Cassazione Civile, Ordinanza n. 23308/2025 del 14/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
La società aveva promosso domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 dinanzi alla Corte d'appello, assumendo la durata irragionevole di un giudizio amministrativo iniziato nel 2005 e definito solo nel 2021. Il giudizio presupposto riguardava l'impugnazione di un provvedimento comunale che aveva dichiarato improcedibile una richiesta di concessione edilizia relativa a terreni di proprietà della società; il TAR aveva annullato il provvedimento, ma in pendenza dell'appello il Comune aveva adottato un nuovo strumento urbanistico che escludeva la edificabilità dell'area, e il Consiglio di Stato aveva poi dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La società aveva chiesto un importo molto più elevato, comprensivo anche di danno patrimoniale, sostenendo che il ritardo del processo avesse ritardato e precluso la realizzazione dell'intervento edificatorio, e aveva inoltre contestato i limiti legali di liquidazione dell'indennizzo. La Corte d'appello aveva riconosciuto solo l'equa riparazione per il danno non patrimoniale, riducendola a euro 4.400 e compensando le spese. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: (1) l'illegittimità dell'art. 2-bis L. n. 89/2001 per asserito contrasto con gli artt. 6 e 13 CEDU, in quanto i limiti di indennizzo non sarebbero adeguati; (2) violazione delle norme sull'equa riparazione e del codice di rito e civile per avere escluso il danno patrimoniale e per avere omesso o insufficiente motivazione su fatti decisivi, sostenendo che il ritardo del giudizio aveva inciso sulla possibilità di sfruttare i terreni; (3) violazione dell'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese, ritenendo che il Ministero non avesse proposto una vera opposizione incidentale, ma solo difese sul quantum.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza di illegittimità dell'art. 2-bis L. n. 89/2001, affermando che il sistema di quantificazione dell'indennizzo previsto dalla legge Pinto attua i principi della CEDU e che il parametro minimo di euro 400 per anno di ritardo non è di per sé irragionevole. Ha poi escluso che la Corte d'appello avesse omesso l'esame dei fatti rilevanti, rilevando che il mancato utile sfruttamento dell'intervento non dipendeva direttamente dalla durata del processo, ma dalla sopravvenuta modifica dello strumento urbanistico già nel 2008, circostanza autonoma e interruttiva del nesso causale rispetto al preteso danno patrimoniale. Quanto alle spese, ha affermato che nel procedimento ex art. 5-ter L. n. 89/2001 non è configurabile un'opposizione incidentale dell'Amministrazione: le richieste del Ministero costituivano difese necessarie nel contraddittorio pieno instaurato dall'opposizione della parte privata; la compensazione delle spese è stata ritenuta legittima, tenendo conto del parziale accoglimento della pretesa e della revoca del decreto opposto. La società è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 3 L. 24 marzo 2001, n. 89
disciplina il diritto all'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo e la domanda proposta dalla parte privata nel giudizio Pinto
art. 2 L. 24 marzo 2001, n. 89
insieme all'art. 2-bis, contiene la disciplina di dettaglio della quantificazione dell'indennizzo per la violazione del termine ragionevole
art. 2-bis L. 24 marzo 2001, n. 89
i criteri legali di liquidazione dell'indennizzo, con parametri minimi e massimi, non sono ritenuti contrari alla CEDU e non sono di per sé irragionevoli
art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89
l'opposizione realizza la fase a contraddittorio pieno del procedimento Pinto e non introduce un autonomo giudizio di impugnazione; non è configurata un'opposizione incidentale dell'Amministrazione
art. 5, comma 3, L. 24 marzo 2001, n. 89
viene richiamato per spiegare la struttura del rimedio oppositivo e la non proponibilità dell'opposizione in caso di notifica del decreto parzialmente favorevole
art. 3, comma 6, L. 24 marzo 2001, n. 89
se il ricorso è respinto o accolto solo in parte, la domanda non può essere riproposta ma va proposta opposizione ex art. 5-ter
art. 3, comma 5, L. 24 marzo 2001, n. 89
richiamato per la prima fase monitoria del procedimento e per la disciplina delle spese nel decreto monocratico
art. 6 CEDU
la legge Pinto, anche con i limiti di liquidazione, è ritenuta conforme ai principi convenzionali sul processo equo e sulla durata ragionevole
art. 13 CEDU
richiamato dalla ricorrente come parametro di asserita illegittimità dell'art. 2-bis, ma la censura è respinta
art. 117, primo comma, Cost.
evocato nel controllo di conformità della legge Pinto alla CEDU, ma senza esito favorevole alla ricorrente
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
categoria formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
categoria formale del motivo con cui si lamentava omesso esame di fatti decisivi o motivazione insufficiente
richiamato nella censura sulla pretesa omissione di pronuncia o di valutazione della domanda patrimoniale
richiamato nella censura sul modo in cui sarebbero stati valutati i fatti e le allegazioni
la compensazione delle spese è ritenuta legittima alla luce del parziale esito favorevole e della complessiva soccombenza reciproca
richiamato nella censura sulla liquidazione equitativa del danno
richiamato nella censura sulla liquidazione del danno patrimoniale e dell'indennizzo
Massime di principio
- Nel procedimento per equa riparazione ex L. n. 89/2001, i criteri legali di liquidazione dell'indennizzo non patrimoniale fissati dall'art. 2-bis sono compatibili con la CEDU, poiché rientrano nel margine di apprezzamento lasciato agli Stati e non sono irragionevoli solo perché prevedono un parametro minimo per anno di ritardo.
- Il danno patrimoniale da irragionevole durata del processo è risarcibile solo se vi è un nesso causale diretto e immediato tra il ritardo processuale e il pregiudizio subito; se interviene un fattore autonomo sopravvenuto che incide sull'utilità perseguita, il ritardo processuale degrada a mera occasione e non a causa del danno.
- Nel giudizio di equa riparazione, la parte che invochi un pregiudizio patrimoniale ha l'onere di provarne la concreta derivazione causale dalla durata irragionevole del processo, non essendo sufficiente allegare in astratto il ritardo della realizzazione dell'investimento.
- L'opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 non è un autonomo giudizio di impugnazione né consente all'Amministrazione di proporre un'opposizione incidentale: il contraddittorio si svolge sulla medesima pretesa introdotta con il ricorso e le richieste dell'ente costituiscono difesa nel giudizio instaurato dalla parte privata.
- Quando il decreto monocratico viene revocato e il decreto collegiale definisce l'unica statuizione di merito, le spese vanno regolate unitariamente sull'intero procedimento, secondo il criterio della soccombenza complessiva e tenendo conto dell'esito finale della pretesa.
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