Cassazione Civile, Ordinanza n. 18710/2025 del 09/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto implicito dell’istanza di rimborso proposta da un contribuente colpito dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che aveva chiesto il rimborso del 90% di IRPEF e ILOR versate per il triennio 1990-1992 ai sensi dell’art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente contro il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione; la CTR aveva rigettato l’appello erariale. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, l. n. 289/2002 e degli artt. 107 e 108 TFUE nonché degli artt. 11 e 12 del Regolamento CE n. 659/1999, sostenendo che il rimborso non spettasse perché l’agevolazione costituirebbe aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno per i soggetti che svolgono attività d’impresa. La censura era concentrata sul solo profilo dell’IRPEF, con richiamo ai redditi di partecipazione, ma senza specificare adeguatamente la natura della partecipazione, i documenti rilevanti o gli atti processuali su cui il ricorso si fondava.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la doglianza fosse formulata in modo generico e in violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c., perché non chiariva sufficientemente i fatti rilevanti per dimostrare che il contribuente svolgesse attività d’impresa e non indicava specificamente atti e documenti del merito da cui desumere tale circostanza. La Corte ha anche osservato che l’impugnazione dell’Agenzia non investiva realmente, per come formulata, il capo della decisione relativo all’ILOR. Le spese sono state poste a carico dell’Agenzia; non è stato applicato l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la qualità di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
prevede, per i soggetti colpiti dal sisma del 1990, la definizione automatica della posizione fiscale con pagamento del 10% di quanto dovuto o rimborso del 90% di quanto versato; non si applica ai contribuenti che svolgono attività d’impresa, alla luce del diritto UE e della disciplina successiva.
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
riconosce il diritto al rimborso delle imposte versate in eccesso dai soggetti colpiti dal sisma del 1990, con esclusione dei soggetti che svolgono attività d’impresa, per i quali l’agevolazione resta sospesa in attesa della verifica di compatibilità con il diritto dell’Unione.
artt. 107 e 108 TFUE
le agevolazioni fiscali in favore dei soggetti colpiti dal sisma sono valutate alla luce della disciplina sugli aiuti di Stato; la decisione della Commissione ha ritenuto il regime incompatibile con il mercato interno per violazione dell’art. 108, par. 3, TFUE.
Regolamento CE n. 659/1999, artt. 11 e 12
richiamato dall’Agenzia come parte del quadro normativo sugli aiuti di Stato e sul controllo della Commissione.
art. 108, par. 3, TFUE
la Corte richiama la decisione della Commissione che ha ritenuto il regime agevolativo adottato in violazione dell’obbligo di notifica e quindi incompatibile come aiuto di Stato.
art. 107, par. 2, lett. b), TFUE
la Corte richiama il criterio del nesso diretto tra danno da calamità e aiuto, necessario per la compatibilità dell’aiuto individuale già concesso e per evitare sovracompensazioni.
art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c.
il ricorso per cassazione è inammissibile quando non espone in modo sufficientemente specifico i fatti di causa e non indica puntualmente atti e documenti su cui si fonda.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la produzione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda è necessaria ai fini dell’ammissibilità, secondo le modalità richiamate dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non viene applicato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e soccombente.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, la doglianza è inammissibile se non espone con precisione i fatti decisivi della controversia e non indica specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, con i relativi dati di reperimento nel fascicolo.
- Quando si invoca la spettanza di un rimborso fondato su agevolazioni fiscali per eventi calamitosi, occorre verificare se il beneficiario rientri o meno nella categoria dei soggetti che svolgono attività d’impresa, poiché per questi ultimi l’agevolazione può essere esclusa o sospesa per incompatibilità con la disciplina UE sugli aiuti di Stato.
- Le decisioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato sono vincolanti per il giudice nazionale, che deve darvi attuazione anche mediante disapplicazione delle norme interne incompatibili.
- Il riconoscimento di un aiuto di Stato compatibile per benefici già concessi richiede un nesso diretto e chiaro tra danno subito dalla calamità e misura agevolativa, oltre alla verifica dell’assenza di sovracompensazione e del rispetto dell’eventuale regime de minimis.
- In sede di legittimità, la generica deduzione che un reddito derivi da una partecipazione, senza specificare la natura della partecipazione e gli elementi documentali rilevanti, non basta a dimostrare che il contribuente svolga attività d’impresa.
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