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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 23890/2021 del 03/09/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato il Tribunale nel riconoscere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica tra RCS e Jattoni (decorrenza 10.6.2010, inquadramento come redattore ordinario) con condanna al pagamento di differenze retributive, TFR, riammissione al lavoro e indennità. RCS ha dedotto cinque motivi di ricorso: (i) errata esclusione della decadenza prevista dall'art. 32, comma 3 lett. a) e b) legge n. 183/2010 sostenendo che la mancata prosecuzione alla scadenza del contratto equivalga ad atto di recesso; (ii) errata esclusione dell'applicabilità dell'art. 32, comma 4 lett. a) (contratti a termine) sostenendo che la norma debba essere interpretata in senso ampio e ricomprendere la fattispecie; (iii) nullità per omessa trattazione dell'eccezione decadenziale; (iv) vizi nella valutazione delle prove e nella qualificazione del rapporto come subordinato (artt. 2094, 2697 c.c., artt. 115,116,244 c.p.c. e CCNL Giornalistico); (v) contestazione specifica dell'attribuzione della qualifica di redattore sulla base delle testimonianze.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutti i suoi motivi. Ha confermato l'interpretazione restrittiva dell'art. 32 legge 183/2010: la decadenza prevista dai commi citati opera soltanto se sussiste un atto di recesso del datore di lavoro e il comma 4 lett. a) si applica esclusivamente ai contratti a termine stipulati ai sensi del D.Lgs. n. 368/2001, non ai contratti di collaborazione formalmente autonomi poi qualificati come subordinati in sede giudiziale. Quanto alla prova del rapporto di lavoro subordinato e alla qualifica di redattore, la Corte ha ritenuto che la valutazione di merito fosse adeguatamente motivata (presenza obbligatoria in redazione, uso di strumenti aziendali, partecipazione quotidiana alle riunioni, direttive del capo redattore, retribuzione fissa) e quindi incensurabile in sede di legittimità. Conseguentemente il rigetto del ricorso comporta la conferma delle pronunce di merito e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di cassazione (quantificate in euro 5.250,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, esborsi euro 200,00 e accessori), con obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto.

Norme richiamate

  • legge n. 183/2010

    art. 32, comma 3 lett. a) e b) e comma 4 lett. a)

    La Corte interpreta la norma in senso restrittivo: la decadenza dall'impugnazione prevista dai commi opera solo se esiste un atto di recesso del datore di lavoro; il comma 4 lett. a) si applica esclusivamente ai contratti a termine disciplinati dal D.Lgs. n. 368/2001 e non ai rapporti formalmente autonomi poi qualificati come subordinati

  • D.Lgs. n. 368/2001

    Richiamato per delimitare l'ambito di applicazione dell'art. 32 I.183/2010: solo i contratti a termine stipulati ai sensi di questo decreto rientrano nella limitazione temporale di cui al comma 4 lett. a)

  • Codice civile

    Art. 2094 (no specifica interpretazione aggiuntiva oltre al richiamo sulla qualifica di lavoro giornalistico); art. 2697 richiede che l'onere della prova sia attribuito correttamente: la Corte precisa che non vi è violazione se il giudice ha solo valutato negativamente la prova prodotta

  • Codice di procedura civile

    Richiamati in relazione ai limiti di sindacabilità in Cassazione della valutazione delle prove e dell'attendibilità dei testi: la Corte conferma che la valutazione di merito è riservata al giudice di merito e non sindacabile se congruamente motivata

  • CCNL Giornalistico

    artt. relativi alla qualifica di redattore e alla figura del collaboratore fisso (art. 2, 5, 11 citati dalla ricorrente)

    La Corte prende come riferimento i requisiti del CCNL per distinguere redattore (quotidianità della prestazione, inserimento stabile nella redazione) da collaboratore fisso (sola continuità) e ritiene che i fatti provati corrispondano alla qualifica di redattore

  • Costituzione

    Richiamato per sottolineare che le norme che limitano il diritto d'azione vanno interpretate restrittivamente

  • DPR n. 115/2002

    art. 13, comma 1 quater (testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228)

    Richiama gli obblighi relativi al contributo unificato e il versamento complementare a carico della parte soccombente

Massime di principio

  • La decadenza processuale prevista dall'art. 32 legge n. 183/2010 opera solo quando è dimostrabile un atto di recesso del datore di lavoro: la semplice mancata prosecuzione alla scadenza di un contratto di collaborazione non è automaticamente equiparabile a recesso.
  • Le disposizioni che limitano il diritto d'azione devono essere interpretate restrittivamente; non si possono estendere per analogia a fattispecie non contemplate espressamente dal legislatore.
  • Il comma 4 lett. a) dell'art. 32 I.183/2010 si applica esclusivamente ai contratti a termine disciplinati dal D.Lgs. n. 368/2001; i contratti formalmente autonomi non rientrano automaticamente in questa previsione anche se poi il giudice ne accerta la subordinazione.
  • Il giudice di merito è sovrano nella valutazione della prova e dell'attendibilità dei testi: le sue conclusioni su fatti e prove sono incensurabili in Cassazione se adeguatamente motivate; i motivi che mirano a una rivalutazione del merito sono non ammissibili in sede di legittimità.
  • Per ottenere la riqualificazione da collaborazione a rapporto subordinato è utile documentare elementi fattuali indicativi di subordinazione: obbligo di presenza in redazione, uso di strumenti aziendali, direttive e controlli, assegnazione quotidiana di compiti, retribuzione fissa e integrazione nell'organizzazione.
  • Se si vuole usufruire della decadenza prevista dall'art. 32, il datore di lavoro dovrà provare chiaramente l'esistenza di un atto di recesso o l'applicabilità formale a un contratto a termine ai sensi del D.Lgs. 368/2001; la semplice scadenza di un contratto di collaborazione non è sufficiente.

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