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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18447/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 2, ultima parte, la sospensione in via d'urgenza degli effetti della sentenza pronunciata dalla Terza Sezione della Corte di cassazione nel procedimento n. 39655/2025. La richiesta era fondata sui motivi del ricorso straordinario e deduceva, per entrambi, un errore di fatto processuale consistente nell'omessa notificazione del rinvio a udienza fissa disposto all'esito dell'udienza del 25/02/2026, rinviata per impedimento di uno dei difensori.

La decisione

La Corte ha escluso la sussistenza di ragioni di eccezionale gravità idonee a giustificare la sospensione degli effetti della sentenza impugnata. Ha richiamato il principio per cui, nel procedimento pendente davanti alla Corte di cassazione, quando l'udienza viene rinviata a data fissa anche per impedimento del difensore, non è necessaria la comunicazione della nuova data alle parti, le quali, avendo ricevuto notizia della fissazione della prima udienza, hanno l'onere di accertarsi autonomamente della data del rinvio. Conseguentemente, l'istanza di sospensione è stata rigettata.

Norme richiamate

  • art. 625-bis, comma 2, c.p.p.

    È la base normativa dell'istanza di sospensione in via d'urgenza degli effetti della sentenza resa dalla Corte di cassazione nel procedimento di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto.

Massime di principio

  • Nel procedimento di cassazione, il rinvio dell'udienza a data fissa non richiede una nuova comunicazione alle parti, anche se il rinvio è determinato dall'impedimento del difensore.
  • La parte che abbia ricevuto notizia della prima fissazione dell'udienza ha l'onere di verificare autonomamente la data del rinvio disposto a udienza fissa.
  • La sospensione urgente degli effetti della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. presuppone la deduzione di ragioni di eccezionale gravità, non ravvisabili quando l'assunto errore di fatto processuale si fondi sulla mancata notificazione di un rinvio a udienza fissa non dovuta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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