Cassazione Civile, Ordinanza n. 15700/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a un dipendente storico di una società di vigilanza privata, dopo la perdita dell’appalto presso un sito commerciale. Il lavoratore, già tutelato da un precedente giudicato che gli aveva riconosciuto il III livello del CCNL con mansioni di capoturno dal 1° gennaio 2008, era stato in concreto adibito dopo la reintegrazione del 29 luglio 2015 a mansioni di mero piantonamento/vigilanza, nonostante tale inquadramento risultasse incompatibile con il giudicato e con il contratto collettivo. A seguito della cessazione dell’appalto e del rifiuto del lavoratore di passare alle dipendenze dell’impresa subentrante, la società lo licenziava nel febbraio 2020. In cassazione la società deduceva, in sintesi: (i) l’erronea esclusione dell’applicabilità dell’art. 2103 c.c. novellato dal d.lgs. 81/2015, sostenendo che il demansionamento fosse illecito permanente e che il nuovo testo fosse applicabile alla fase successiva al 25 giugno 2015; (ii) l’omesso esame di fatti decisivi, in particolare la mancata prova che il lavoratore avesse mai coordinato più di 30 guardie e la sua richiesta di turni diurni compatibili con l’assegnazione all’appalto; (iii) la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla legittimità dell’assegnazione a mansioni di guardia giurata dal 1° novembre 2019; (iv) la violazione delle norme sul demansionamento e sulla riorganizzazione aziendale, invocando la legittimità dello spostamento a mansioni inferiori per modifica degli assetti organizzativi; (v) il mancato esame delle prove sulla riorganizzazione del 2019; (vi) l’erronea applicazione della tutela reintegratoria, sostenendo che non ricorresse la manifesta insussistenza del fatto o comunque l’eccessiva onerosità della reintegrazione. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi centrali e inammissibili quelli fondati sul vizio motivazionale, confermando che il demansionamento costituiva illecito permanente e che la persistente violazione del giudicato impediva di ritenere legittima l’assegnazione alle mansioni inferiori; ha inoltre escluso il nesso causale tra la dedotta riorganizzazione aziendale e il licenziamento. Quanto alla tutela applicabile, ha ribadito che, accertata l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la reintegrazione è obbligatoria e non può essere esclusa per ragioni di eccessiva onerosità, alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi identici della società, li ha rigettati integralmente e ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, ordinato la reintegrazione del lavoratore e riconosciuto l’indennità risarcitoria nei limiti di legge, oltre al versamento dei contributi. Ha condannato la società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. La motivazione valorizza due profili decisivi: da un lato, la persistenza di un demansionamento illecito, qualificato come illecito permanente, e l’inottemperanza al giudicato che aveva riconosciuto al lavoratore il diritto al III livello con mansioni di capoturno; dall’altro, l’assenza di un nesso causale tra la riorganizzazione aziendale invocata e il motivo oggettivo del recesso, che risultava piuttosto collegato alla protratta condotta illegittima del datore di lavoro. La Corte ha altresì chiarito che, una volta accertata l’insussistenza del fatto nel licenziamento per g.m.o., la tutela reintegratoria si applica necessariamente, senza che possa rilevare la valutazione di eccessiva onerosità del rimedio.
Norme richiamate
primo comma; secondo comma
il testo novellato è applicabile ratione temporis, ma non consente di legittimare un demansionamento protratto in violazione di un precedente giudicato; la modifica degli assetti organizzativi può giustificare l’assegnazione a mansioni inferiori solo nei limiti di legge e non quando il datore perseveri in un comportamento contra jus già accertato.
ha sostituito l’art. 2103 c.c.; la sua entrata in vigore non elide un illecito permanente ancora in corso.
art. 31 CCNL Vigilanza Privata
regola l’inquadramento al III livello per mansioni di coordinamento e controllo di un numero di guardie superiore a 30; la clausola di salvezza del precedente inquadramento opera solo se le mansioni effettivamente svolte coincidono con quelle del nuovo III livello, circostanza esclusa nel caso concreto.
quarto comma; settimo comma, secondo periodo
in caso di accertata insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per g.m.o. si applica la tutela reintegratoria; la nozione di insussistenza comprende anche l’impossibilità di ricollocazione del lavoratore e non rileva la valutazione di eccessiva onerosità del rimedio.
non sussistevano i presupposti per la sospensione necessaria del giudizio per la pendenza di altra causa sul primo licenziamento.
non ricorrevano i presupposti per la sospensione del processo in ragione del ricorso pendente in cassazione sul diverso licenziamento.
in presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate e confrontate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
i motivi relativi all’omesso esame di fatti decisivi sono inammissibili nel caso di doppia conforme non adeguatamente censurata.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
la censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia comunque esaminato la questione, anche rigettandola implicitamente.
richiamato dai motivi di ricorso in tema di valutazione delle prove e deduzione di fatti, ma senza esito favorevole alla ricorrente.
richiamato per contestare la valutazione delle risultanze probatorie, ma la doglianza è stata ritenuta infondata.
ha consentito alla Corte di correggere l’errore di diritto della sentenza di merito circa la pretesa cristallizzazione dell’illecito permanente.
richiamato per il rinvio alla giurisprudenza consolidata.
evocato solo indirettamente attraverso la deduzione dei vizi di motivazione e prova, senza autonoma statuizione specifica.
Massime di principio
- Il demansionamento costituisce illecito permanente: la sua protrazione nel tempo rinnova la lesione e impedisce di considerare la situazione come definitivamente cristallizzata; l’entrata in vigore di una disciplina sopravvenuta può applicarsi alla fase successiva dell’illecito ancora in corso.
- Una clausola del contratto collettivo che mantenga il precedente inquadramento al personale già in servizio opera solo se le mansioni precedentemente svolte coincidono effettivamente con quelle richieste dal nuovo livello; se il datore ha continuato ad assegnare mansioni inferiori in violazione di un giudicato, non può invocare quella clausola per giustificare l’assegnazione e il licenziamento collegato.
- Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve essere sorretto da un effettivo nesso causale tra riorganizzazione/soppressione del posto e recesso: se il motivo addotto dipende in realtà da una condotta datoriale illegittima già in atto, il nesso causale manca.
- In materia di licenziamento per g.m.o., una volta accertata l’insussistenza del fatto posto a base del recesso, la tutela reintegratoria è dovuta e non può essere esclusa sulla base di una valutazione di eccessiva onerosità del rimedio.
- Nel giudizio di cassazione, il motivo di vizio motivazionale è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni di merito.
- L’omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza impugnata abbia comunque esaminato il tema dedotto, anche se solo implicitamente lo abbia rigettato.
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