Sentenza del 27/04/2016 n. 8364 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune aveva richiesto l'ICI relativa all'anno 2003 su immobili appartenenti al Consorzio. Il Consorzio sosteneva che, durante la liquidazione coatta amministrativa, l'obbligo tributario gravasse esclusivamente sul commissario liquidatore e sorgesse soltanto in caso di vendita degli immobili e incasso del relativo prezzo. Poiché la procedura si era chiusa con l'approvazione del concordato e senza vendita degli immobili, il Consorzio riteneva di non dover presentare la dichiarazione né versare l'imposta. Contestava inoltre il difetto di motivazione dell'avviso e l'inclusione di immobili non più di sua proprietà.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che l'ICI maturata durante la liquidazione coatta amministrativa non viene meno se la procedura si chiude senza vendita degli immobili e con il ritorno in bonis dell'impresa: l'obbligazione tributaria resta a carico dell'impresa proprietaria, che deve presentare la dichiarazione e pagare i ratei annuali relativi al periodo della procedura. La vendita e l'incasso del prezzo sospendono gli obblighi dichiarativi e di versamento soltanto nel corso della procedura, ma non costituiscono condizioni dell'imposizione. È stato inoltre ritenuto sufficiente l'avviso di accertamento che individui gli immobili e gli elementi essenziali della pretesa, senza necessità di spiegare specificamente perché il soggetto passivo fosse l'impresa e non il commissario liquidatore. Il motivo relativo all'insufficiente motivazione della sentenza è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese di cassazione, liquidate in 2.200 euro, di cui 200 euro per esborsi.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 6, nel testo originario
Nel caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore devono provvedere al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata della procedura entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
La norma disciplina le modalità e il momento degli adempimenti durante la procedura, ma non elimina l'obbligazione tributaria maturata. Se gli immobili non vengono venduti e l'impresa torna in bonis, l'obbligo ricade sull'impresa stessa.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 1
Il proprietario dell'immobile è soggetto passivo dell'ICI. La liquidazione coatta amministrativa comporta lo spossessamento e la perdita della legittimazione gestionale, ma non trasferisce la proprietà degli immobili al commissario liquidatore.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2
L'avviso di accertamento deve consentire al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa tributaria e di contestarne efficacemente l'esistenza e l'ammontare.
Legge n. 241 del 1990, art. 3, comma 1
Impone la motivazione dei provvedimenti amministrativi; in materia tributaria, tale obbligo è soddisfatto quando l'atto espone i presupposti di fatto e gli elementi essenziali della pretesa.
Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 1
Richiede che gli atti dell'amministrazione finanziaria siano motivati e consentano al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi.
Regio decreto n. 267 del 1942, art. 214
Disciplina il concordato nella liquidazione coatta amministrativa, la cui approvazione può determinare la chiusura della procedura e il ritorno in bonis dell'impresa, senza però cancellare i debiti tributari maturati durante la procedura.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
La violazione o falsa applicazione di norme di diritto può essere dedotta in cassazione; il vizio di motivazione non può però essere utilizzato per contestare una valutazione giuridica sui requisiti motivazionali dell'avviso di accertamento.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Per i ricorsi soggetti alla disciplina applicabile ratione temporis era necessario formulare uno specifico momento di sintesi per i motivi relativi ai vizi motivazionali; la sua mancanza rende il motivo inammissibile.
Massime di principio
- L'apertura di una procedura concorsuale non cancella, di regola, i tributi maturati sugli immobili che restano di proprietà dell'impresa: occorre distinguere la titolarità dell'obbligazione dalla gestione pratica degli adempimenti.
- Se la procedura si chiude senza vendita degli immobili e l'impresa torna in bonis, gli obblighi tributari sospesi durante la procedura possono ricadere sull'impresa tornata operativa, anche per gli anni anteriori alla chiusura.
- La vendita dell'immobile e l'incasso del prezzo rilevano come momento per il pagamento e la dichiarazione da parte del curatore o commissario, non necessariamente come condizioni per l'esistenza del tributo.
- Per contestare un avviso di accertamento è normalmente sufficiente dimostrare che mancano o sono errati gli elementi essenziali della pretesa, come immobili, periodo, base imponibile o importo; non è sempre necessario che l'ente spieghi in dettaglio ogni ragionamento giuridico sul soggetto passivo.
- La verifica della proprietà degli immobili nel periodo d'imposta rimane decisiva: gli immobili alienati prima dell'anno accertato non possono essere assoggettati all'imposta nei confronti dell'ex proprietario, anche se tali errori possono essere corretti dall'ente in autotutela.
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