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Sentenza

Sentenza del 07/02/2025 n. 3101 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso dell’IRBA pagata per il periodo d’imposta 2018-2020; il diniego era stato accolto in primo grado e la società aveva poi ottenuto ragione in appello. La Regione ha proposto quattro motivi di ricorso: (1) violazione delle regole sull’onere della prova, sostenendo che la traslazione dell’imposta sul consumatore fosse connaturata al tributo e che la società dovesse provare di non averla trasferita; (2) omesso esame delle difese e dei bilanci prodotti, che avrebbero dimostrato la traslazione e l’assenza di un effettivo impoverimento; (3) mancato ricorso a una consulenza tecnica d’ufficio per accertare traslazione e arricchimento; (4) violazione delle norme nazionali e regionali che avevano soppresso l’IRBA dal 2021 facendo salve le obbligazioni tributarie pregresse. La Cassazione ha però rilevato d’ufficio che la Regione non era legittimata passivamente nella controversia: l’IRBA è un tributo proprio derivato di natura erariale e la legittimazione esclusiva nelle liti di rimborso spetta all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ha inoltre ribadito che l’IRBA era incompatibile con la direttiva 2008/118/CE, poiché il gettito finanziava genericamente il bilancio e gli interventi per eventi calamitosi, senza una finalità specifica direttamente collegata alla tutela ambientale o della salute. La società ha riferito che la Regione avrebbe spontaneamente pagato il rimborso il 27 dicembre 2024, ma tale circostanza non era documentata.

La decisione

La Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza d’appello e ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della società, perché l’azione di rimborso era stata proposta contro la Regione, priva di legittimazione passiva: il soggetto legittimato era esclusivamente l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La Corte ha ritenuto irrilevante l’eventuale pagamento riferito dalla società, non documentato. L’eccezione relativa alla mancata comunicazione della domanda all’Agenzia delle Entrate e alla decadenza dal rimborso è stata assorbita; non potevano inoltre introdursi in cassazione nuove questioni comportanti accertamenti di fatto. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono state interamente compensate, in ragione dell’evoluzione normativa e interpretativa e della complessità della materia.

Norme richiamate

  • Art. 3, comma 13, legge n. 549 del 1995

    per quel che rileva in questa sede, ha stabilito che gli uffici tecnici di finanza effettuano l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla base di dichiarazioni annuali presentate, dai soggetti obbligati al versamento dell'imposta e che per la riscossione coattiva, gli interessi di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato dai commi da 12 a 14 del presente articolo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di accisa sugli oli minerali, comprese quelle per la individuazione dell'organo amministrativo competente.

    La disciplina attribuisce agli uffici finanziari statali l’accertamento e la liquidazione e rinvia alle regole sulle accise, comprese quelle per individuare l’organo competente. Nel ragionamento della Corte, ciò concorre a qualificare l’IRBA come tributo erariale derivato e a individuare nell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il soggetto legittimato nelle liti di rimborso.

  • Art. 1, paragrafo 2, direttiva 2008/118/CE

    Gli Stati membri possono, quindi, applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette a condizione che dette imposte rispondano a finalità specifiche e che siano conformi alle norme fiscali dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'imposta sul valore aggiunto per la determinazione della base imponibile, nonché per il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta.

    Le condizioni per applicare imposte indirette aggiuntive sui prodotti sottoposti ad accisa sono cumulative: occorrono una finalità specifica, non meramente di bilancio, e il rispetto delle regole UE applicabili. L’IRBA piemontese non soddisfaceva la prima condizione perché il gettito era destinato genericamente al bilancio e agli interventi per calamità, senza un nesso diretto con gli effetti ambientali o sanitari del consumo di carburante; la normativa interna incompatibile doveva quindi essere disapplicata.

  • Art. 1, comma 628, legge n. 178 del 2020

    recanti disposizioni in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione, sono abrogati. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.

    La disposizione ha abrogato le norme istitutive e regolatrici dell’IRBA, facendo formalmente salve le obbligazioni pregresse. Secondo la Corte, tuttavia, la clausola di salvezza non può conservare efficacia al tributo per le annualità anteriori quando il prelievo è incompatibile con il diritto dell’Unione.

  • Art. 29, comma 2, legge n. 428 del 1990

    il fornitore, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge n. 428 del 1990.

    Il fornitore che abbia effettuato il versamento indebito può presentare la domanda di rimborso all’Amministrazione finanziaria. La pronuncia chiarisce però che, per l’IRBA, l’amministrazione legittimata in giudizio è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non la Regione beneficiaria del gettito.

  • Art. 7, comma 1, legge n. 42 del 2009

    sono «istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni».

    La definizione dei tributi propri derivati mette in evidenza che la disciplina resta statale anche se il gettito è attribuito alle Regioni. L’IRBA rientra in questa categoria e la destinazione regionale delle entrate non basta a rendere la Regione legittimata passivamente nella controversia di rimborso.

  • Art. 1, comma 2, direttiva 2008/118/CE, come applicato alla finalità specifica del prelievo

    la finalità specifica non è data dalla "finalità di bilancio", perché qualsiasi imposta persegue necessariamente uno scopo di bilancio, ed è anche necessario che un'imposta sia diretta, di per sé, a garantire la tutela della salute e dell'ambiente e ciò si verifica quando il gettito dell'imposta debba obbligatoriamente essere utilizzato al fine di ridurre i costi sociali e ambientali specificamente connessi al consumo del carburante su cui grava l'imposta, cosicché sussista un nesso diretto tra l'uso del gettito e la finalità dell'imposta di cui trattasi;

    La finalità specifica richiede un collegamento diretto tra il gettito e la tutela ambientale o sanitaria connessa al prodotto tassato. Non basta destinare le entrate a spese pubbliche generali o a interventi per calamità; occorre un vincolo predeterminato di impiego coerente con lo scopo specifico oppure una struttura dell’imposta che disincentivi i prodotti più dannosi.

Massime di principio

  • Nelle controversie di rimborso di un tributo, va individuato il soggetto titolare della legittimazione passiva in base alla disciplina che governa accertamento, liquidazione e contenzioso: il fatto che il gettito sia assegnato a un ente territoriale non comporta, da solo, che sia quell’ente a dover rispondere della domanda.
  • La legittimazione passiva può essere esaminata d’ufficio in cassazione anche dopo una decisione di merito, se la questione non è stata discussa dalle parti e non si è quindi formato un giudicato implicito.
  • Un’imposta aggiuntiva sui prodotti sottoposti ad accisa è compatibile con la direttiva 2008/118/CE solo se rispetta tutte le condizioni previste, inclusa una finalità specifica diversa dal generico finanziamento del bilancio.
  • La finalità specifica deve risultare da un nesso diretto tra il gettito e lo scopo ambientale o sanitario invocato; il finanziamento di spese generali o di interventi non specificamente connessi al consumo del prodotto tassato non è sufficiente.
  • Quando una norma tributaria nazionale è incompatibile con il diritto dell’Unione, il giudice deve disapplicarla; una clausola nazionale che dichiara salve le obbligazioni pregresse non può mantenere il prelievo incompatibile per i periodi anteriori all’abrogazione.
  • In cassazione non possono essere introdotte nuove questioni che richiedano accertamenti di fatto non svolti nei gradi di merito, anche quando la questione sia prospettata come rilevabile d’ufficio.

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