Cassazione Civile, Sentenza n. 24082/2021 del 07/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di ordinanza-ingiunzione (n.66/2012) che aveva comminato sanzioni per violazioni amministrative relative al rapporto con la farmacista Pulina Bastianina: mancata comunicazione dei dati prima dell'inizio dell'attività, mancata consegna al lavoratore di copia della comunicazione/contratto e mancata registrazione sul Libro Unico del Lavoro. In primo grado e in appello l'ente aveva ritenuto sussistente una prestazione di collaborazione coordinata e continuativa e quindi applicabili gli obblighi di comunicazione; la ricorrente deduceva, tra l'altro, incongruenza tra verbale e ordinanza, esclusione di applicabilità delle norme per professionisti iscritti agli albi, e carenza della prova dell'elemento soggettivo della violazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile e infondato il primo motivo relativo alla presunta violazione del principio di corrispondenza tra contestato e sanzionato, perché la modifica della qualificazione giuridica della prestazione non ha introdotto fatti nuovi né ha leso il diritto di difesa. Ha però accolto il secondo e il terzo motivo: ha escluso l'applicabilità degli obblighi di comunicazione, consegna della dichiarazione e iscrizione sul Libro Unico nei confronti di soggetti che esercitano una professione intellettuale regolamentata e iscritti ad apposito albo (quali i farmacisti), quando tale situazione riduce il rischio di elusione e la funzione di monitoraggio è già assicurata dall'iscrizione all'albo e dagli altri registri; di conseguenza la sentenza di merito è cassata in relazione a questi motivi e la Corte decide nel merito accogliendo l'opposizione della ricorrente e annullando l'ordinanza-ingiunzione n.66/2012. Per la novità della questione le spese sono compensate
Norme richiamate
art. 4-bis D.lgs. n. 181/2000
Prevede l'obbligo del datore di lavoro di consegnare al lavoratore copia della comunicazione di instaurazione del rapporto prima dell'inizio; la Corte interpreta che tale obbligo non si applica ai rapporti di professionisti iscritti ad albi quando dall'insieme delle circostanze non sussiste un effettivo rischio di elusione o necessità di monitoraggio
art. 9-bis del d.l. n. 510/1996 (conv. L. n. 608/1996)
Stabilisce l'obbligo di comunicazione all'autorità competente dell'instaurazione della collaborazione coordinata e continuativa; la Corte riconosce l'esistenza dell'obbligo in astratto ma ne limita l'applicazione nei casi di professioni regolamentate
art. 39 d.l. n. 112/2008 (conv. L. n. 133/2008)
Disciplina il Libro Unico del Lavoro e gli obblighi di annotazione per lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e continuativi; la Corte ritiene che l'obbligo di iscrizione non trovi applicazione quando il rapporto è tra professionisti iscritti ad albo e non sussiste il rischio che giustifica il monitoraggio
art. 2229 c.c.
Norma che riguarda l'esercizio delle professioni intellettuali soggette a iscrizione ad albo; la Corte utilizza tale articolo per identificare categorie protette dall'esclusione dall'ambito applicativo degli obblighi di comunicazione
art. 61 co. 3 D.lgs. n. 276/2003
Trattasi di norma richiamata dalla ricorrente per sostenere l'esclusione di talune fattispecie dall'ambito di applicazione delle norme sul lavoro parasubordinato; la Corte prende atto delle limitazioni interpretative ma fonda l'esclusione soprattutto sulla qualità professionale e sull'iscrizione all'albo
art. 18 legge n. 689/1981
Norma sul principio di corrispondenza tra contestazione e sanzione; la Corte conferma che la diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto non integra di per sé violazione del principio se non vengono introdotti nuovi fatti e se non è pregiudicato il diritto di difesa
art. 3 legge n. 689/1981
Richiamata in relazione agli elementi di responsabilità amministrativa e alla esigenze probatorie; la Corte non entra nel merito definitivo del quarto motivo perché assorbito, ma richiede che l'amministrazione provi gli elementi dell'illecito quando rilevanti
D.lgs. n. 152/1997
Richiamato dal rinvio nell'art. 4-bis per le informazioni da fornire; la Corte osserva che l'obbligo di consegna della comunicazione ex D.lgs. n.152/1997 è pertinente ai rapporti subordinati e non necessariamente estensibile a professioni regolamentate
Nota del Ministero del Lavoro 14.2.2007 prot. 13/SEGR/00004746
Usata dalla Corte per confermare che l'iscrizione all'albo professionale svolge funzione informativa e di monitoraggio alternativa agli obblighi di comunicazione previsti per i rapporti di lavoro
Massime di principio
- La qualificazione giuridica del rapporto (lavoro subordinato vs collaborazione) può essere modificata dall'ente accertatore senza annullare l'atto sanzionatorio se i fatti materiali contestati rimangono gli stessi e non viene introdotto nuovo addebito
- Gli obblighi formali di comunicazione e di consegna della dichiarazione e le annotazioni sul Libro Unico non si applicano automaticamente a tutte le fattispecie di parasubordinazione: sono esclusi, di norma, i rapporti che riguardano professioni intellettuali regolamentate con obbligo di iscrizione ad albo quando tale iscrizione assicura già le funzioni informative e di controllo perseguite dalla normativa sul lavoro
- In caso di contenzioso è centrale per il professionista dimostrare lo status di professionista indipendente: iscrizione all'albo, partita IVA, modalità di fatturazione, autonomia organizzativa e contributi versati alle casse professionali sono elementi utili a escludere l'applicabilità degli obblighi lavoristici
- Il diritto di difesa del trasgressore non è compromesso dalla successiva diversa qualificazione giuridica del fatto se l'atto originario ha descritto chiaramente i fatti materiali e il soggetto ha avuto la possibilità di contestarli
- Quando la questione è di interpretazione nuova o rilevante per l'orientamento giurisprudenziale le spese possono essere compensate; tuttavia l'amministrazione deve comunque fornire prova adeguata degli elementi costitutivi dell'illecito se rilevanti, inclusi eventuali aspetti soggettivi
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