Cassazione Civile, Ordinanza n. 27776/2021 del 12/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativi all'anno d'imposta 2010, annullati in primo grado dalla Commissione Tributaria Provinciale. In appello la Commissione Tributaria Regionale ha respinto il gravame dell'Agenzia delle entrate ritenendo che la motivazione della decisione di primo grado fosse ampia e che l'appellante si fosse limitato a riproporre dubbi e perplessità già espressi in primo grado, senza indicare specifici motivi di impugnazione. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la CTR si era limitata a recepire acriticamente la sentenza di primo grado; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, sostenendo che in appello è consentito anche riproporre le stesse ragioni difensive già svolte, purché emerga la volontà di impugnare la sentenza.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR fosse solo apparente, generica e apodittica, priva della descrizione della fattispecie, della questione controversa e dei principi di diritto applicati, e quindi al di sotto del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente e la violazione dell'obbligo motivazionale integrano nullità della sentenza deducibile in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per la censura di violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, poi assorbita.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiede una motivazione della decisione tributaria; la sua violazione ricorre se la motivazione è solo apparente o meramente riproduttiva.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
L'appello tributario deve contenere i motivi di impugnazione; la Corte richiama il tema, ma non lo decide perché assorbito.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
La sentenza è nulla quando la motivazione manca o è solo apparente.
Concorre a delimitare il contenuto minimo della motivazione della sentenza.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve superare il 'minimo costituzionale'; mancano i requisiti quando è assente, apparente, perplessa o incomprensibile.
art. 54 d.l. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012
Ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., limitando il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità il controllo sulla motivazione della sentenza è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale: la motivazione è nulla solo se manca del tutto, è meramente apparente, presenta contrasti irriducibili oppure è perplessa o incomprensibile.
- La motivazione apparente ricorre quando il giudice enuncia formule generiche o apodittiche, oppure si limita a un rinvio acritico alla decisione di primo grado senza esporre i fatti rilevanti, la questione controversa e le ragioni giuridiche della decisione.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più censurabile in cassazione il mero difetto di sufficienza della motivazione; resta però deducibile la nullità della sentenza per violazione dell'obbligo motivazionale in senso costituzionale.
- Nel processo tributario l'atto di appello deve contenere motivi specifici, ma la questione sulla sufficienza dei motivi resta assorbita se la sentenza d'appello è già nulla per motivazione apparente.
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