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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34520/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da infiltrazioni d'acqua verificatesi nel 2002 in un edificio sito in via Alfieri, nel Comune di Casalnuovo di Napoli, che resero necessario lo sgombero dell'immobile. I proprietari degli appartamenti convennero in giudizio il Comune chiedendo il risarcimento dei danni, ottenendo accoglimento in primo grado. In appello, però, la domanda fu rigettata perché la Corte territoriale ritenne, sulla base delle prove testimoniali assunte, che la conduttura da cui provenivano le infiltrazioni avesse natura privata, servendo tutti gli edifici insistenti sulla via, e che quindi difettasse in capo al Comune un obbligo di custodia e manutenzione ex art. 2051 c.c. I ricorrenti hanno proposto due motivi: con il primo hanno denunciato l'errata interpretazione di un elemento decisivo della controversia e la violazione dell'art. 2051 c.c., lamentando illogicità e contraddittorietà della motivazione; con il secondo hanno dedotto error in iudicando, erronea interpretazione dei fatti, vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e violazione del regolamento comunale per la fornitura di acqua potabile. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché diretti, sotto la veste formale dei vizi di legittimità, a ottenere un riesame del merito e delle testimonianze, inoltre formulati in modo aspecifico, senza indicare puntualmente gli atti e i passi del regolamento rilevanti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure tendevano a sollecitare un nuovo apprezzamento dei fatti e delle prove testimoniali, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre osservato che i motivi erano aspecifici: il primo non indicava con precisione gli atti da cui desumere la natura comunale della fognatura, il secondo invocava genericamente il regolamento comunale senza trascriverne le parti rilevanti. La decisione d'appello, basata su testimonianze ritenute univoche sulla natura privata della conduttura e sull'assenza di manutenzione comunale, è rimasta ferma. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità da cose in custodia presuppone la disponibilità e custodia del bene; nel caso concreto la Corte d'appello, confermata dalla Cassazione, ha escluso l'applicabilità al Comune perché la conduttura era ritenuta privata e quindi fuori dalla sfera di custodia dell'ente.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per ottenere un riesame del merito e delle prove testimoniali, già valutate dal giudice di merito.

  • art. 375 c.p.c.

    La controversia è stata avviata alla trattazione camerale non partecipata in presenza dei presupposti previsti dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Costituisce il parametro cui si rapporta l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La censura che, sotto la formale deduzione del vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c., miri in realtà a una nuova valutazione dei fatti e delle prove è inammissibile in cassazione.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico: chi contesta un accertamento di fatto o l'interpretazione di un regolamento deve indicare puntualmente gli atti, i documenti e i passaggi rilevanti su cui fonda la doglianza.
  • La responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone che il bene da cui proviene il danno rientri nella concreta custodia del convenuto; se il giudice di merito accerta che la fonte del danno appartiene alla sfera privata, manca il presupposto della responsabilità dell'ente pubblico.
  • Quando la sentenza di merito fonda la decisione su prove testimoniali ritenute univoche, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è condannata alle spese e può essere tenuta al raddoppio del contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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