Cassazione Penale, Sentenza n. 23819/2025 del 25/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Magistrato di Sorveglianza del 25/11/2024 che aveva rigettato la richiesta di modifica delle prescrizioni imposte durante la detenzione domiciliare, volta a consentire lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità disposti nell'ambito di una sospensione con messa alla prova in altro procedimento. Il Magistrato aveva ritenuto prevalente l'esecuzione della pena definitiva, incompatibile con la messa alla prova. Con il reclamo si denunciava violazione e/o erronea applicazione dell'art. 47-ter (ordinamento penitenziario) in relazione agli artt. 168-bis c.p. e 464-bis c.p.p., nonché carenza di motivazione del diniego.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto da difensore non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi alla Corte di cassazione, come previsto dall'art. 613 c.p.p.; ha ritenuto che la conversione del reclamo in ricorso per cassazione non sanasse il difetto di legittimazione dell'avvocato. Perciò non è stata affrontata la questione di merito sulla compatibilità tra detenzione domiciliare e messa alla prova. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata dal ricorrente per giustificare la modifica delle prescrizioni durante la detenzione domiciliare al fine di consentire lavori di pubblica utilità; la Corte non si è pronunciata nel merito sull'applicabilità per via del difetto di ammissibilità.
Richiamato dal difensore in relazione alla disciplina della messa alla prova; la questione di compatibilità rispetto alla detenzione domiciliare è stata prospettata ma non decisa.
Richiamato dal difensore nella prospettazione processuale connessa alla sospensione e alla verifica dei lavori di pubblica utilità; nessuna decisione di merito è stata resa sulla sua applicazione a causa dell'inammissibilità.
Norma sostanziale per la decisione: stabilisce l'obbligo di patrocinio davanti alla Corte di cassazione da parte di difensori iscritti all'albo speciale; la sua inosservanza ha determinato l'inammissibilità del ricorso.
Richiamato in relazione al principio di conversione/qualificazione dell'impugnazione; la Corte osserva che tale principio non giustifica la deroga ai requisiti formali richiesti per ciascun rimedio (non può sanare la mancanza di iscrizione all'albo speciale).
Massime di principio
- La presenza di un difensore non iscritto all'albo speciale per il patrocinio in Cassazione è motivo di inammissibilità dell'impugnazione: prima di proporre ricorso in Cassazione è necessario verificare l'abilitazione del difensore.
- La qualificazione/ conversione di un atto di impugnazione dal giudice di merito non sanifica automaticamente i vizi relativi ai requisiti soggettivi del ricorrente (es. legittimazione del difensore).
- Se si contesta un provvedimento che nega la compatibilità tra misure (es. detenzione domiciliare) e istituti alternativi (es. messa alla prova), occorre curare prima gli aspetti processuali di ammissibilità; altrimenti la Corte potrebbe non entrare nel merito.
- In casi simili, per ottenere la modifica delle prescrizioni al fine di svolgere lavori di pubblica utilità connessi a una messa alla prova, è utile documentare la concreta possibilità di armonizzare le prescrizioni e far valere la giurisprudenza che ammette la coesistenza quando le prescrizioni sono conciliabili.
- La Procura o la giurisprudenza di legittimità possono ritenere preferibile l'annullamento con rinvio quando la decisione di merito si basa su un principio astratto di incompatibilità, ma la Corte di cassazione non potrà valutare tali profili se il ricorso è inammissibile per vizi formali.
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