Cassazione Civile, Ordinanza n. 15064/2025 del 05/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro instaurato da una lettrice di madrelingua straniera con un’università, inizialmente a termine e poi oggetto di plurimi giudizi sulle differenze retributive. Dopo una conciliazione che aveva riconosciuto la natura a tempo indeterminato del rapporto e liquidato le differenze fino al 31 ottobre 1994, e dopo un successivo giudizio definito con sentenza passata in giudicato che aveva liquidato ulteriori differenze fino al 31 dicembre 2008 assumendo come parametro il trattamento del ricercatore confermato a tempo definito, la lavoratrice ha agito ancora per ottenere il medesimo criterio retributivo anche per il periodo 1 gennaio 2009 - 31 dicembre 2017, in luogo dell’assegno ad personam riconosciuto dall’università. I motivi di ricorso per cassazione censurano la decisione della Corte d’appello per violazione del giudicato esterno e delle norme sostanziali e processuali: in particolare si deduce che la sentenza precedente avrebbe avuto efficacia precettiva anche per il futuro, che la Corte territoriale avrebbe mal interpretato l’efficacia retroattiva della norma di interpretazione autentica richiamata, e che vi sarebbe stata altresì violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dei requisiti di motivazione. La Corte di cassazione ritiene fondato il primo motivo nella parte relativa alla violazione del giudicato e assorbe gli altri, rilevando che il precedente giudicato aveva già escluso l’applicazione della norma di interpretazione autentica al rapporto controverso e che tale statuizione, non validamente superata, impediva il riesame della questione nel nuovo giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso per violazione del giudicato esterno, dichiara assorbiti gli ulteriori motivi, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione impugnata viene quindi annullata con rinvio perché il giudice di merito ha erroneamente ritenuto non vincolante il precedente giudicato nella parte in cui aveva già escluso l’applicazione della norma sopravvenuta al rapporto dedotto in giudizio.
Norme richiamate
il giudicato esterno, dotato di efficacia imperativa e indisponibile per le parti, deve essere interpretato come un elemento normativo; una volta formato, impedisce il riesame delle questioni già decise, salvo sopravvenienze che mutino il rapporto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come base del motivo di ricorso per denunciare la violazione di norme di diritto, in particolare del giudicato e della corretta applicazione della norma sopravvenuta.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per le censure di nullità della sentenza per violazione degli artt. 115, 132, 156 e 112 c.p.c.
invocato per denunciare un preteso errore di ricognizione del contenuto oggettivo delle prove e degli atti di causa.
richiamato unitamente all’art. 156 c.p.c. per dedurre un vizio di motivazione o di struttura della sentenza.
richiamato ai fini della dedotta nullità della sentenza per vizi motivazionali e processuali.
richiamato per censurare la motivazione della sentenza impugnata.
invocato per la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 36 Cost.
richiamato come parametro sostanziale a sostegno della pretesa retributiva della lavoratrice.
art. 26, comma 3, L. n. 240 del 2010
norma di interpretazione autentica ritenuta dal giudice di merito sopravvenuta; la Corte di cassazione afferma che, nel caso concreto, il precedente giudicato ne aveva già escluso l’applicazione al rapporto controverso.
art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980
richiamato come base originaria dell’assunzione della lavoratrice quale lettrice di madrelingua straniera.
art. 4 del d.l. n. 120 del 1995, convertito dalla L. n. 236 del 1995
richiamato nel passaggio al nuovo rapporto come collaboratore esperto linguistico.
art. 1, comma 1, del d.l. n. 2 del 2004, convertito dalla L. n. 63 del 2004
richiamato per il trattamento economico spettante ai lettori/collaboratori linguistici secondo la disciplina invocata dalla parte.
art. 26, comma 3, L. n. 240 del 2010
“con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera ... sino alla data dell’instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici”
richiamato dalla Corte territoriale come norma di interpretazione autentica; la Cassazione sottolinea però che il precedente giudicato ne aveva già escluso l’applicazione al rapporto in lite.
Massime di principio
- Il giudicato esterno, nei rapporti di durata e nelle obbligazioni periodiche, si estende al tempo successivo alla sua formazione e preclude il riesame delle questioni già definitivamente decise, salvo che sopravvenga una modifica di fatto o di diritto idonea a mutare il contenuto materiale del rapporto o il suo regolamento.
- L’interpretazione del giudicato esterno va compiuta secondo i criteri propri dell’interpretazione delle norme; il relativo errore interpretativo è deducibile in cassazione come violazione di legge.
- Quando una pronuncia passata in giudicato abbia già escluso l’applicazione di una norma sopravvenuta al rapporto controverso, il giudice successivo non può rimettere in discussione tale statuizione sotto la veste di una nuova domanda riferita a periodi ulteriori, se il nucleo decisorio resta il medesimo.
- Nei rapporti di lavoro di durata, una statuizione giudiziale che definisce il criterio di trattamento economico può esplicare efficacia anche per il futuro, finché non intervenga una sopravvenienza normativa o fattuale realmente idonea a incidere sul rapporto già accertato.
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