Cassazione Civile, Ordinanza n. 15375/2023 del 31/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 3.786 relativi a una fornitura di materiale sanitario documentata da fattura. La destinataria del decreto ha proposto opposizione sostenendo di avere già versato alla controparte complessivamente euro 5.500 e chiedendo, quindi, la revoca del decreto e la restituzione di quanto asseritamente indebitamente percepito dal creditore. Il giudice di primo grado ha respinto l’opposizione; in appello la debitrice ha dedotto la violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che il creditore non avesse provato che i pagamenti effettuati si riferissero ad altre forniture. Il tribunale ha accolto l’appello e revocato il decreto ingiuntivo. La società fornitrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’omessa pronuncia sull’eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c.; 2) omesso esame di fatti storici decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse trascurato il riconoscimento del debito da parte della debitrice mediante bonifico con causale riferita alla fattura oggetto di causa, il fatto che la debitrice lavorasse presso la banca da cui partì il bonifico e il fatto che i materiali acquistati fossero stati oggetto di tre preventivi non contestati. La ricorrente lamentava che tali elementi, considerati unitariamente, avrebbero escluso la prova del pagamento integrale del credito azionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che il tribunale avesse implicitamente respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello, poiché aveva accolto il gravame; inoltre, l’atto di appello risultava specifico e conforme ai requisiti dell’art. 342 c.p.c. secondo l’interpretazione data dalle Sezioni Unite. Sul secondo motivo ha osservato che la corte d’appello aveva effettivamente considerato i preventivi, giudicandoli però insufficienti a dimostrare la consegna del materiale in essi indicato in mancanza di bolle di consegna o altra documentazione; ne derivava che la causale del bonifico non era decisiva, poiché non provava che il pagamento di euro 3.500 si riferisse a beni diversi da quelli posti a base del decreto ingiuntivo. In conseguenza del rigetto, la ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al versamento del contributo unificato დამატivo ex art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
regola il riparto dell’onere della prova; la parte che contesta il credito deve fornire elementi idonei a dimostrare che i pagamenti eseguiti si riferiscono a rapporti diversi da quello azionato.
l’omessa pronuncia sussiste solo se il giudice non si sia espresso sulla domanda o eccezione; può essere esclusa quando la decisione di accoglimento del gravame implica il rigetto dell’eccezione preliminare.
l’atto di appello deve essere specifico; nel caso di specie la Corte ha ritenuto che il gravame rispettasse il requisito di specificità secondo la giurisprudenza di legittimità.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
dedotto come vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia.
il vizio di omesso esame è ravvisabile solo per fatti storici decisivi effettivamente trascurati; non quando il fatto sia stato valutato o sia comunque privo di decisività.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/2002
richiamato come parametro dell’importo aggiuntivo dovuto a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia su un’eccezione processuale non ricorre quando il giudice, accogliendo il gravame, abbia implicitamente disatteso l’eccezione stessa.
- L’atto di appello è ammissibile se contiene una critica sufficientemente specifica alla decisione impugnata, in conformità ai requisiti dell’art. 342 c.p.c. come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità.
- Nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo il ricorrente deve indicare fatti storici realmente trascurati e decisivi; non è sufficiente prospettare una diversa lettura del materiale istruttorio o invocare elementi già valutati dal giudice di merito.
- La mera causale di un bonifico o la sola indicazione di preventivi non è di per sé sufficiente a provare che i pagamenti effettuati riguardino una diversa fornitura, ove manchi documentazione idonea sulla consegna o sulla specifica imputazione del pagamento.
- Quando il giudice di merito ritiene non provata la consegna dei beni o la riferibilità dei pagamenti ad altra prestazione, la censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
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