Cassazione Civile, Ordinanza n. 00584/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L’amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello, confermando l’annullamento dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente per maggiori IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2007. La CTR aveva ritenuto violato l’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, sostenendo che il termine dilatorio di 60 giorni andasse computato non dalla notifica ma dall’emanazione dell’atto impositivo, e che l’avviso fosse stato emesso il 17 dicembre 2012, dopo la consegna del PVC del 29 ottobre 2012 e prima della scadenza del termine. Con l’unico motivo l’Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, sostenendo in sostanza che il rispetto del termine dilatorio non fosse necessario quando il contribuente avesse comunque presentato osservazioni e memorie prima della scadenza, così realizzandosi già il contraddittorio procedimentale. Nel corpo del ricorso l’Ufficio aveva anche richiamato, in modo generico, ragioni di urgenza connesse alla gravità delle violazioni, ma tale profilo non è stato coltivato come effettiva censura nel motivo proposto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui l’avviso di accertamento emesso prima del decorso dei 60 giorni dal rilascio del PVC è illegittimo, salvo la prova di specifiche ragioni di urgenza, e ha ribadito che il termine dilatorio è garanzia autonoma del contraddittorio endoprocedimentale e non può essere sostituito dal fatto che il contribuente abbia comunque depositato osservazioni o memorie. Nel caso concreto, essendo pacifico che l’avviso fosse stato emanato prima della scadenza del termine e non essendo stata dimostrata né validamente censurata l’urgenza, la decisione di merito è stata confermata. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell’intimato.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza
Il termine di 60 giorni dalla consegna del PVC è un termine dilatorio inderogabile, salvo prova di specifiche ragioni di urgenza; la sua violazione comporta l’illegittimità/nullità dell’atto impositivo emesso ante tempus, a tutela del contraddittorio procedimentale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Sono richiamati per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato per l’amministrazione pubblica soccombente difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente decorre dal rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni e non è sostituibile da una verifica della sola data di notificazione dell’avviso di accertamento.
- La presentazione di osservazioni o memorie da parte del contribuente prima della scadenza del termine non sana l’eventuale emissione anticipata dell’avviso: il termine dilatorio mantiene una funzione autonoma di garanzia del contraddittorio endoprocedimentale.
- L’omesso rispetto del termine di sessanta giorni determina l’illegittimità dell’atto impositivo, salvo che l’Ufficio provi l’esistenza, in concreto e al momento dell’emissione, di specifiche e motivate ragioni di urgenza.
- Il vizio non dipende dalla mera mancata enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza, ma dall’effettiva assenza del requisito sostanziale dell’urgenza; l’onere della prova grava sull’Amministrazione finanziaria.
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