Cassazione Civile, Sentenza n. 24081/2021 del 07/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente chiedeva il riconoscimento del diritto al trattenimento in servizio per il biennio 2014/2016 presso l'Accademia Nazionale di Danza, di cui era direttrice. In primo grado la domanda fu respinta ritenendo che, anche se l'art. 1 del d.l. 90/2014 non avesse cancellato l'istituto del trattenimento per il raggiungimento dei minimi contributivi, la ricorrente non avrebbe comunque diritto perché già beneficiaria di trattamento pensionistico ENPALS. La Corte d'Appello rigettò il gravame sul presupposto opposto: che l'art. 1 d.l. 90/2014 avesse abrogato l'istituto del trattenimento anche con riferimento all'art. 509, comma 3, del d.lgs. 297/1994. La Parrilla proponeva ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1 d.l. 90/2014 e dell'art. 509, comma 3, d.lgs. 297/1994, oltre che dell'art. 38 Cost., sostenendo che l'abrogazione di cui la Corte territoriale aveva parlato fosse infondata e che, anzi, un'interpretazione costituzionalmente orientata dovesse confermare il diritto al trattenimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato: ha precisato che l'art. 1 del d.l. 90/2014 ha abrogato l'art. 16 del d.lgs. 503/1992 (e quindi l'ipotesi di cui all'art. 509, comma 5, del d.lgs. 297/1994 collegata a tale disciplina), ma non ha abrogato l'art. 509, comma 3, del d.lgs. 297/1994, norma autonoma che consente il trattenimento in servizio per raggiungere il requisito minimo di anzianità contributiva fino al compimento del settantesimo anno di età. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione per decidere conformemente al principio espresso. Il ricorso incidentale del MIUR è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre demandato alla Corte di rinvio di pronunciarsi anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 1 d.l. 90/2014
Abroga l'art. 16 del d.lgs. 503/1992, determinando la caducazione delle fattispecie di trattenimento legate a quella disciplina (es. art. 509, comma 5, d.lgs. 297/1994), ma non estende automaticamente l'abrogazione alle previsioni autonome come l'art. 509, comma 3
art. 509, comma 3, d.lgs. 297/1994
"il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età"
Norma autonoma che tutela la possibilità di trattenimento in servizio per il raggiungimento dei requisiti minimi di pensione; non è stata abrogata dal d.l. 90/2014 secondo la Corte di Cassazione
art. 509, comma 5, d.lgs. 297/1994
"al personale di cui al presente titolo è attribuita, come alla generalità dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, la facoltà di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti"
Collegato alla disciplina generale (L. 421/1992 e art. 16 d.lgs. 503/1992): tale fattispecie è venuta meno per effetto dell'abrogazione dell'art. 16 operata dall'art. 1 del d.l. 90/2014
art. 16 d.lgs. 503/1992
Norma regolatrice della possibilità per il dipendente di manifestare la disponibilità alla permanenza in servizio; la sua abrogazione ha effetto sulle fattispecie che vi erano collegate (es. art. 509, comma 5), ma non su disposizioni autonome
L. 23 ottobre 1992, n. 421
Richiamata dall'art. 509, comma 5, come fonte della disciplina della facoltà di permanere in servizio per la generalità dei dipendenti civili dello Stato; il richiamo è funzionale alla fattispecie del comma 5, non a quella autonoma del comma 3
art. 38 Cost.
Invocato dalla ricorrente per una possibile interpretazione costituzionalmente orientata a favore della tutela previdenziale e del diritto al lavoro; la Corte non ha ritenuto necessario basare la decisione su un contrasto con la Costituzione, avendo risolto la questione in termini di interpretazione e portata dell'abrogazione normativa
Massime di principio
- L'abrogazione di una norma che regola strumenti generali (es. art. 16 d.lgs. 503/1992) comporta la caducazione delle fattispecie direttamente dipendenti da quella norma, ma non cancella automaticamente disposizioni autonome che perseguono finalità specifiche (es. art. 509, comma 3)
- Quando una norma speciale contiene clausole autonome di tutela (es. trattenimento per raggiungere il minimo contributivo) va valutata la sua indipendenza rispetto alle norme generali abrogate prima di concludere per una abrogazione estesa
- Il fatto che il lavoratore percepisca una prestazione pensionistica da un altro ente (es. ENPALS) non determina automaticamente l'assenza di diritto al trattenimento: la questione richiede valutazione concreta e rimane devoluta al giudice di merito
- Le questioni sollevate come alternative dagli organi di merito (es. abrogazione normativa vs. incompatibilità per pensione ENPALS) devono essere decise sul merito; l'eventuale soccombenza parziale non legittima automaticamente ricorsi incidentali se non vi è un concreto punto di soccombenza relativo all'esito finale
- In caso di dubbio sull'effetto di abrogazioni legislative, il giudice deve distinguere tra norme direttamente abrogate, norme funzionalmente collegate e norme autonome, preferendo, ove possibile, un'interpretazione che preservi le tutele costituzionalmente rilevanti
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