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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14859/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privati)

La controversia

La controversia trae origine da una cessione volontaria di aree al Comune, avvenuta nel 1983, con riserva espressa del cedente dei diritti al conguaglio previsto dalla normativa sull’espropriazione. Il Comune aveva poi ceduto le aree a cooperative edilizie, nelle cui convenzioni era richiamato un prezzo con clausola di conguaglio. I soci delle cooperative chiedevano l’accertamento negativo di ogni debito verso il Comune a titolo di conguaglio; il Comune, in via riconvenzionale, sosteneva di avere diritto al pagamento del conguaglio. I giudici di merito hanno negato il credito del Comune, rilevando da un lato che il conguaglio presuppone il pagamento effettivo di somme al soggetto espropriato, pagamento che nel caso non era mai avvenuto, e dall’altro che, a seguito dell’estinzione dell’ente cedente e del trasferimento del suo patrimonio al Comune, il credito si sarebbe comunque estinto per confusione. In cassazione il Comune ha dedotto: 1) violazione dell’art. 35 l. n. 865/1971, delle convenzioni e dell’art. 1253 c.c., sostenendo che la clausola di conguaglio dovesse gravare anche sugli assegnatari e che la confusione non potesse operare nei loro confronti; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia/violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere considerato la L.R. Marche n. 36/1991 e il vincolo di destinazione assistenziale o sanitaria del patrimonio dell’ente estinto; 3) omesso esame di un fatto decisivo, sempre relativo alla permanenza di tale vincolo di destinazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non adeguatamente censurata la ratio decidendi principale della sentenza impugnata, secondo cui il meccanismo del conguaglio ex art. 35 l. n. 865/1971 presuppone che il costo da conguagliare sia stato effettivamente sostenuto, mentre nel caso il Comune non aveva mai versato alcuna somma a titolo di conguaglio al soggetto espropriato. Ha inoltre rilevato che il ricorrente si era limitato ad affermazioni generiche circa il contenuto delle convenzioni e degli atti di assegnazione, senza trascriverne o specificarne il tenore, né allegare compiutamente la deduzione del vincolo di destinazione nei gradi di merito. Poiché la decisione di merito era sorretta da due rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente, il ricorso avrebbe dovuto censurare entrambe; la mancata impugnazione della ratio principale ha comportato l’inammissibilità. Il Comune è stato condannato alle spese e, se dovuto, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35 l. n. 865/1971

    Il conguaglio collegato alla cessione/espropriazione presuppone il recupero di un costo effettivamente sostenuto; se il conguaglio non è mai stato corrisposto al soggetto espropriato, non può pretendersene il pagamento dagli assegnatari.

  • art. 1253 c.c.

    La confusione è stata evocata come causa estintiva dell’obbligazione, per effetto della riunione nella stessa persona della qualità di creditore e debitore.

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo è stato dedotto come omessa pronuncia, ma dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio autonoma della decisione di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    Norma richiamata quale fonte dell’integrazione dell’art. 13 d.P.R. 115/2002 in tema di contributo unificato.

  • artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Quando la decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a reggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura specificamente tutte le rationes.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura generica o che attacca solo una delle basi autonome della decisione non è idonea a scalfirla.
  • In materia di conguaglio collegato a operazioni espropriative o assimilate, la pretesa deve poggiare su un effettivo costo o esborso da recuperare: in mancanza di pagamento al soggetto espropriato, il conguaglio non è esigibile nei confronti di terzi assegnatari.
  • Chi deduce in cassazione un errore di interpretazione di convenzioni o atti negoziali deve riportarne e specificarne il contenuto rilevante, indicando come la clausola invocata sia stata effettivamente trasfusa nel titolo opponibile al soggetto obbligato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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