Cassazione Civile, Sentenza n. 23728/2021 del 01/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta declaratoria del diritto al pagamento della voce retributiva denominata "nuovo terzo elemento salariale" soppressa dall'Accordo nazionale 25.7.1997 e mantenuta solo per i lavoratori in servizio a tempo indeterminato alla data di stipulazione dell'accordo; il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 3, commi 5 e 12 del d.l. n. 726/1984 conv. L. n. 863/1984 e dell'art. 12 delle disposizioni preliminari del codice civile, nonché la nullità dell'art. 4 dell'Accordo nazionale 25.7.1997, sostenendo che, dopo la trasformazione del contratto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, avrebbe dovuto essere riconosciuto tale elemento retributivo
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro che non avevano mai percepito il "nuovo terzo elemento salariale" alla data della sua soppressione non hanno diritto al suo riconoscimento dopo la successiva trasformazione del rapporto in tempo indeterminato. La Corte ha rilevato che l'art. 3 d.l. 726/1984 rileva solo ai fini del computo dell'anzianità di servizio, ma non impone il riconoscimento di voci retributive che non facevano parte della retribuzione effettivamente erogata; ha inoltre richiamato precedente giurisprudenza consolidata e le caratteristiche contrattuali e storiche del "terzo elemento". Le spese di lite sono compensate tra le parti
Norme richiamate
d.l. n. 726 del 1984, art. 3, commi 5 e 12 (conv. in L. n. 863/1984)
Il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti che valutano l'anzianità; tuttavia ciò non obbliga a riconoscere elementi retributivi che non siano stati effettivamente percepiti durante il periodo di formazione
art. 12 delle disposizioni preliminari del codice civile
Norma richiamata dal ricorrente nell'impugnazione; la Corte non ha ritenuto che la sua applicazione comportasse il riconoscimento del terzo elemento a chi non lo aveva mai percepito
Accordo nazionale 25 luglio 1997, art. 4
Ha soppresso il "nuovo terzo elemento salariale" con decorrenza dalla sua stipulazione e ha previsto che i valori confluiscano nei trattamenti sostitutivi, mantenendo i valori soltanto a favore dei lavoratori già in servizio a tempo indeterminato alla data dell'accordo
CCNL 12 marzo 1980 e accordi successivi (Accordo 21 maggio 1981; Accordo 17 giugno 1982; CCNL 2 ottobre 1989)
Storico quadro contrattuale che ha istituito e poi rimodulato l'indennità originaria fino al "nuovo terzo elemento salariale"; la Corte ha ricostruito che tale elemento non era collegato all'anzianità e, in molti passaggi, non faceva parte della retribuzione normale percepita durante il periodo di formazione
Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (18 marzo 1999) - clausola 2, punto 2 (direttiva 1999/70/CE)
Prevede un margine di discrezionalità nell'applicazione alle fattispecie di formazione professionale e apprendistato; la Corte lo ha richiamato per sostenere la possibilità di trattamenti differenziati per i rapporti di formazione
Giurisprudenza consolidata (Sezioni Unite sent. n. 20074/2010 e numerose sentenze di Cassazione 2014-2019)
Principi affermati: il periodo di formazione si computa nell'anzianità; la contrattazione collettiva non può "sterilizzare" l'effetto dell'anzianità ma può disciplinare voci retributive che non erano previste/erogate nel periodo di formazione; voci mai percepite non generano un livello retributivo da mantenere in caso di soppressione
Massime di principio
- Il periodo di formazione e lavoro va computato nell'anzianità di servizio, ma ciò non implica automaticamente il riconoscimento di voci retributive che non sono state effettivamente corrisposte durante tale periodo
- Se una voce retributiva è stata soppressa dalla contrattazione collettiva, la tutela del mantenimento si applica in genere ai soli lavoratori che già beneficiavano della voce alla data della soppressione
- La trasformazione del contratto di formazione e lavoro in tempo indeterminato produce effetti sul computo dell'anzianità, ma non fa ritenere che il rapporto sia stato a tempo indeterminato fin dall'origine; il lavoratore può essere considerato, per altri aspetti, come neoassunto
- Occorre verificare fattualmente se il lavoratore abbia mai percepito la voce retributiva contestata durante il periodo di formazione: in assenza di percezione, la pretesa è difficilmente accoglibile
- La contrattazione collettiva ha margini di autonomia nel ridefinire voci retributive e nel prevedere differenze tra lavoratori già in servizio e nuove assunzioni, compatibilmente con i limiti posti dalla legge e dalla giurisprudenza
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