Cassazione Penale, Ordinanza n. 10694/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale. I fatti contestati riguardavano la violazione della misura di prevenzione/personale di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011, per avere frequentato soggetti pregiudicati. Nel ricorso si sosteneva, in primo luogo, che la frequentazione fosse stata meramente occasionale, poiché avvenuta per lo più in luoghi prossimi alla propria abitazione; in secondo luogo, si deduceva il difetto di motivazione sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha rilevato che il primo motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato gli esiti dei controlli da cui risultava che l'imputato si intratteneva con soggetti pregiudicati, escludendo così l'occasionalità dell'incontro. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto congrua e espressa la motivazione di diniego dell'art. 131-bis c.p., fondata sull'abitualità della condotta, ripetuta in quattro occasioni in sei mesi, e sui precedenti penali sintomatici della propensione alla trasgressione. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello; il testo non specifica ulteriormente la condotta tipica, ma la decisione riguarda la frequentazione di pregiudicati da parte del prevenuto.
la particolare tenuità del fatto è esclusa quando la condotta presenta connotati di abitualità, desumibili da reiterazione della condotta e dai precedenti penali.
in caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare una diversa lettura dei fatti.
- La nozione di occasionalità dell'incontro o della frequentazione deve essere esclusa quando il giudice di merito accerti, sulla base dei controlli e del contesto complessivo, una stabile intrattenimento con soggetti pregiudicati.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta risulti abituale, per la sua ripetizione in più occasioni in un arco temporale ristretto e per la presenza di precedenti penali indicativi di una persistente inclinazione alla trasgressione.
- Il diniego della particolare tenuità è motivato in modo sufficiente quando il giudice valorizza espressamente elementi sintomatici dell'abitualità della condotta e della negativa personalità dell'agente.
Come è indicizzato
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