Sentenza del 04/06/2020 n. 1420 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Avviso di accertamento - Atto presupposto -Impugnazione del provvedimento di presa in carico emesso dall'Agente dellaRiscossione - Interpretazione estensiva dell'art. 19, d.lgs. 546/92 -Ammissibilità.(prima massima). Notificazioni - Avviso di accertamento - Atto presupposto - Messonotificatore - Notifica nei confronti del legale rappresentante a domiciliodiverso da quello risultante dalla visura alla CCIAA - Onere della prova acarico dell'Ufficio - Notifica illegittima.(seconda massima).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la pretesa perché l’avviso di accertamento, atto presupposto della riscossione, non gli era stato validamente notificato. Ha quindi impugnato la comunicazione di presa in carico dell’Agente della riscossione, primo atto di cui aveva avuto conoscenza e idoneo a incidere sul suo patrimonio. Ha inoltre contestato la notifica eseguita nei confronti del legale rappresentante presso un domicilio diverso da quello risultante dalla visura camerale, sostenendo che l’Ufficio avrebbe dovuto verificare i dati corretti.
La decisione
La decisione ha ritenuto ammissibile l’impugnazione della comunicazione di presa in carico quando l’atto presupposto non sia stato notificato: la comunicazione costituisce il primo atto lesivo conosciuto dal destinatario. Ha inoltre giudicato illegittima la notifica al legale rappresentante presso un domicilio diverso da quello risultante dalla visura presso la CCIAA, perché l’Ufficio deve svolgere gli accertamenti necessari a individuare i dati corretti, facilmente reperibili nel caso concreto. Il testo fornito non indica il giudice, il grado, la data, gli importi, né le statuizioni sulle spese o l’esito formale del dispositivo; sulla base delle massime, il ricorrente risulta vittorioso sulle questioni descritte.
Norme richiamate
Alla luce dell'interpretazione estensiva dell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 dlgs 546/92, in caso di mancata notifica dell'atto presupposto, l'impugnazione del provvedimento di presa in carico emesso dall'Agente della riscossione deve ritenersi legittima, considerato che tale comunicazione di presa in carico costituisce il primo atto diretto ad incidere sul patrimonio del destinatario di cui lo stesso ha avuto notizia.
L’elenco degli atti impugnabili va interpretato estensivamente: se l’atto presupposto non è stato notificato, il destinatario può impugnare la comunicazione di presa in carico quando essa sia il primo atto conosciuto che incide sul suo patrimonio.
Ai sensi dell'art. 140 cpc, in caso di notifica nei confronti di una società, l'Ufficio è tenuto ad effettuare i necessari accertamenti al fine di individuare i dati corretti del legale rappresentante della stessa, peraltro nel caso di specie, facilmente desumibili dalla semplice visura presso la CCIAA, al fine di consentire il buon fine della notifica.
Nel contesto della notificazione degli atti tributari, l’Ufficio deve verificare i dati corretti del legale rappresentante della società; non può ignorare informazioni facilmente reperibili nella visura camerale quando ciò comprometta il buon esito della notifica.
Ai sensi dell'art. 140 cpc, in caso di notifica nei confronti di una società, l'Ufficio è tenuto ad effettuare i necessari accertamenti al fine di individuare i dati corretti del legale rappresentante della stessa, peraltro nel caso di specie, facilmente desumibili dalla semplice visura presso la CCIAA, al fine di consentire il buon fine della notifica.
La procedura di notificazione richiede che l’Ufficio compia gli accertamenti necessari a individuare correttamente il legale rappresentante e i relativi dati, così da rendere effettiva la notifica; la massima considera illegittima quella effettuata presso un domicilio diverso da quello risultante dalla visura camerale senza tali verifiche.
Massime di principio
- Se l’atto presupposto non è stato notificato, il contribuente può impugnare il successivo atto di riscossione che rappresenti la prima manifestazione conosciuta della pretesa e incida sul suo patrimonio.
- Per notificare un atto a una società, l’Ufficio deve svolgere verifiche ragionevoli sui dati del legale rappresentante; se le informazioni corrette sono facilmente reperibili presso la CCIAA, una notifica a un domicilio diverso può essere illegittima.
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