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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18452/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna per tentato furto in abitazione. Con i primi due motivi ha dedotto violazione di norme processuali e vizio di motivazione sulla valutazione del compendio probatorio e sull'affermazione di responsabilità, sostenendo anche che i fatti avrebbero dovuto essere riqualificati ai sensi dell'art. 624 c.p. Con il terzo e il quarto motivo ha denunciato erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando il calcolo della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi alla responsabilità, osservando che la Corte di appello aveva motivato in modo corretto e congruo richiamando gli elementi probatori a carico dell'imputato, in particolare un'impronta papillare rinvenuta sul luogo del fatto, e spiegando la riconducibilità del garage alla nozione di pertinenza dell'abitazione, senza specifiche confutazioni difensive. Ha ritenuto altresì già adeguatamente vagliate e disattese le doglianze sulla pena e sulle attenuanti generiche. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Il ricorrente invocava una possibile riqualificazione dei fatti nella fattispecie di furto semplice; la Corte non ha accolto la doglianza, ritenendo corretta la qualificazione dei fatti operata nei giudizi di merito.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sulla motivazione si risolvono in una mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una specifica confutazione degli argomenti decisivi della sentenza impugnata.
  • La motivazione è adeguata quando il giudice di merito indica gli elementi probatori di segno accusatorio e spiega la loro riconducibilità al fatto contestato; in sede di legittimità non è sufficiente una contestazione generica di tali passaggi.
  • La riqualificazione del fatto in una diversa ipotesi di reato non può essere imposta in cassazione se la sentenza impugnata ha già dato conto degli elementi che sorreggono la qualificazione giuridica adottata.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non sono ammissibili quando si limitano a contestare valutazioni di merito già congruamente motivate dai giudici di appello e di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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