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Sentenza

Sentenza del 07/02/2025 n. 3161 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’atto di irrogazione delle sanzioni notificato l’11 giugno 2015 per l’omessa compilazione del quadro RW nella dichiarazione dei redditi relativa al 2007. L’Ufficio riteneva A.A. fiscalmente residente in Italia, benché si fosse iscritto all’AIRE il 9 maggio 2007 sostenendo di avere trasferito in Svizzera il centro dei propri affari, e contestava quindi l’omessa indicazione delle attività detenute all’estero. In Cassazione il contribuente ha dedotto, da un lato, la nullità della sentenza della CTR per motivazione apparente sulla prova del trasferimento della residenza e, dall’altro, la violazione delle norme sulla residenza fiscale e sull’onere e la valutazione della prova, sostenendo di avere dimostrato la propria residenza svizzera e superato la presunzione prevista per i trasferimenti in Paesi a fiscalità privilegiata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato d’ufficio il giudicato esterno formatosi sulla questione decisiva della residenza in Svizzera nel 2007. Con la sentenza n. 2713/2025, pubblicata il 4 febbraio 2025, resa in un distinto giudizio tra le stesse parti e relativo allo stesso anno d’imposta, la Corte aveva confermato la statuizione della CTR secondo cui il contribuente non aveva fornito prova idonea a superare la presunzione di residenza italiana; tale statuizione era divenuta definitiva dopo che il relativo motivo di ricorso era stato dichiarato inammissibile. Poiché la residenza costituiva l’unica questione dibattuta anche nel presente giudizio, il giudicato ha precluso un nuovo esame dei motivi, che sono stati complessivamente respinti. La Corte ha compensato integralmente le spese di legittimità per la sopravvenienza del giudicato esterno e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto. La decisione impugnata era quella della CTR, che aveva rigettato l’appello del contribuente e confermato la decisione della CTP, la quale aveva accolto parzialmente il ricorso limitandosi a rideterminare la sanzione secondo le disposizioni più favorevoli.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 2-bis, del TUIR

    La statuizione resa sul punto dalla C.t.r., con riferimento al medesimo anno di imposta, è, pertanto, coperta dal giudicato.

    Nel presente giudizio la questione relativa alla presunzione di residenza italiana e alla prova della residenza estera non viene riesaminata nel merito: la valutazione compiuta nel giudizio relativo allo stesso contribuente e allo stesso anno d’imposta è coperta da giudicato.

  • Art. 5 del D.L. n. 167 del 1990

    È la disposizione indicata nel provvedimento come fondamento dell’atto di irrogazione delle sanzioni per l’omessa indicazione delle attività estere nel quadro RW.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

    Quando sussistono i presupposti processuali, il rigetto del ricorso comporta l’obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, salvo che non sia dovuto.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno può essere rilevato d’ufficio anche in Cassazione e anche se si è formato dopo la sentenza impugnata, quando la questione definita è rilevante per la decisione.
  • Una statuizione definitiva sulla residenza fiscale riferita allo stesso contribuente e allo stesso anno d’imposta può precludere un nuovo esame della medesima questione in un diverso giudizio tributario, anche se riguarda un atto fiscale distinto.
  • L’iscrizione all’AIRE, da sola, non neutralizza la presunzione di residenza fiscale italiana prevista per il trasferimento in un Paese a fiscalità privilegiata: occorre fornire prova idonea dell’effettivo trasferimento della residenza.
  • Quando il ricorso è respinto, la Cassazione può porre a carico del ricorrente l’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge, se dovuto; le spese possono tuttavia essere compensate per ragioni specifiche, come la sopravvenienza del giudicato esterno.

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