Cassazione Civile, Sentenza n. 23820/2021 del 02/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il resistente ha chiesto il pagamento di euro 23.684,03 (oltre accessori) per differenze retributive, premi di produttività e incentivi non corrisposti durante il periodo del licenziamento poi dichiarato illegittimo, in relazione a rinnovi contrattuali intervenuti successivamente al licenziamento. La ricorrente ha impugnato sostenendo che tali pretese erano precluse dal giudicato o dovevano essere dedotte nella fase di impugnazione del licenziamento (o riservate), e che la retribuzione globale di fatto da cui calcolare il risarcimento non poteva comprendere aumenti contrattuali intervenuti dopo il recesso. Inoltre la ricorrente ha contestato che gli importi non fossero già stati corrisposti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Equitalia Sud. Ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva riconosciuto a Pugliese le somme richieste, ritenendo la domanda come autonoma e nuova rispetto al giudizio di licenziamento: gli aumenti e i premi derivanti da accordi collettivi intervenuti successivamente costituivano un danno economico derivante dal comportamento illegittimo del datore di lavoro (la privazione del godimento degli aumenti), e non erano coperti dal giudicato formato sul recesso. Inoltre la Corte ha ritenuto non provato che la società avesse già corrisposto quelle voci retributive. Spese di giudizio poste a carico della ricorrente; altra liquidazione e indicazioni sul contributo unificato come da dispositivo.
Norme richiamate
citato dalla ricorrente in relazione agli effetti del giudicato; la Corte di legittimità ha richiamato il principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile, ma non può estendersi a fatti giuridici non ancora esistenti al momento del primo giudizio
richiamato tra le norme processuali indicate dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto violata la corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché la domanda del 2010 era autonoma rispetto al giudizio sul licenziamento
norma processuale indicata nel ricorso; il Collegio ha valutato che non sussistessero i profili di violazione di giudicato invocati dalla ricorrente
richiamato nel motivo di ricorso; la Corte ha ritenuto infondate le censure sulla delimitazione del chiesto e del pronunciato
art. 18 legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)
invocato in relazione alle conseguenze del licenziamento illegittimo (reintegra e risarcimento); la Corte ha distinto fra la determinazione della "retribuzione globale di fatto" e i danni autonomi per la perdita del godimento di aumenti contrattuali intervenuti dopo il licenziamento, riconoscendo la fondatezza della domanda autonoma del lavoratore
norme che individuano i motivi di cassazione: la Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi basati su presunta violazione di norme processuali e sull'omesso esame di fatto decisivo, confermando che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato
art. 13 DPR n. 115/2002 (comma 1 quater)
richiamato in ordine all'obbligo e alla quantificazione del contributo unificato da versare dalla società ricorrente non difesa dall'Avvocatura dello Stato; la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo, se dovuto
Cass. n. 6091/2020 (giurisprudenza richiamata)
richiamata per il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile ma non può operare su questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono (quindi non copre eventi verificatisi dopo il giudizio)
SS.UU. Cass. n. 8053/2014 (richiamo sulla nuova formulazione art. 360 c.p.c.)
citata in relazione al vizio di omesso esame di fatto decisivo: la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito fosse adeguata e non incorsa nel vizio delineato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite
Massime di principio
- Il giudicato copre le ragioni già dedotte e quelle logicamente connaturate al medesimo oggetto esistenti al momento del giudizio, ma non può estendersi per includere fatti giuridici sopravvenuti (es. aumenti contrattuali intervenuti dopo il licenziamento).
- Se dopo il licenziamento intervengono rinnovi contrattuali o aumenti retributivi, la relativa perdita (mancato godimento) può costituire un danno autonomo e richiedere una nuova domanda, non automaticamene coperta dal processo di impugnazione del recesso.
- Non è normalmente possibile "riservare" in modo efficace pretese relative a fatti futuri incerti; le conseguenze sopravvenute vanno dedotte con una autonoma azione quando il fatto sorga.
- Spetta al datore di lavoro provare di aver già corrisposto le somme richieste; l'omessa prova può portare alla condanna al pagamento delle somme domandate.
- Nelle impugnazioni in materia di lavoro, occorre distinguere tra la nozione di "retribuzione globale di fatto" utile per misurare l'indennità e i danni specifici per la perdita di aumenti o premi sopravvenuti; la qualificazione giuridica della pretesa incide sulla tempestività e sulla necessità di nuove domande.
- In sede di cassazione i motivi devono essere specifici e autosufficienti: censure generiche sulla violazione del giudicato o su omissioni probatorie possono essere dichiarate inammissibili o infondate se la Corte territoriale ha motivato adeguatamente.
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