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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 23821/2021 del 02/09/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la declaratoria del diritto al pagamento della voce retributiva denominata "nuovo terzo elemento salariale", soppressa e confluita nei trattamenti sostitutivi dall'Accordo nazionale 25.7.1997 (art. 4). Sosteneva la nullità dell'art. 4 dell'accordo e che, avendo il suo contratto di formazione e lavoro poi trasformato in rapporto a tempo indeterminato, avrebbe dovuto beneficiare di quel trattamento retributivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza di merito. Ha ritenuto che i lavoratori in servizio con contratto di formazione e lavoro, che alla data dell'accordo del 25.7.1997 non avevano mai percepito il "nuovo terzo elemento salariale", non possano rivendicarne il riconoscimento in relazione alla successiva trasformazione del contratto in tempo indeterminato. La Corte ha distinto il riconoscimento dell'anzianità (che va computata) dagli elementi retributivi autonomi costituiti dalla contrattazione collettiva, i quali possono essere mantenuti solo per chi già ne beneficiava; ha quindi respinto la pretesa e ha compensato le spese.

Norme richiamate

  • D.L. n. 726/1984, conv. in L. n. 863/1984, art. 3, commi 5 e 12

    art. 3, commi 5 e 12 del d.l. n. 726 del 1984, convertito in legge n. 863 del 1984

    La norma impone il computo del periodo di formazione nell'anzianità di servizio una volta trasformato il rapporto in tempo indeterminato; la Corte ha affermato che tale computo vale per scopi di anzianità (es. scatti) ma non obbliga a riconoscere automaticamente voci retributive collettive che i lavoratori in formazione non avevano mai percepito.

  • Art. 12 disposizioni preliminari cod. civ.

    art. 12 delle disp. prel. cod. civ.

    Richiamato in relazione ai principi applicabili alla disciplina contrattuale e alla natura degli effetti della trasformazione del rapporto; la Corte non ha ritenuto che il richiamo comporti il riconoscimento del terzo elemento a chi non lo percepiva.

  • Accordo nazionale 25 luglio 1997 (art. 4)

    art. 4 dell'Accordo nazionale 25.7.1997

    Con l'art. 4 è stato soppresso il "nuovo terzo elemento salariale" e i relativi valori sono confluiti nei trattamenti sostitutivi mantenuti solo per i lavoratori già in servizio a tempo indeterminato alla data dell'accordo; la Corte ha ritenuto legittima tale disciplina rispetto alla posizione dei lavoratori in formazione.

  • CCNL 12 marzo 1980 (art. 4-bis) e CCNL 2 ottobre 1989

    art. 4-bis del CCNL 12.3.1980; CCNL 2.10.1989 (riparametrazione e introduzione del "nuovo terzo elemento salariale")

    La giurisprudenza ha ricostruito che il "nuovo terzo elemento" ha natura di specifico elemento retributivo costituito dalla contrattazione e, dopo la riforma del 1997, la sua conservazione è stata limitata a chi già ne beneficiava; non è elemento automaticamente riconducibile all'anzianità di servizio.

  • Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (18.3.1999) / Direttiva 1999/70/CE

    clausola 2, punto 2 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (18.3.1999), inserito nella Direttiva 1999/70/CE

    La Corte ha richiamato che l'Accordo quadro/direttiva concede margini di discrezionalità agli Stati membri in relazione ai rapporti di formazione iniziale o apprendistato, giustificando differenze di trattamento nella contrattazione collettiva per i contratti formativi.

  • Accordo nazionale 21 maggio 1981 e successivi

    Accordo nazionale 21.5.1981 (indennità giornaliera poi confluita nel terzo elemento) e integrazioni successive

    Storicamente il terzo elemento è derivato dall'indennità giornaliera e da altre CAU; la Corte ha ricostruito la genesi per spiegare la natura autonoma dell'elemento retributivo rispetto all'anzianità.

Massime di principio

  • La trasformazione di un contratto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato comporta il computo del periodo di formazione nell'anzianità di servizio (utile, ad es., per scatti), ma non implica automaticamente il riconoscimento di ogni elemento retributivo collettivo che il lavoratore non abbia mai percepito.
  • Gli elementi retributivi creati dalla contrattazione collettiva (es. "nuovo terzo elemento salariale" o CAU) possono essere soppressi o diversamente rimodulati dalla contrattazione, che può decidere di mantenere il valore solo a favore di chi già ne beneficiava alla data della riforma, senza violare il principio del computo dell'anzianità.
  • In controversie simili la verifica fattuale è cruciale: occorre accertare se il lavoratore abbia effettivamente percepito la specifica voce retributiva prima della soppressione; in assenza di percezione non si configura un diritto alla conservazione della voce.
  • La contrattazione collettiva ha margine di autonomia, anche alla luce della normativa comunitaria sul lavoro a termine/apprendistato, per prevedere trattamenti differenziati per contratti formativi, purché non si introduca una discriminazione illegittima rispetto alla funzione dell'anzianità.
  • Quando si valuta un'ipotesi di pretesa retributiva dopo trasformazione del rapporto, bisogna distinguere tra: diritti derivanti dal computo dell'anzianità (generalmente riconosciuti) e diritti derivanti da voci retributive autonome previste dalla contrattazione (riconosciute solo se effettivamente percepite o previste per il periodo rilevante).
  • Consigli pratici: documentare la concreta percezione di voci retributive anteriori alla soppressione; verificare la data di stipula dell'accordo collettivo rispetto alla posizione contrattuale del lavoratore; valutare se il lavoratore svolgeva effettivamente mansioni corrispondenti alla qualifica cui la voce era collegata.

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