Cassazione Penale, Sentenza n. 40180/2022 del 25/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Lebbiati impugnava il rigetto, da parte del Tribunale del riesame, della sua istanza di revoca del sequestro preventivo eseguito anche sul veicolo di sua proprietà (sequestro disposto con decreto genetico 13/01/2021 nell'ambito di reato previsto dall'art. 256 d.lgs. 152/2006 e suscettibile di confisca obbligatoria ex art. 259, comma 2 d.lgs. 152/2006). I motivi di impugnazione erano: 1) nullità del decreto genetico per mancanza di motivazione sul "periculum in mora" già accertata in altra ordinanza del Tribunale del riesame (21/02/2022) e mancata considerazione di tale nullità nel provvedimento impugnato; 2) illegittima integrazione della motivazione del decreto genetico da parte dell'ordinanza del GIP del 07/04/2022 e del Tribunale del riesame; 3) violazione dei limiti dei poteri integrativi del giudice dell'appello (art. 322-bis c.p.p.), con l'introduzione ex novo di argomentazioni sul periculum in mora attinenti al decreto genetico non impugnato; 4) erronea valutazione del periculum in mora e della buona fede del terzo interessato, sostenendo che il rischio valutabile doveva essere quello dell'impiego del veicolo in ulteriori attività illecite e non il mero rischio di dispersione/destinazione alla circolazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, sebbene il Tribunale del riesame avesse errato nel ritenere di poter integrare la motivazione del decreto genetico (l'integrazione in sede di appello riguarda il provvedimento impugnato e non un atto genetico non impugnato), l'eccezione di nullità per mancanza di motivazione del decreto genetico poteva e doveva essere sollevata nel procedimento di riesame a pena di decadenza. La Corte ha confermato il principio secondo cui la nullità per mancanza di motivazione del decreto genetico è proponibile esclusivamente con il riesame e non con l'istanza di revoca o con l'appello cautelare reale tardivo. Inoltre, è stato chiarito che il GIP che rigetta la revoca deve comunque motivare sulla persistenza del periculum in mora rispondendo all'istanza, e tale motivazione è impugnabile con l'appello cautelare reale. Applicando i principi giurisprudenziali (in particolare la sentenza "Ellade" delle Sezioni Unite), la Corte ha ritenuto che la motivazione resa in ordine al periculum (rischio di dispersione/modificazione/deterioramento/uso/alienazione della res) era conforme ai criteri richiesti e che i profili attinenti alla buona fede non erano stati dedotti in appello in modo efficace. Pertanto il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato; spese e condanna alle spese di giudizio in favore della resistente (art. 616 c.p.p. richiamato).
Norme richiamate
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256
Norma sostanziale relativa al reato per cui è stato disposto il sequestro preventivo; contestualizza la possibilità di confisca rispetto al reato di traffico/gestione illecita di rifiuti.
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 259, comma 2
Prevede la confisca obbligatoria per determinate fattispecie; la riconoscibilità della confisca obbligatoria rende il bene suscettibile di sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
codice di procedura penale, art. 321, comma 2
Stabilisce l'obbligo di motivazione del provvedimento di sequestro preventivo, inclusa la motivazione sul periculum in mora quando la misura è finalizzata alla confisca.
codice di procedura penale, art. 322-bis
Disciplina i poteri del giudice di integrare la motivazione in sede di impugnazione: tali poteri si esercitano sul provvedimento impugnato, non su atti genetici non oggetto di impugnazione.
codice di procedura penale, art. 292
Riferito alla nullità delle ordinanze cautelari: la mancanza di motivazione può costituire una nullità a regime intermedio e la sua deducibilità è soggetta a regole speciali.
codice di procedura penale, art. 182
Stabilisce termini e regole di decadenza per eccepire specifiche nullità/ vizi degli atti procedimentali; la nullità del decreto genetico per mancanza di motivazione deve essere dedotta tempestivamente davanti al giudice del riesame, a pena di decadenza.
Sezioni Unite, sentenza n. 46201 del 31/05/2018
Ha distinto le funzioni del riesame (controllo formale e sostanziale entro termini perentori) dalla revoca (verifica sostanziale senza limiti temporali) e ha affermato che la mancata proposizione del riesame preclude il controllo formale ma non necessariamente la revoca sui profili sostanziali; tuttavia i vizi formali del decreto genetico, come la mancanza di motivazione, devono essere denunciati con il riesame.
Sezioni Unite, sentenza "Ellade" n. 36959 del 24/06/2021
Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del 'periculum in mora', da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege".
La motivazione sul periculum deve indicare perché, nell'intervallo temporale fino alla decisione finale, il bene rischia di essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato in modo da rendere inefficace una futura confisca; in certi casi di beni automaticamente confiscabili la motivazione può limitarsi all'appartenenza del bene al novero confiscabile "ex lege".
codice di procedura penale, art. 324, comma 7 e art. 309, comma 9 (richiamo)
Richiamati dalle Sezioni Unite per spiegare il rapporto tra riesame e controllo formale del provvedimento applicativo delle misure cautelari reali: il riesame ha funzione di controllo formale entro termini perentori.
Massime di principio
- La nullità del decreto genetico di sequestro preventivo per mancanza di motivazione sul periculum in mora deve essere sollevata tempestivamente con l'istanza di riesame; se non eccepita nei termini, la questione è preclusa per decadenza e non può essere fatta valere successivamente tramite istanza di revoca o ricorso per cassazione.
- Il giudice che, in sede di revoca, rigetta la richiesta deve motivare specificamente sulla persistenza del periculum in mora: tale motivazione risponde all'istanza di revoca e può essere impugnata con appello cautelare reale.
- Il potere del giudice dell'impugnazione di integrare la motivazione (art. 322-bis c.p.p.) riguarda il provvedimento impugnato e non consente di sanare vizi formali di atti genetici non impugnati; l'integrazione non può estendersi oltre i limiti del provvedimento oggetto di appello.
- Nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il "periculum in mora" va inteso come rischio che, nelle more del giudizio, la res venga dispersa, modificata, deteriorata, utilizzata o alienata in modo da vanificare l'efficacia di una futura confisca; non è sufficiente un'argomentazione generica che equipari il rischio al mero uso ordinario del bene.
- Le deduzioni sulla buona fede del terzo interessato devono essere specifiche e riferite al singolo soggetto; affermazioni generiche non sostenute da elementi probatori non sono idonee a contrastare la sussistenza del periculum.
- Se il bene è riconosciuto suscettibile di confisca obbligatoria "ex lege", la necessità del sequestro può trovare giustificazione anche con motivazioni più circoscritte, purché collegabili al rischio che la confisca diventi impraticabile senza la conservazione anticipata della res.
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