Cassazione Civile, Ordinanza n. 41263/2021 del 22/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (soci)
La controversia
In un giudizio possessorio promosso contro una società a responsabilità limitata, la domanda era stata rigettata e la società aveva ottenuto la condanna degli attori alle spese. Nelle more, però, la società era stata cancellata dal registro delle imprese all'esito della liquidazione, senza che nel bilancio finale fosse indicata la pendenza della controversia né la relativa pretesa per spese. Successivamente gli ex soci della società cancellata avevano intimato precetto ai soccombenti per riscuotere le spese liquidate dalla sentenza. I destinatari del precetto avevano proposto opposizione all'esecuzione, sostenendo che il titolo esecutivo era stato formato in favore di un soggetto già estinto e che, quindi, i soci non potevano farlo valere. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il credito alle spese fosse sorto solo con la sentenza, cioè dopo l'estinzione della società, e che, in mancanza di appostazione nel bilancio finale di liquidazione, il credito dovesse considerarsi rinunciato. Con il ricorso per cassazione gli ex soci hanno denunciato violazione dell'art. 2495 c.c., sostenendo che: il credito era certo e liquido perché risultante dal titolo giudiziale, anche se formato dopo l'estinzione; la mancata indicazione nel bilancio non equivaleva a rinuncia, specie perché al momento non vi era ancora un credito definito; l'eventuale vicenda estintiva del credito avrebbe dovuto essere fatta valere impugnando la sentenza, non in sede di opposizione all'esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha distinto due ipotesi: se la società creditrice si estingue dopo la formazione del titolo, i soci possono far valere il credito nei limiti della successione e il debitore può opporre solo fatti estintivi o modificativi sopravvenuti; se invece il titolo esecutivo viene pronunciato dopo l'estinzione della società, non è consentito al debitore, tramite opposizione all'esecuzione, contestare fatti anteriori alla formazione del titolo, perché tali vizi devono essere dedotti con l'impugnazione ordinaria della sentenza. La Corte ha quindi ritenuto errata la decisione d'appello, che aveva negato ai soci la possibilità di eseguire il titolo solo perché la società si era estinta prima della pronuncia della condanna alle spese. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La norma è richiamata per affermare che, una volta estinta la società, i rapporti e i crediti residui possono trasferirsi ai soci nei limiti e alle condizioni ricavabili dalla disciplina della cancellazione; tuttavia, se il titolo giudiziale è stato formato dopo l'estinzione, la contestazione della sua formazione viziata non può avvenire con opposizione all'esecuzione.
È il parametro del motivo di ricorso per denuncia di violazione di legge.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Quando un titolo esecutivo giudiziale sia stato pronunciato dopo l'estinzione del creditore originario, il debitore che contesti il fatto che l'obbligazione fosse già estinta prima della sentenza deve impugnare la decisione con i rimedi ordinari; non può utilizzare l'opposizione all'esecuzione per sindacare la validità sostanziale della condanna.
- Nell'opposizione all'esecuzione possono essere fatti valere solo fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo; non sono invece deducibili fatti anteriori che avrebbero inciso sulla corretta formazione del titolo.
- La mancata indicazione di un credito nel bilancio finale di liquidazione non equivale, di per sé sola, a rinuncia al credito, ma tale profilo non può essere utilizzato per contestare in sede esecutiva un titolo giudiziale già formatosi.
- Se l'esecuzione è promossa dal successore del creditore estinto, si può discutere solo della legittimazione del successore a procedere, non della sussistenza originaria del credito già accertato dal titolo.
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