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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33027/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirenti)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di vendita del 1972 avente ad oggetto un suolo edificatorio sito in agro di Manduria. In un precedente giudizio tra le stesse parti era stata dichiarata la risoluzione del contratto, senza però che fosse ordinato il rilascio del bene. I venditori hanno quindi agito nuovamente per ottenere il rilascio del terreno e il risarcimento del danno da protratta occupazione illegittima. I convenuti hanno resistito e, in via riconvenzionale, hanno chiesto il riconoscimento del valore dell'edificio da loro costruito sul fondo a titolo di miglioramenti. Il Tribunale ha accolto il rilascio, ha respinto il risarcimento del danno da occupazione e ha accolto la domanda riconvenzionale, condannando gli attori al pagamento di una somma quale aumento di valore ex art. 1150 c.c. In appello gli attori hanno censurato soprattutto il rigetto del danno, sostenendo che il pregiudizio da abusiva occupazione sarebbe in re ipsa oppure comunque desumibile in via presuntiva, specie trattandosi di un terreno edificabile occupato per oltre trent'anni. La Corte territoriale ha respinto il gravame ritenendo che il danno non fosse stato tempestivamente allegato né provato in modo specifico. Con l'unico motivo di ricorso in cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226, 1453, 1458, 2697, 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 112, 115, 116, 166 e 167 c.p.c., sostenendo: (i) che la giurisprudenza sarebbe contrastante sul danno da occupazione illegittima; (ii) che il danno doveva considerarsi esistente in re ipsa o comunque desumibile da presunzioni; (iii) che la Corte d'appello non avrebbe valorizzato gli elementi fattuali idonei a fondare la prova presuntiva e avrebbe erroneamente dato rilievo alla tardività delle allegazioni. La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura: il danno da illegittima occupazione è qualificato come danno-conseguenza, non risarcibile in re ipsa, ma provabile anche per presunzioni; nel caso concreto, tuttavia, la Corte d'appello aveva accertato in fatto che gli attori avevano dedotto il danno solo tardivamente e in modo del tutto generico, senza specificazioni concrete, e tale accertamento non è sindacabile in sede di legittimità. Perciò il ricorso è stato rigettato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva respinto la domanda risarcitoria per occupazione illegittima del bene. La Cassazione ha precisato che non esiste un vero contrasto giurisprudenziale: il danno da illegittima occupazione non è in re ipsa, ma richiede prova, che può essere anche presuntiva. Nel caso concreto, però, la Corte territoriale aveva accertato che le allegazioni sul danno erano state formulate solo tardivamente e in termini generici, senza concreta indicazione del pregiudizio subito. Tale accertamento di fatto è stato ritenuto insindacabile in cassazione. Non è stata pronunciata statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1150 c.c.

    "a titolo di miglioramenti"

    richiamato per fondare la condanna degli attori al pagamento dell'aumento di valore arrecato al fondo dall'edificio costruito dai convenuti

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate

  • art. 1223 c.c.

    richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate

  • art. 1226 c.c.

    richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate

  • art. 1453 c.c.

    richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate

  • art. 1458 c.c.

    richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di riparto dell'onere della prova

  • art. 2727 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di presunzioni semplici

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di presunzioni semplici

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per denunciare una pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione al libero convincimento del giudice

  • art. 166 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti tra le norme processuali asseritamente violate

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti tra le norme processuali asseritamente violate

  • art. 302 c.p.c.

    citato per indicare la comparsa di riassunzione in cui era stata tardivamente dedotta l'esistenza del danno

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    indicato come parametro della doglianza per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    indicato come parametro della doglianza per nullità processuale

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato nel provvedimento di trattazione camerale

  • art. 376 c.p.c.

    richiamato nel provvedimento di trattazione camerale

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nel provvedimento di trattazione camerale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Il danno da illegittima occupazione di un immobile costituisce un danno-conseguenza: non è risarcibile in re ipsa, ma deve essere provato dal danneggiato.
  • La prova del danno da occupazione illegittima può essere fornita anche per presunzioni semplici, valorizzando la normale fruttuosità di un bene immobile e gli elementi del caso concreto.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto che il danno è stato allegato solo tardivamente e in modo generico, senza specificazioni concrete, tale apprezzamento non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio denunciabile e non integri violazione di legge.
  • La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle risultanze probatorie, se la sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio secondo cui il danno deve essere provato, anche mediante presunzioni.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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