Cassazione Penale, Sentenza n. 40183/2022 del 25/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza d'appello censurando: 1) la nullità del decreto di giudizio immediato e degli atti successivi perché, secondo la difesa, il rito speciale era stato indebitamente celebrato anche con riguardo a una contravvenzione per la quale non era stata disposta misura cautelare (argomento fondato sulla tardività della richiesta di giudizio immediato e sulla natura custodiale della richiesta stessa); 2) la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 5 L. n. 895/1967 (ipotesi lieve) in relazione alle condotte relative alle armi, chiedendo che il favore fosse riconosciuto con riferimento esclusivo a qualità e quantità delle armi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, statuendo che la tardiva richiesta di giudizio immediato non determina, di per sé, una nullità suscettibile di sindacato in sede dibattimentale (tale sindacato compete al Gip e il decreto di giudizio immediato è insindacabile dal giudice del dibattimento). Ha inoltre osservato la carenza di interesse all'impugnazione in relazione alla contravvenzione, poiché essa è stata dichiarata estinta per prescrizione, per cui non sussisteva un vulnus difensivo attuale. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto correttamente motivato il rigetto dell'attenuante ex art. 5 L. n. 895/1967 da parte della Corte d'appello, che ha valutato il numero e lo stato delle armi e le modalità del fatto ritenendole incompatibili con l'ipotesi lieve. Conseguentemente è stata confermata la condanna per i reati di detenzione di due armi comuni da sparo e per il porto di una di esse, con pena complessiva rideterminata in due anni e sei mesi di reclusione e multa di euro 5.500,00; la contravvenzione indicata al capo C) è stata dichiarata prescritta. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata per identificare la contravvenzione contestata. La Corte ha rilevato che tale contravvenzione è stata dichiarata prescritta e quindi estinta, rilevando l'irrilevanza della relativa eccezione di nullità quando il ricorso non comporta utilità processuale.
art. 453, commi 1, 1-bis e 2, cod. proc. pen.
La Corte ha chiarito, facendo riferimento alla giurisprudenza delle Sezioni Unite, che i termini per la richiesta di giudizio immediato (90 e 180 giorni) hanno natura ordinatoria e la loro inosservanza può essere rilevata dal Gip; il decreto che dispone il giudizio immediato è endoprocessuale e non è sindacabile dal giudice del dibattimento salvo i vizi espressamente rilevati dalla legge (art. 429 c.p.p.).
art. 5 legge 2 ottobre 1967, n. 895
La Corte ha confermato che l'attenuante per ipotesi lieve in materia di armi può essere negata anche per ragioni obiettive e soggettive diverse dalla sola qualità e quantità delle armi (numero, stato, modalità del fatto e contesto possono giustificare il diniego).
Riferimento al principio di tassatività delle nullità; la Corte lo usa per spiegare che non ogni violazione procedurale comporta nullità assoluta, ma solo le ipotesi previste dalla legge.
Richiamato per spiegare i limiti della nullità assoluta: l'inosservanza dei termini per la richiesta del giudizio immediato non determina automaticamente nullità assoluta del decreto.
Norma che indica i casi tassativi di nullità del decreto di giudizio immediato: la Corte osserva che eventuali nullità sono quelle espressamente previste e non si estendono alle ipotesi di tardività ordinatoria.
Richiamato nel ragionamento giurisprudenziale sul sindacato del decreto di giudizio immediato e sui limiti dell'azione di nullità non espressamente prevista.
Citato per sottolineare che, in assenza di espressa previsione, il termine per la richiesta di giudizio immediato non è perentorio ma ordinatorio.
Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per la condanna alle spese.
Massime di principio
- La tardività nella richiesta di giudizio immediato (rispetto ai termini di 90/180 giorni) è, in linea generale, rilevabile dal Gip ma non determina automaticamente una nullità che possa essere fatta valere o sindacata in sede dibattimentale; il decreto di giudizio immediato è endoprocessuale e insindacabile dal giudice del dibattimento salvo i casi tassativi previsti dalla legge.
- Se la contestazione processuale riguarda un reato estinto per prescrizione, l'interesse ad impugnare può venire meno: l'assenza di un danno processuale attuale rende l'impugnazione priva di utilità e può determinarne l'inammissibilità o il rigetto per carenza di interesse.
- L'attenuante di cui all'art. 5 L. n. 895/1967 non si limita alla sola valutazione della qualità e quantità delle armi: il giudice può negarla sulla base di elementi oggettivi e soggettivi (numero delle armi, loro stato, modalità del rinvenimento e circostanze) che evidenzino una condotta non occasionale.
- Il principio di tassatività delle nullità (art.177 c.p.p.) implica che non tutte le violazioni procedurali comportano nullità assolute; occorre verificare se la norma preveda espressamente la sanzione della nullità tra le fattispecie tassative.
- Quando si contesta la legittimità di un rito per motivi di termine o forma, è fondamentale valutare se la doglianza abbia prodotto un concreto pregiudizio difensivo o un'utilità impugnatoria: senza ciò l'eccezione può essere priva di rilevanza pratica.
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