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Ordinanza

Ordinanza n. 532/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti: - della Determina di aggiudicazione n. 201 del 24.12.2025 (Reg. Gen. 391), pubblicata il 30.12.2025, con la quale il Comune di Olevano sul Tusciano ha aggiudicato alla Althea s.r.l. il “Servizio di refezione scolastica per tre anni scolastici” (CIG: B732861C14), ha disposto l'avvio anticipato del servizio ed ha reso noto di aver accolto le istanze di oscuramento di alcuni concorrenti, e della relativa nota di comunicazione; - della Nota prot. n. 13948 del 23.12.2025 di rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela formulata dalla REM; - della Nota prot. N. 13389 del 9.12.2025, di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di annullamento in autotutela formulata dalla REM; - di tutti i Verbali di gara (n. 1 del 23.09.2025; n. 2 del 07.10.2025; n. 3 del 05.11.2025; n. 4 del 05.11.2025), nella parte in cui l'offerta di Althea S.r.l. è stata ammessa e/o non è stata esclusa e/o la cui offerta è stata oggetto di valutazione ed attribuzione di punteggio ed è stata considerata congrua; - della nota prot. n. 12344 del 11.11.2025 di richiesta giustificazioni alla Società Althea sull'offerta proposta; - dell'eventuale atto, allo stato non conosciuto, di valutazione della congruità dell'offerta da parte della CUC Sele Picentini o del Comune di Olevano sul Tusciano; - della nota prot. 14078 del 30.12.2025 recante comunicazione di aggiudicazione alla Althea e di intervenuta sottoscrizione del contratto; - del bando, del disciplinare, del capitolato speciale d'appalto e di ogni altro atto o documento facente parte della lex specialis - all'occorrenza, delle determine a contrarre, relative rettifiche ed approvazione atti nn. 172 del 11.12.2024, 10 del 22.01.2025, 37 del 26.03.2025, 68 del 07.05.2025, 504 del 04.06.2025; - di tutti gli atti prodromici, connessi e consequenziali, anche non conosciuti nonché per la declaratoria di inefficacia o, comunque, per la caducazione del contratto di appalto, ove stipulato, e per il risarcimento in forma specifica consistente nell'aggiudicazione in favore della ricorrente con subentro, con espressa riserva di agire, in separata sede, per il risarcimento danni per equivalente; nonché, ancora, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 d.lgs. 36/2023 e 116 c.p.a. - del silenzio sulla istanza di accesso formulata dal RTI Rem - Noi Cooperativa Sociale per l'ostensione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica dell'aggiudicataria Althea s.r.l. e degli atti e documenti inerenti la verifica di congruità svolta nei confronti della stessa Althea s.r.l. - della decisione di oscuramento dell'offerta della Althea contenuta nel provvedimento di aggiudicazione e per la conseguente ostensione, ai sensi degli artt. 116 c.p.a., 22 e ss l. 241/1990, 35 e 36 d.lgs. 36/2023 della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica dell'aggiudicataria Althea s.r.l. e degli atti e documenti inerenti la verifica di congruità svolta nei confronti della stessa Althea s.r.l.

Giustizia amministrativa202600023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del servizio di refezione scolastica per tre anni scolastici a favore dell'impresa controinteressata, con avvio anticipato del servizio, nonché il diniego di autotutela, gli atti di gara, la valutazione di congruità dell'offerta e gli atti relativi all'oscuramento della documentazione dell'aggiudicataria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, l'aggiudicazione del servizio di refezione scolastica, contestando l'ammissione e la mancata esclusione dell'offerta dell'aggiudicataria, la valutazione e l'attribuzione del punteggio, la verifica di congruità dell'offerta e il rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela. Ha inoltre chiesto la declaratoria di inefficacia o caducazione del contratto, ove stipulato, e il subentro mediante aggiudicazione in proprio favore, con riserva di domandare il risarcimento per equivalente. In via ulteriore, ha proposto domanda ex artt. 36 del d.lgs. 36/2023 e 116 c.p.a. contro il silenzio sull'istanza di accesso e contro l'oscuramento della documentazione amministrativa, tecnica ed economica dell'aggiudicataria e degli atti relativi alla verifica di congruità. Il giudice non ha esaminato nel merito i motivi di illegittimità dell'aggiudicazione né la domanda di accesso, ritenendo necessario acquisire l'istanza di oscuramento presentata dalla controinteressata, completa delle relative motivazioni.

La decisione

Il TAR ha disposto un incombente istruttorio limitatamente alla decisione sulla domanda di accesso proposta ai sensi degli artt. 36 del d.lgs. 36/2023 e 116 c.p.a. Ha ordinato al Comune di Olevano sul Tusciano di depositare, entro cinque giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, se anteriore, l'istanza di oscuramento presentata dall'aggiudicataria, corredata delle relative motivazioni. Ha rinviato la prosecuzione alla camera di consiglio del 15 aprile 2026, per consentire alle parti di articolare eventuali ulteriori difese dopo il deposito. Non è stata adottata una decisione sull'annullamento dell'aggiudicazione, sulla sorte del contratto, sul subentro, sul risarcimento o sull'accoglimento dell'accesso.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 36/2023

    La disposizione è richiamata quale base della domanda di accesso relativa agli atti della procedura di affidamento e alle ragioni dell'oscuramento della documentazione dell'aggiudicataria.

  • art. 116 c.p.a.

    La disposizione è richiamata per la tutela giurisdizionale in materia di accesso; il giudice ha ritenuto necessario acquisire l'istanza di oscuramento completa delle motivazioni prima di decidere.

  • art. 22 e ss. l. 241/1990

    Le disposizioni sono richiamate dalla ricorrente quale disciplina generale dell'accesso documentale.

Massime di principio

  • Nel giudizio avente ad oggetto l'accesso alla documentazione di gara oscurata, il giudice può disporre l'acquisizione dell'istanza di oscuramento presentata dall'aggiudicatario, completa delle motivazioni, quando tale documento è necessario per valutare la legittimità e la portata delle limitazioni all'ostensione.
  • Prima di decidere sulla domanda di accesso agli atti di gara, il giudice può rinviare la camera di consiglio e consentire alle parti ulteriori difese in relazione alla documentazione acquisita istruttoriamente.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaAccesso documentaleIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicità

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