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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21650/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria del credito)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento, in solido, di una somma dovuta in base a una fideiussione omnibus prestata a garanzia del saldo passivo di un conto corrente intestato a una società poi fallita. Gli opposti hanno sostenuto che il creditore fosse decaduto dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., perché, pur avendo richiesto tempestivamente il pagamento ai garanti, non avrebbe proseguito l'azione contro il debitore principale con la dovuta diligenza, anche in ragione della tardiva insinuazione al passivo e della mancata opposizione all'esclusione del credito. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione ritenendo valida la clausola di pagamento a semplice richiesta scritta, idonea a derogare all'art. 1957 c.c. I ricorrenti hanno allora proposto due motivi: con il primo hanno denunciato violazione dell'art. 1957 c.c. e dei canoni ermeneutici degli artt. 1362, 1363 e 1419 c.c., sostenendo che la clausola "a semplice richiesta scritta" non potesse sostituire l'azione giudiziaria richiesta dalla norma e che, espunta la clausola ABI nulla, dovesse rivivere la disciplina legale; con il secondo hanno denunciato violazione dell'art. 1957 c.c. in relazione agli artt. 1341, 1342 c.c. e alla disciplina consumeristica, assumendo che la clausola derogatoria fosse vessatoria e nulla, oltre a lamentare l'omesso esame della qualità di consumatori dei fideiussori e della natura abusiva della clausola.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché formulato in modo non specifico sul piano dell'interpretazione contrattuale: i ricorrenti si sono limitati a contrapporre una diversa lettura del testo negoziale senza indicare con precisione quali canoni ermeneutici fossero stati violati e in che modo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione nuova, non risultando che la qualità di consumatori dei fideiussori né la nullità di protezione della clausola fossero state dedotte nei gradi di merito; mancava inoltre l'indicazione autosufficiente dell'avvenuta deduzione nel giudizio di appello. Ne è seguito il rigetto processuale del ricorso, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1957 c.c.

    La censura sulla decadenza del fideiussore richiede che il creditore prosegua tempestivamente e con diligenza le iniziative contro il debitore principale; tuttavia, nel caso concreto la Corte non è entrata nel merito della regola perché ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso.

  • artt. 1362, 1363 c.c.

    La denuncia di violazione dei criteri interpretativi del contratto deve essere specifica: occorre indicare quali canoni siano stati violati e in che modo il giudice se ne sia discostato.

  • art. 1419 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la reviviscenza della disciplina legale dopo la parziale nullità di clausole conformi allo schema ABI; la Corte non ha esaminato il merito della tesi per inammissibilità del motivo.

  • artt. 1341 e 1342 c.c.

    Richiamati per sostenere la necessità di specifica approvazione delle clausole predisposte unilateralmente; la Corte non ha scrutinato la fondatezza della doglianza perché nuova in sede di legittimità.

  • artt. 33 e ss. Codice del Consumo

    Invocati per qualificare la clausola come vessatoria e nulla a tutela del fideiussore consumatore; la questione è stata ritenuta nuova, non essendo stata dedotta nei gradi di merito.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Le censure sono state prospettate come violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili per difetto di specificità e novità della questione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve riportare e localizzare in modo autosufficiente gli atti e le deduzioni su cui si fonda; in mancanza, la censura è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La denuncia di violazione dei criteri di interpretazione contrattuale è inammissibile se non indica in modo puntuale quali canoni ermeneutici siano stati violati e quale sia stato l'errore del giudice di merito nel loro impiego.
  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova interpretazione del contratto: il sindacato di legittimità si limita al controllo sull'uso corretto dei canoni legali, non alla sostituzione della lettura del giudice di merito con una lettura diversa e preferibile.
  • I criteri di interpretazione soggettiva hanno priorità rispetto a quelli oggettivi; la censura fondata su questi ultimi presuppone la dimostrazione che i primi non siano stati idonei a risolvere l'incertezza del testo negoziale.
  • Le questioni non dedotte nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo che il ricorrente indichi specificamente dove esse siano state previamente prospettate, in osservanza del principio di autosufficienza.
  • La tutela consumeristica e la nullità di protezione delle clausole vessatorie presuppongono una deduzione tempestiva e una base fattuale già introdotta nel giudizio di merito; in difetto, la relativa censura è nuova e quindi inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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