Cassazione Civile, Sentenza n. 1148/2020 del 21/01/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (familiari)
La controversia
Un minore di quindici anni morì dopo essere stato investito, alle ore 7 del mattino, da un veicolo condotto da un soggetto e condotto in leasing da un’altra persona, assicurato presso la compagnia ricorrente. Il Tribunale di Milano accertò la responsabilità esclusiva del conducente e riconobbe ai familiari somme risarcitorie, tra cui alla madre convivente lire 360 milioni (lire 260 milioni per danno morale e lire 100 milioni per danno biologico), al padre non convivente lire 163 milioni, alla nonna materna convivente lire 100 milioni per danno morale e ai nonni paterni non conviventi lire 40 milioni ciascuno per danno morale. La Corte d’appello ridusse il danno biologico riconosciuto alla madre da lire 100 a lire 20 milioni e quello riconosciuto alla nonna materna da lire 100 a lire 40 milioni. In un precedente giudizio di cassazione, concluso con sentenza n. 809/2015, furono accolti il secondo e il terzo motivo del ricorso della madre: la Corte di merito non aveva valutato le prove dell’effettiva dimora abituale della nonna, limitandosi alla residenza anagrafica, né aveva considerato il danno da perdita del rapporto parentale distinto dal danno biologico. In sede di rinvio, la Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 20 settembre 2017, ritenne provata la convivenza della nonna sulla base di elementi ulteriori rispetto al certificato anagrafico e riconobbe agli eredi il risarcimento nella misura stabilita dal Tribunale; respinse invece la domanda di danno tanatologico perché nuova. La compagnia assicuratrice propose ricorso principale articolato in sei motivi: nullità per omessa indicazione di una parte e asserita incertezza sull’integrità del contraddittorio; indeterminatezza della condanna pro quota agli eredi; omessa pronuncia sull’eccezione di novità delle domande di liquidazione delle quote ereditarie; mancata considerazione del pagamento già eseguito ad alcuni eredi; omesso esame delle prove sulla convivenza della nonna; e contestazione della liquidazione delle spese di lite, anche rispetto allo scaglione di valore. Alcune familiari proposero ricorso incidentale con due motivi, contestando, da un lato, la quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale riconosciuto alla madre e, dall’altro, la liquidazione delle spese processuali.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Sul primo motivo principale ha dichiarato l’inammissibilità: il vizio di notifica era solo ipotizzato e non documentato, e la mancata menzione di una parte nell’intestazione non determina nullità. Ha rigettato il secondo motivo: la condanna agli eredi pro quota è determinabile mediante le regole successorie e semplici calcoli sulla base della documentazione, non essendo stata contestata in appello la qualità di eredi degli intimati. Ha rigettato il terzo: la richiesta di liquidazione del credito secondo le rispettive quote non introduce una domanda nuova né modifica la causa petendi. Ha dichiarato inammissibile il quarto per violazione dell’onere di specificità e autosufficienza, non essendo stati trascritti né localizzati gli atti relativi al pagamento; ha inoltre rilevato che il pagamento effettuato con riserva di ripetizione non esclude la necessità della pronuncia di condanna nel giudizio di cognizione e che eventuali questioni sulle somme pagate a taluni eredi possono essere fatte valere in sede esecutiva o con l’azione di ripetizione. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché contestava la comparazione delle prove, attività riservata al giudice di merito e distinta dall’omesso esame di un fatto storico decisivo; ha anche ricordato che la precedente sentenza di cassazione aveva già ritenuto idoneo il materiale istruttorio a dimostrare l’effettiva dimora della nonna. Sul sesto motivo ha dichiarato inammissibile la censura relativa alla compensazione delle spese, riservata alla discrezionalità del giudice di merito salvo che le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, e infondata quella sul valore della causa, riferito al risarcimento di euro 51.645 spettante alla nonna. Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata specifica indicazione e localizzazione delle tabelle milanesi applicabili all’anno 2001; la liquidazione del danno non patrimoniale entro il minimo tabellare è stata comunque qualificata come valutazione di merito non sindacabile in cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata trascrizione e localizzazione delle note spese e per mancata indicazione analitica delle voci, degli importi e del valore della controversia necessari a verificare la dedotta violazione dei minimi tariffari. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza. È stato dato atto dei presupposti per il versamento, da parte di ricorrente principale e ricorrenti incidentali, dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
la mancata menzione nella intestazione e la omessa dichiarazione di contumacia non costituiscono profilo di nullità della sentenza
La mancata indicazione di una parte nell’intestazione della sentenza, così come l’omessa dichiarazione della sua contumacia, non determina di per sé la nullità della decisione.
Il motivo è inammissibile poichè esula del tutto dal disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 5 che si riferisce all’omessa valutazione di un fatto storico decisivo per il giudizio e non alla inadeguata comparazione dei mezzi di prova, che costituisce prerogativa esclusiva del giudice di merito e che ha ad oggetto attività istruttoria che non costituisce “fatto storico” ai sensi della norma invocata.
Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la pretesa inadeguatezza della comparazione o valutazione dei mezzi di prova, riservata al giudice di merito.
Pertanto non ricorre la violazione dell’art. 474 c.p.c. poichè la sentenza recante la condanna è determinabile attraverso dati provenienti da fonti normative, con semplici calcoli aritmetici, sulla scorta di dati desumibili dalla documentazione prodotta (Cass. n. 27417/2017).
Il requisito della determinatezza del titolo esecutivo è soddisfatto quando l’importo dovuto può essere ricavato da fonti normative e dalla documentazione mediante semplici operazioni aritmetiche.
Parte ricorrente non ha dedotto di avere contestato la qualità di erede, in appello, degli odierni intimati per cui, ai sensi dell’art. 467 e seguenti, costoro sono subentrati per successione nei diritti dei rispettivi danti causa, per rappresentazione ovvero, in qualità di eredi secondo i principi stabiliti del codice civile agli artt. 564, 463, 459,519,522,523,649,580 e 467 c.c.
In assenza di contestazione della qualità ereditaria nel giudizio di merito, gli eredi subentrano nei diritti dei rispettivi danti causa secondo le regole successorie applicabili, anche per rappresentazione.
La valutazione della Corte territoriale esprime un principio condivisibile.
La Corte esclude che la determinazione del credito ereditario pro quota o il pagamento con riserva di ripetizione comportino, nei termini dedotti, una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la sentenza non individua una diversa regola sostanziale dell’art. 112 c.p.c.
Gli eredi non hanno introdotto un nuovo tema di indagine e di decisione, alterando l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa da quella fatta valere nei precedenti gradi di giudizio e sulla quale non si sarebbe svolto il contraddittorio (Cass., 7 febbraio 2012, n. 1684).
La richiesta di liquidazione del credito in proporzione alle quote ereditarie non costituisce domanda nuova quando non altera l’oggetto sostanziale della pretesa né introduce un diverso titolo o nuovi fatti costitutivi.
Il motivo è dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 in tema di autosufficienza poichè non vi è riscontro attraverso la trascrizione del contenuto dei documenti, nè è indicata la esatta allocazione degli stessi all’interno del fascicolo di legittimità; non è, poi, specificata la fase processuale di esibizione, degli atti menzionati da parte ricorrente, relativi al pagamento delle somme, nè da dove si evincerebbe ch e stesse furono corrisposte ad alcuni soltanto degli eredi, circostanza che potrà, eventualmente, essere fatta valere in sede esecutiva.
La censura fondata su documenti è inammissibile se il ricorrente non ne trascrive il contenuto rilevante, non ne indica l’esatta collocazione nel fascicolo e non precisa quando e come siano stati prodotti o esibiti.
Infatti, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Sez. 5, Sentenza n. 15317 del 19/06/2013, Rv. 627183 01).
La decisione di compensare in tutto o in parte le spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito; in cassazione è sindacabile il rispetto del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
artt. 4 e 5 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55
Quanto al primo profilo dedotto, la censura è inammissibile poichè la valutazione sulla compensazione o meno delle spese sul presupposto, eventualmente, della esistenza di una soccombenza reciproca rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed esula dalla valutazione di questa Corte.
Le disposizioni tariffarie non consentono una censura generica della liquidazione: per contestare lo scaglione o i compensi occorre individuare in modo verificabile il valore della controversia e le voci concretamente erronee. La decisione applica inoltre i criteri tariffari riferendo lo scaglione all’importo del risarcimento riconosciuto alla danneggiata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto integrale dell’impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La condanna al pagamento pro quota di un credito ereditario è determinabile ai fini esecutivi quando la quota può ricavarsi dalle norme successorie e dai dati documentali mediante semplici calcoli aritmetici.
- La richiesta degli eredi di ripartire o liquidare il credito secondo le rispettive quote non costituisce domanda nuova se resta invariata la pretesa risarcitoria originaria e non introduce nuovi fatti costitutivi o un diverso titolo.
- Il pagamento eseguito con riserva di ripetizione non elimina la necessità di una pronuncia di condanna nel giudizio di cognizione; le contestazioni circa l’attribuzione delle somme a taluni soltanto degli eredi possono essere fatte valere in sede esecutiva o mediante l’eventuale ripetizione dell’indebito.
- Il ricorso per cassazione che si fonda su documenti deve trascriverne il contenuto rilevante e indicarne la collocazione nel fascicolo e la fase processuale di produzione o esibizione; in mancanza, la censura è inammissibile.
- L’omesso esame denunciabile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non la diversa o asseritamente inadeguata valutazione comparativa delle prove, riservata al giudice di merito.
- La liquidazione delle spese e la scelta di compensarle, anche in presenza di soccombenza reciproca o di altri giusti motivi, rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; la cassazione può intervenire se le spese sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa. La contestazione dei compensi richiede inoltre l’indicazione analitica delle voci contestate e del valore della controversia rilevante per lo scaglione.
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