Cassazione Penale, Ordinanza n. 18455/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il motivo era manifestamente infondato, poiché il diniego della sospensione condizionale risultava congruamente motivato in appello sulla base delle modalità del fatto e della personalità dell'imputato. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri. Con l'unico motivo di ricorso ha denunciato erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, sostenendo in sostanza che il beneficio avrebbe dovuto essergli concesso. La Corte di cassazione ha però ritenuto che la decisione di merito fosse adeguatamente motivata valorizzando le modalità del fatto, la personalità dell'imputato, l'assenza di efficacia dissuasiva delle precedenti condanne e il fatto che il beneficio era già stato fruito in precedenza.
Norme richiamate
art. 495 c.p.
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello; la Corte non ne discute il contenuto, ma dà atto della responsabilità dell'imputato per tale reato.
art. 163 c.p.
Richiamato implicitamente in relazione alla sospensione condizionale della pena; il beneficio può essere negato sulla base di una valutazione negativa delle modalità del fatto e della personalità del condannato.
Massime di principio
- Il diniego della sospensione condizionale della pena è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione congrua e conforme ai canoni della logica, ancorata alle modalità del fatto e alla personalità dell'imputato.
- In sede di legittimità non può essere richiesto un nuovo apprezzamento del merito sulla concessione del beneficio quando il giudice di appello abbia valorizzato elementi come precedenti penali, mancata efficacia dissuasiva di precedenti condanne e pregresso godimento del beneficio.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l’unico motivo si risolve nella critica di una valutazione discrezionale del giudice di merito priva di reali profili di violazione di legge o di manifesta illogicità.
Come è indicizzato
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