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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18450/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Conferma la condanna per furto aggravato già pronunciata nei gradi di merito e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Deduce un unico motivo: inosservanza della legge penale e vizio di motivazione sulla asserita assenza di una valida condizione di procedibilità. In particolare contesta la legittimazione a proporre querela dell'assistente sociale presso il SERT e, quindi, la procedibilità dell'azione penale. La Corte di cassazione rileva però che la decisione impugnata aveva già motivato in modo congruo sia sulla legittimazione dell'assistente sociale quale detentore, sia sulla procedibilità d'ufficio del furto, in quanto commesso su beni presenti in una struttura pubblica e di proprietà di un servizio pubblico, circostanza già contestata in imputazione.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    richiamato implicitamente attraverso la qualificazione del fatto come furto aggravato; la Corte non si sofferma sulla struttura del reato ma sulla procedibilità e sulla legittimazione a proporre querela.

  • art. 625 c.p.

    il fatto è qualificato come furto aggravato, senza ulteriore specificazione della singola aggravante.

  • art. 591 c.p.p.

    il ricorso è dichiarato inammissibile perché generico e manifestamente infondato.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel furto commesso su beni presenti in una struttura pubblica e di proprietà di un servizio pubblico può operare la procedibilità d'ufficio, ove tale circostanza sia stata contestata in imputazione e sia congruamente motivata dal giudice di merito.
  • La legittimazione a proporre querela può spettare al soggetto che abbia la detenzione del bene sottratto, anche se inserito in una struttura pubblica, quando il giudice accerti in fatto tale qualità.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di censure già superate da una motivazione logica, puntuale e giuridicamente corretta, senza confrontarsi in modo specifico con essa.
  • La manifesta infondatezza del motivo e la sua genericità legittimano la declaratoria di inammissibilità con le conseguenti statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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