Cassazione Penale, Ordinanza n. 25319/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando la condanna già pronunciata dalla Corte d'appello. Ha inoltre condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuna in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputate hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che le aveva condannate per ipotesi di reato rientranti nell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con il primo motivo hanno censurato la concreta dosimetria della pena, contestando la valutazione effettuata dal giudice di merito; con il secondo motivo hanno dedotto la mancata applicazione delle pene sostitutive. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: quanto alla pena, perché la censura non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale e mirava sostanzialmente a una nuova valutazione della congruità della sanzione; quanto alle pene sostitutive, perché la Corte d'appello aveva formulato una prognosi negativa sul rispetto delle prescrizioni, anche valorizzando la recidiva, con motivazione ritenuta congrua e non sindacabile in cassazione.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Individua la fattispecie incriminatrice per cui le imputate sono state condannate; la sentenza non ne affronta il merito, ma ne presuppone l'applicazione in appello.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve esercitarla secondo i criteri legali di commisurazione.
La determinazione della pena deve avvenire in adesione ai criteri di commisurazione previsti dalla norma; il sindacato di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio.
art. 58, l. 24 novembre 1981, n. 689
Per la concessione delle pene sostitutive occorre una prognosi favorevole sul rispetto delle prescrizioni; la Corte territoriale ha ritenuto, in base anche alla recidiva, una prognosi negativa.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Non citato espressamente nel testo; non ricavabile.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto la veste del vizio motivazionale, miri a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, poiché la graduazione sanzionatoria è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito entro i limiti degli artt. 132 e 133 c.p.
- La mancata applicazione delle pene sostitutive è censurabile in cassazione solo se la decisione di merito presenti vizi logici o giuridici; quando il giudice abbia espresso una prognosi negativa sul rispetto delle prescrizioni, tale apprezzamento non è sindacabile se adeguatamente motivato.
- La valutazione sulla concedibilità delle pene sostitutive può essere legittimamente fondata anche sulla recidiva e su altri elementi attinenti alla prognosi di affidabilità del condannato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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