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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06798/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto contrattuale relativo alla manutenzione di un gruppo elettrogeno installato in una centrale di autoproduzione di energia elettrica. La società committente propose opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di tre fatture: una per il saldo dell'attività di manutenzione, una per riparazioni extra contratto e una per ritiro, trasporto del macchinario e preventivo di riparazione. L'opponente sostenne di non dovere nulla perché l'appaltatrice sarebbe stata inadempiente agli obblighi contrattuali di manutenzione ordinaria e straordinaria, con particolare riferimento a interventi e verifiche che, se eseguiti tempestivamente, avrebbero evitato il grippaggio del motore; chiese inoltre il risarcimento dei danni derivati dal guasto e dal mancato funzionamento del macchinario. Dopo il rigetto dell'opposizione in primo grado e il rigetto dell'appello, la società committente ricorse per cassazione articolando sette motivi: (1) nullità per omesso esame dei motivi di appello e per aver attribuito causalità a inadempimenti non eccepiti o non tempestivamente eccepiti; (2) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla mancata tempestiva esecuzione della manutenzione straordinaria; (3) travisamento della consulenza tecnica d'ufficio e vizio motivazionale sulla causa del guasto; (4) violazione degli artt. 112 e 101 c.p.c. e delle regole interpretative del contratto, per avere la Corte escluso l'inadempimento relativo alle indagini baroscopiche; (5) violazione degli artt. 1218, 1460 e 1665 c.c. per avere addossato alla committente la responsabilità del grippaggio e sovrapposto i rispettivi obblighi; (6) violazione degli artt. 1660 e 1672 c.c. per aver riconosciuto il corrispettivo di trasporto e smontaggio secondo le pattuizioni contrattuali invece che un'equa indennità; (7) violazione dell'art. 2710 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. per la rilevanza attribuita alle risultanze del libro IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi all'omesso esame/omessa pronuncia, osservando che la Corte d'appello aveva in realtà esaminato le censure e che i giudici di merito avevano motivatamente escluso, sulla base della consulenza tecnica, la prova che un tempestivo intervento della società appaltatrice avrebbe evitato il danno. Ha poi escluso il travisamento della prova, precisando che la diversa lettura della consulenza tecnica proposta dalla ricorrente non integrava un vizio denunciabile in cassazione. Quanto alla pretesa di ricondurre le prestazioni di trasporto e smontaggio all'art. 1660 c.c., ha affermato che la Corte territoriale aveva accertato che tali operazioni erano state concordate e fatturate secondo il contratto, con conseguente corretto richiamo alle tariffe contrattuali. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, perché la valutazione del libro IVA era stata formulata in modo estraneo alla ratio decidendi. La ricorrente è stata condannata alle spese e risulta dovuto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata respinta perché la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato i motivi di gravame, sebbene li avesse rigettati nel merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza sul richiamo alle risultanze del libro IVA è stata ritenuta priva di interesse poiché estranea alla ratio decidendi.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta nullità per asserita decisione su questioni non ritualmente introdotte; la censura è stata respinta.

  • art. 163 c.p.c.

    Citato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata; la censura è stata respinta.

  • art. 167 c.p.c.

    Citato nel primo motivo in relazione alla tempestività delle difese e delle eccezioni; la censura è stata respinta.

  • art. 183 c.p.c.

    Citato nel primo motivo in relazione alla fase di trattazione e alle preclusioni; la censura è stata respinta.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La Corte ha escluso che vi fosse un vizio di omesso esame o travisamento della prova, ribadendo che il travisamento è configurabile solo in caso di assoluta impossibilità logica della ricostruzione operata dal giudice.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la responsabilità contrattuale della controparte; la Corte ha ritenuto non provato l'inadempimento causalmente efficiente.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato per giustificare il rifiuto di pagamento; la censura è stata respinta perché mancava la prova dell'inadempimento della controparte idoneo a legittimare l'eccezione.

  • art. 1665 c.c.

    Citato dalla ricorrente nel tentativo di contestare il fondamento del corrispettivo; la Corte non ha accolto tale impostazione.

  • art. 1660 c.c.

    La Corte ha escluso la sua applicabilità alle prestazioni di trasporto e smontaggio, ritenendo invece che esse fossero regolate dalle pattuizioni contrattuali.

  • art. 1672 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in via subordinata per la quantificazione dell'importo; la Corte ha ritenuto corretta la liquidazione secondo contratto.

  • art. 2710 c.c.

    Citato come norma sulle risultanze delle scritture contabili; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia in realtà esaminato i motivi di appello, ancorché li abbia disattesi nel merito.
  • Il travisamento della prova è configurabile solo se la ricostruzione del materiale probatorio sia logicamente impossibile; non basta contrapporre una diversa lettura della consulenza tecnica o delle risultanze istruttorie.
  • In tema di responsabilità contrattuale, chi invoca l'inadempimento altrui e il danno consequenziale deve fornire prova del nesso causale tra la violazione dedotta e il pregiudizio lamentato; in mancanza di prova che un diverso o tempestivo intervento avrebbe evitato il danno, la domanda risarcitoria va rigettata.
  • Quando le prestazioni accessorie o ulteriori siano state concordate dalle parti e regolamentate dal contratto, la loro remunerazione segue le pattuizioni contrattuali, non l'astratta disciplina dell'equa indennità invocata per analogia.
  • Una censura è inammissibile per difetto di interesse se investe un'affermazione della sentenza impugnata che è estranea alla ratio decidendi e non incide sull'esito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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