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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21072/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva accolto la domanda possessoria, ritenendo provato il compossesso o comunque lo spoglio perpetrato da uno dei compossessori con apprensione esclusiva del bene. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (compossessore)

La controversia

La lite nasce da una domanda di reintegra nel possesso di una vigna sita in Cervignano, proposta da una parte nei confronti di un familiare. Il tribunale aveva rigettato la domanda, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione riconoscendo la tutela possessoria. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con sedici motivi. I motivi riguardavano: asserita motivazione contraddittoria sulla distinzione tra possesso esclusivo e compossesso; dedotta violazione del giudicato esterno e dell'art. 2909 c.c.; pretesa ultrapetizione per avere la corte d'appello accolto la tutela possessoria in termini diversi da quelli richiesti; regolazione delle spese di lite e corretta individuazione dello scaglione tariffario; dedotto giudicato derivante da precedente sentenza petitoria e mancata sospensione necessaria del processo; contestazione dell'uso delle dichiarazioni rese nella fase sommaria e dell'attendibilità dei testi; omesso esame di presunte confessioni e di altri elementi istruttori, tra cui fotografie del vigneto. La resistente ha depositato controricorso. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi, affermando in particolare che in una situazione di compossesso la lesione possessoria è configurabile quando uno dei compossessori alteri o restringa il godimento comune con un comportamento durevole incompatibile con il permanere del possesso altrui, che il giudicato prospettato non era adeguatamente dimostrato né pertinente, che la censura sulla sospensione ex art. 295 c.p.c. difettava del presupposto della pregiudizialità necessaria, e che le doglianze sulle prove tendevano a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1168 c.c.

    è richiamato quale fondamento della tutela di reintegra nel possesso; la Corte conferma la possibilità di tutela anche in situazione di compossesso quando vi sia apprensione esclusiva del bene da parte di uno dei compossessori.

  • art. 1170 c.c.

    richiamato insieme all'art. 1168 c.c. come base della tutela possessoria fatta valere in giudizio.

  • art. 132 c.p.c.

    invocato nei motivi come parametro della motivazione della sentenza; la Corte esclude la nullità perché la motivazione d'appello è ritenuta ampia ed esauriente.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato nei motivi per sostenere la nullità della sentenza; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato nei motivi in relazione alla pretesa nullità della sentenza; la censura è respinta o dichiarata inammissibile.

  • art. 2909 c.c.

    invocato per sostenere l'efficacia del giudicato esterno; la Corte esclude che la precedente decisione petitoria integri un giudicato pertinente sulla questione possessoria.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per lamentare ultrapetizione; la Corte afferma che non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando viene riconosciuta la tutela possessoria su una situazione di compossesso implicitamente contenuta nella domanda.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per contestare la condanna alle spese; la Corte applica il principio della soccombenza.

  • art. 15 c.p.c.

    richiamato ai fini del valore della causa e dello scaglione per la liquidazione delle spese.

  • art. 4 d.m. n. 55 del 2014

    richiamato per contestare la liquidazione delle spese; la Corte afferma che non esiste un vincolo assoluto ai valori medi.

  • art. 5 d.m. n. 55 del 2014

    richiamato unitamente all'art. 4 del medesimo decreto in tema di liquidazione del compenso professionale.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in tema di giudicato; la Corte esclude la formazione del giudicato esterno invocato.

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato nei motivi relativi al giudicato e all'asserita definitività della precedente sentenza.

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato per sostenere l'acquiescenza parziale alla sentenza precedente; la Corte non accoglie la tesi.

  • art. 295 c.p.c.

    richiamato per dedurre la necessità di sospensione del processo; la Corte esclude la pregiudizialità necessaria tra il giudizio petitorio e quello possessorio.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per censurare l'uso delle prove; la Corte precisa che la violazione ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte o disattende il materiale probatorio per regola espressamente negata, non quando valuta diversamente le prove offerte.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte afferma che la censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore diverso da quello legale o viola la regola di valutazione, non quando esercita il proprio prudente apprezzamento.

  • art. 251 c.p.c.

    richiamato per contestare l'utilizzabilità delle dichiarazioni raccolte nella fase sommaria; la Corte richiama la possibilità di utilizzare tali dichiarazioni nel procedimento possessorio.

  • art. 246 c.p.c.

    richiamato nei motivi sulle testimonianze dei congiunti; la Corte non accoglie la doglianza.

  • art. 247 c.p.c.

    richiamato nei motivi sull'attendibilità dei testi; la Corte ritiene le censure inammissibili o infondate.

  • art. 256 c.p.c.

    richiamato nei motivi sulla valutazione delle testimonianze; la Corte non ravvisa vizi di motivazione o di legge.

  • art. 2730 c.c.

    richiamato in relazione alla pretesa confessione stragiudiziale; la Corte reputa la censura nuova o comunque non decisiva.

  • art. 2733 c.c.

    richiamato per la disciplina della confessione; la Corte non ne ravvisa una violazione decisiva.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per l'onere della prova; la Corte ribadisce che la violazione si configura solo se il giudice ripartisce erroneamente l'onus probandi tra le parti.

  • art. 2700 c.c.

    richiamato insieme ad altre norme sulla prova documentale e sulla confessione; la censura è respinta.

  • art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo in tema di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio possessorio, tra compossessori la tutela di reintegrazione è configurabile quando uno di essi alteri o violi lo stato di fatto o la destinazione del bene comune in modo durevole, impedendo o restringendo il godimento degli altri e manifestando un possesso esclusivo incompatibile con quello altrui.
  • La domanda proposta a tutela del possesso può comprendere anche la tutela del compossesso, senza violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, quando la situazione effettivamente accertata dal giudice risulti quella del compossesso.
  • Il giudicato esterno è deducibile in cassazione solo se la parte riproduce in modo specifico e completo il contenuto della precedente decisione e dimostra la coincidenza del tema decisorio; non bastano richiami parziali alla motivazione o a stralci della sentenza.
  • La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. presuppone una pregiudizialità in senso tecnico tra le cause, tale che la decisione del giudizio pregiudicante sia destinata a spiegare efficacia vincolante nel processo pregiudicato; essa non ricorre tra una causa petitoria e una possessoria fondate su titoli diversi.
  • Nel ricorso per cassazione, le censure che richiedono una rivalutazione del materiale istruttorio sono inammissibili se si limitano a contrapporre una lettura diversa delle prove a quella del giudice di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non sussiste per il solo fatto che il giudice attribuisca maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre; occorre che il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti oppure abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto dall'ordinamento.
  • Le dichiarazioni raccolte nella fase sommaria del procedimento possessorio possono essere utilizzate nella decisione di merito quando siano state acquisite nel contraddittorio delle parti e siano idonee a fondare il convincimento del giudice.
  • In tema di spese processuali, dopo il d.m. n. 55 del 2014 il giudice non è vincolato ai valori medi delle tabelle, ma deve rispettare il minimo e il massimo dello scaglione e motivare lo scostamento ulteriore dai parametri di riferimento.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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