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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18451/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato la genericità di entrambi i motivi, perché non confrontati in modo specifico con la motivazione della sentenza di appello. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna per furto aggravato. Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione sul riconoscimento della responsabilità penale, sostenendo che la ricostruzione dei fatti non fosse adeguatamente fondata. Con il secondo motivo censurava la motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 4, c.p., lamentando che la corte territoriale avesse erroneamente valorizzato elementi insufficienti. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi generici: il primo perché non si confrontava specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, che era logica, circostanziata e fondata anche sull'attendibilità del riconoscimento fotografico; il secondo perché si limitava a riproporre i motivi d'appello senza confrontarsi con l'argomentazione della corte d'appello circa l'avvicinamento dell'imputato alla persona offesa con atteggiamento tale da indurla a crederlo persona conosciuta.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata; la mancanza di tale specificità determina genericità e inammissibilità.

  • art. 625, n. 4), c.p.

    Richiamato quale aggravante contestata alla base del secondo motivo di ricorso; la Corte d'appello l'aveva ritenuta sussistente valorizzando il comportamento dell'imputato verso la persona offesa.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizio di motivazione in modo generico, senza prendere posizione specifica sulle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
  • La mera riproposizione dei motivi di appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza di secondo grado, non soddisfa il requisito di specificità del ricorso.
  • Quando la sentenza impugnata offre una motivazione logica, circostanziata e fondata su elementi probatori puntuali, il ricorrente deve confutarla in modo analitico; altrimenti il motivo è generico.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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