59, sostenendo l'erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello. Angolana Carni deduceva violazioni di legge (tra cui art. 240, 322 ter c.p., artt. 321, 322 c.p.p., art. 12-bis e art. 5 d.lgs. 74/2000) e osservava che la somma era stata già sottoposta a precedente sequestro (21/04/2016) e trasferita al fondo unico di giustizia; quindi, al momento del reato e del successivo sequestro la società non avrebbe avuto disponibilità delle somme essendo già spossessata, mancando il profitto del reato da sequestrare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse della ricorrente: ha ritenuto che non basti la mera pretesa di legittimità, ma sia necessario provare un pregiudizio concreto eliminabile con l'annullamento; qui, infatti, il sequestro era stato confermato e, soprattutto, le somme risultavano già vincolate da un precedente sequestro con trasferimento al fondo unico, per cui l'annullamento del provvedimento impugnato non avrebbe consentito la restituzione delle somme alla società. La Corte ha inoltre richiamato giurisprudenza sulla ammissibilità di più vincoli sullo stesso bene e sul fatto che un provvedimento di sequestro non eseguito non produce interesse all'impugnazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente condannata a pagare €3.000,00 alla Cassa delle ammende e le spese del procedimento ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Riferito al profitto del reato fiscale: la corte rileva che, nel caso concreto, la disponibilità delle somme era già vincolata da precedente sequestro e pertanto l'annullamento non avrebbe ripristinato la disponibilità della società
Citato tra le norme dedotte dalla ricorrente; la decisione non entra nel merito ma richiama la disciplina fiscale collegata al sequestro di proventi di reato
Richiamato nella esposizione dei motivi di violazione di legge avanzati dalla società; la Corte non modifica la qualificazione normativa ma giudica inammissibile il ricorso per mancanza di interesse
Citato tra le norme penalistiche dedotte dalla ricorrente; la Corte non svolge nuova interpretazione sostanziale della norma, limitandosi alla valutazione sull'interesse all'impugnazione
Riferito alle forme dell'impugnazione cautelare e ai termini; la Corte richiama il requisito dell'interesse concreto ad impugnare
Collegato alle misure cautelari reali e alle modalità del sequestro, usato a supporto della discussione sulla possibile coesistenza di più sequestri
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiamato per il limite alla motivazione delle deduzioni in cassazione; la Corte osserva che i motivi sono stati esposti nei limiti strettamente necessari
Applicato nella sanzione per inammissibilità del ricorso: condanna della ricorrente al pagamento alla Cassa delle ammende e alle spese processuali
Massime di principio
- Per proporre ricorso per cassazione è necessario dimostrare un interesse concreto, ossia un pregiudizio attuale che possa essere eliminato dall'annullamento o dalla riforma della decisione impugnata; la mera censura di legittimità non basta.
- Se le somme oggetto di impugnazione sono già vincolate o trasferite per effetto di un precedente sequestro o atto esecutivo, l'annullamento di un successivo sequestro potrebbe risultare privo di efficacia pratica e quindi far venire meno l'interesse all'impugnazione.
- La coesistenza di più sequestri sullo stesso bene è teoricamente possibile quando hanno finalità e modalità diverse; occorre verificare l'effettiva disponibilità del bene al momento del reato e al momento del sequestro.
- Se un provvedimento di sequestro preventivo non è stato eseguito, generalmente manca l'interesse concreto a proporre riesame o impugnazione, perché non vi è stato alcun effetto patrimoniale immediato sul ricorrente.
- In situazioni simili, chi intende impugnare deve documentare che l'annullamento comporterebbe la reale restituzione della cosa o l'eliminazione del vincolo patrimoniale; in assenza di cioè l'impugnazione rischia di essere dichiarata inammissibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40178/2022 del 25/10/2022
- Sentenza penale · 25 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40179/2022 del 25/10/2022
- Sentenza penale · 25 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40180/2022 del 25/10/2022
- Sentenza penale · 25 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40181/2022 del 25/10/2022
- Sentenza penale · 25 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40182/2022 del 25/10/2022
- Sentenza penale · 25 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40183/2022 del 25/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →