Cassazione Penale, Ordinanza n. 18497/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un condannato per rapina aggravata ex art. 628, comma terzo, c.p. e porto/detenzione di arma ex artt. 110 c.p., 628, commi primo e terzo, n. 1, c.p., 4 e 7 l. n. 895/1967, nei cui confronti la Procura generale aveva emesso ordine di esecuzione non sospeso. Dopo che la Corte d'appello, in cognizione, aveva ridotto la pena riconoscendo l'attenuante del fatto di lieve entità introdotta dalla sentenza costituzionale n. 86/2024 e bilanciandola in prevalenza sull'aggravante, la difesa aveva chiesto in esecuzione la sospensione o temporanea inefficacia dell'ordine di carcerazione, sostenendo che tale attenuante dovesse escludere la rapina aggravata dal catalogo ostativo dell'art. 4-bis, comma 1-ter, ord. pen., richiamato dall'art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p., e che la preclusione automatica fosse incompatibile con gli artt. 3 e 27 Cost. Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge per non avere il giudice dell'esecuzione riconosciuto che l'attenuante di lieve entità facesse venir meno l'ostatività alla sospensione dell'esecuzione; in subordine, chiedeva di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. e 4-bis, comma 1-ter, ord. pen., nella parte in cui non escludono la rapina aggravata, quando sia stata riconosciuta detta attenuante. La difesa insisteva anche sulla comparazione con altre ipotesi in cui attenuanti speciali incidono sul regime ostativo e sul pregiudizio derivante dall'immediato ingresso in carcere.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile, ma ha escluso che fosse praticabile un'interpretazione adeguatrice delle norme censurate: secondo il diritto vivente, la condanna per rapina aggravata ex art. 628, comma terzo, c.p. resta ostativa alla sospensione dell'ordine di esecuzione anche quando nel giudizio di cognizione sia stata riconosciuta l'attenuante della lieve entità del fatto e questa sia stata ritenuta prevalente sull'aggravante, perché il giudizio di comparazione rileva solo quoad poenam e non incide sul titolo di reato ostativo. La Corte ha quindi giudicato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. e 4-bis, comma 1-ter, ord. pen., in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui non escludono dal novero dei reati ostativi la rapina aggravata quando sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entità ex sent. Corte cost. n. 86/2024. Ha pertanto sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale. È stata invece rigettata la richiesta di sospendere in via immediata l'ordine di esecuzione, ritenendo la Cassazione di non essere l'organo dell'esecuzione.
Norme richiamate
art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p.
La sospensione dell'ordine di esecuzione è esclusa per i condannati per i delitti ostativi richiamati dall'art. 4-bis ord. pen.; la norma è di stretta interpretazione e opera sul mero titolo di reato giudicato, non sul solo trattamento sanzionatorio.
Costituisce la regola generale di sospensione dell'ordine di esecuzione per pene detentive brevi, funzionale all'accesso alle misure alternative.
art. 4-bis, comma 1-ter, ord. pen.
Il catalogo dei reati ostativi viene utilizzato come base oggettiva per la presunzione di pericolosità; per la Corte, la rapina aggravata vi rientra anche se attenuata dalla lieve entità, ma tale assetto è sospettato di illegittimità costituzionale.
La rapina aggravata è il titolo ostativo rilevante; il riconoscimento della lieve entità incide sulla pena ma, secondo il diritto vivente, non fa venir meno l'ostatività processuale/penitenziaria.
La sentenza costituzionale n. 86 del 2024 ha introdotto un'attenuante per i fatti di lieve entità, valorizzando la diversa offensività concreta di condotte di rapina assai eterogenee.
art. 3 Cost.
La Corte ravvisa un possibile contrasto per irragionevolezza e sproporzione della preclusione automatica all'immediata sospensione dell'esecuzione, anche a fronte di rapina attenuata di lieve entità.
art. 27, terzo comma, Cost.
La disciplina censurata sarebbe in tensione con la finalità rieducativa, perché impone un passaggio carcerario ritenuto non necessario e potenzialmente desocializzante per il condannato.
art. 23, comma secondo, l. n. 87 del 1953
Fondamento processuale della sospensione del giudizio e della rimessione della questione alla Corte costituzionale.
art. 23, ultimo comma, l. n. 87 del 1953
Prevede gli adempimenti di notificazione e comunicazione conseguenti all'ordinanza di rimessione.
Richiamato come esempio di attenuante che, in altri contesti, incide sul regime delle preclusioni o delle pene sostitutive.
Citato in chiave comparativa: in alcune ipotesi di violenza sessuale attenuata la legge espressamente consente di superare preclusioni o di accedere a trattamenti più favorevoli.
Richiamato come altro esempio di disciplina attenuata rilevante nel sistema dei benefici e delle pene sostitutive.
art. 59, comma 1, lett. d), l. n. 689 del 1981
È evocato per il divieto di pene sostitutive per i reati dell'art. 4-bis, salvo specifiche eccezioni legate ad attenuanti tipizzate.
Richiamato nel quadro delle pene sostitutive delle pene detentive brevi come indice del favor legislativo per l'esecuzione extramuraria quando possibile.
Massime di principio
- In materia di sospensione dell'ordine di esecuzione ex art. 656 c.p.p., il giudice dell'esecuzione non può introdurre per via interpretativa eccezioni al divieto fondato sul titolo di reato ostativo quando la legge collega l'effetto preclusivo al mero astratto nomen iuris del delitto giudicato.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti rileva solo ai fini della determinazione della pena e non elimina, di regola, l'ostatività connessa al titolo di reato ai sensi dell'art. 4-bis ord. pen.
- Le presunzioni legislative di pericolosità che limitano l'accesso a misure alternative o alla sospensione dell'esecuzione devono poggiare su un saldo fondamento logico-empirico; quando il fatto concreto, per come qualificato dal giudice di cognizione, esprime un'offensività sensibilmente ridotta, può sorgere un dubbio di ragionevolezza e proporzionalità.
- La presenza di una circostanza attenuante speciale di lieve entità, ove descriva una marcata attenuazione dell'offesa e del disvalore del fatto, può rendere costituzionalmente problematico un automatismo che imponga comunque l'ingresso immediato in carcere.
- La funzione dell'art. 656, comma 5, c.p.p. è quella di favorire l'accesso dalla libertà alle misure alternative per le pene brevi; le deroghe del comma 9 richiedono un'interpretazione stretta e una giustificazione particolarmente rigorosa.
- Nel valutare la tenuta costituzionale di preclusioni penitenziarie, la Corte attribuisce rilievo alla finalità rieducativa della pena e al principio di uguaglianza-ragionevolezza, soprattutto quando la detenzione iniziale rischi di frustrare percorsi risocializzanti già avviati.
- Le circostanze del reato possono incidere non solo sul quantum di pena ma anche sulla concreta rappresentazione del disvalore del fatto; tuttavia, l'effetto su regimi processuali o penitenziari dipende da una previsione espressa o da una rilettura costituzionalmente necessitata del sistema.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18447/2026 del 22/05/2026
- ordinanza_penale · 22 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18450/2026 del 22/05/2026
- ordinanza_penale · 22 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18451/2026 del 22/05/2026
- ordinanza_penale · 22 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18452/2026 del 22/05/2026
- ordinanza_penale · 22 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18453/2026 del 22/05/2026
- ordinanza_penale · 22 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18455/2026 del 22/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →