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Sentenza

Sentenza del 07/02/2025 n. 3098 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il diniego di rimborso dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) versata dalla società per l’anno 2020. La Regione ha proposto due motivi: con il primo ha contestato l’affermazione che il versamento fosse sufficiente a fondare il rimborso, sostenendo che la contribuente dovesse provare di aver sopportato il costo dell’imposta senza traslarlo sui consumatori; con il secondo ha sostenuto che la disciplina campana destinasse il gettito a finalità specifiche, in particolare sanitarie e ambientali, e fosse quindi compatibile con la direttiva 2008/118/CE. In via preliminare la Regione aveva chiesto il rinvio della causa in attesa della decisione su un rinvio pregiudiziale relativo alla traslazione dell’IRBA.

La decisione

La Cassazione ha respinto la richiesta di rinvio e ha rilevato d’ufficio che la Regione Campania non era legittimata passivamente nella controversia di rimborso: l’IRBA è un tributo proprio derivato, disciplinato e attuato dalla normativa statale, e la legittimazione passiva esclusiva spetta all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, competente per gli aspetti di accertamento, riscossione e contenzioso. Ha inoltre ribadito che l’IRBA era incompatibile con il diritto UE perché la destinazione del gettito a un fondo regionale e a spese sanitarie generali non configurava una finalità specifica direttamente collegata alla riduzione degli effetti ambientali o sanitari del consumo di carburante. La sentenza d’appello è stata cassata senza rinvio limitatamente alla Regione Campania e il ricorso introduttivo è stato dichiarato inammissibile nei confronti della Regione. I due motivi di cassazione non sono stati decisi nel merito, per difetto di legittimazione passiva della Regione; l’eccezione regionale di inammissibilità e decadenza è rimasta assorbita. Le spese dei giudizi di merito e di cassazione sono state interamente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 1, paragrafo 2, direttiva 2008/118/CE

    Le due condizioni, che mirano ad evitare che le imposizioni indirette supplementari ostacolino indebitamente gli scambi, hanno carattere cumulativo e, per quanto attiene alla prima di dette condizioni, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia emerge che una finalità specifica ai sensi della disposizione di cui trattasi è una finalità che non sia puramente di bilancio.

    Un’imposta indiretta aggiuntiva sui prodotti sottoposti ad accisa è compatibile con la direttiva solo se rispetta cumulativamente i requisiti previsti e persegue una finalità specifica, non meramente di bilancio. La destinazione del gettito a spese sanitarie generali o a un fondo regionale, senza un nesso diretto con gli effetti del consumo del carburante, non soddisfa tale requisito.

  • Art. 3, comma 13, legge n. 549 del 1995

    Per la riscossione coattiva, gli interessi di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato dai commi da 12 a 14 del presente articolo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di accisa sugli oli minerali, comprese quelle per la individuazione dell'organo amministrativo competente.

    La disciplina attribuisce rilievo alle regole statali sulle accise anche per il contenzioso e per individuare l’organo competente. Nel caso deciso, insieme alla disciplina di accertamento e riscossione, questo dato fonda la legittimazione passiva esclusiva dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

  • Art. 29, comma 2, legge n. 428 del 1990

    La Corte afferma che, in caso di pagamento indebito dell’IRBA, il fornitore è l’unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all’Amministrazione finanziaria; la legittimazione passiva nel giudizio relativo all’azione di rimborso spetta però all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non alla Regione beneficiaria del gettito.

  • Art. 17, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 398 del 1990

    Regioni hanno la facoltà di istituire, con leggi proprie, un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive Regioni, successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva, in misura non eccedente Lire 30 al litro.

    La norma conferiva alle Regioni la facoltà di istituire l’IRBA entro i limiti stabiliti dalla legislazione statale. La Corte ricostruisce il tributo come regionale proprio derivato, e non come tributo autonomamente disciplinato e gestito dalla Regione.

  • Art. 1, comma 628, legge n. 178 del 2020

    L' articolo 6 , comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158 , l' articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 , l' articolo 3 , comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , l' articolo 1 , comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e l' articolo 1 , commi 670, lettera a), e 671, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , recanti disposizioni in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione, sono abrogati. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.

    La disposizione ha abrogato la disciplina nazionale dell’IRBA, facendo salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte. Secondo la Corte, tuttavia, la clausola di salvezza non mantiene l’efficacia di un prelievo incompatibile con il diritto UE.

  • Art. 1, commi 1 e 2, legge regionale Campania n. 28 del 2003

    Alla luce di quanto esposto, dunque, deve ritenersi che, conformemente a quanto affermato dai giudici unionali, la legge regionale n. 28 del 2003 non ha previsto una "finalità specifica" ai sensi dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, dovendosi considerare che il finanziamento di un fondo del bilancio regionale avente come scopi il rafforzamento patrimoniale delle Aziende sanitarie locali e l'incremento del capitale di una società destinata a sviluppare programmi per la gestione del debito sanitario regionale rappresenti una finalità di bilancio.

    La destinazione del gettito dell’IRBA a un fondo regionale per il rafforzamento delle aziende sanitarie e la gestione del debito sanitario non costituisce una finalità specifica ai sensi della direttiva, perché rimane una finalità di bilancio e non risulta collegata in modo diretto agli effetti del consumo di carburante.

Massime di principio

  • Nelle controversie di rimborso dell’IRBA, la Regione che ha ricevuto il gettito non è il soggetto legittimato passivamente: secondo la decisione, la legittimazione spetta in via esclusiva all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, considerata la natura derivata ed erariale del tributo e le competenze statali di attuazione e contenzioso.
  • Un’imposta aggiuntiva su prodotti già sottoposti ad accisa è incompatibile con la direttiva 2008/118/CE se il gettito è destinato genericamente al bilancio o a spese sanitarie generali. Occorre una finalità specifica e un nesso diretto tra il gettito e la riduzione degli impatti ambientali o sanitari del consumo del prodotto tassato; può inoltre rilevare una struttura dell’imposta concretamente diretta a scoraggiare i consumi più nocivi.
  • La soppressione di un tributo non rende esigibili per gli anni precedenti obbligazioni fondate su una disciplina incompatibile con il diritto UE: il giudice nazionale deve disapplicare la normativa interna incompatibile, anche quando questa preveda la salvezza delle obbligazioni già insorte.
  • La legittimazione ad agire o a contraddire non si considera coperta da giudicato implicito soltanto perché il giudice di merito ha deciso la causa nel merito, se la questione non è stata discussa in contraddittorio; può quindi essere rilevata d’ufficio in cassazione.
  • Una questione nuova che richieda indagini o accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito non può essere introdotta per la prima volta in cassazione, anche se prospettata come rilevabile d’ufficio.

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