Cassazione Civile, Ordinanza n. 10102/2026 del 18/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coniuge)
La controversia
Un coniuge, dopo la separazione, ha convenuto in giudizio l'ex moglie chiedendo l'accertamento della simulazione assoluta di due atti: la costituzione in suo favore dell'usufrutto sulla quota di metà di un immobile e la vendita alla medesima della quota di metà della piena proprietà di un altro immobile. Il tribunale ha rigettato la domanda; la corte d'appello ha confermato il rigetto, ritenendo, da un lato, che talune allegazioni contenute in un ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio avessero valore confessorio e, dall'altro, che la prova della simulazione tra le parti dovesse risultare da controdichiarazione scritta. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. e ultrapetizione, sostenendo che la corte territoriale avrebbe sostituito d'ufficio la motivazione della sentenza di primo grado con una nuova ratio estranea al devolutum; 2) violazione degli stessi articoli e illegittima valutazione delle prove, contestando il valore confessorio attribuito al ricorso in altro giudizio; 3) violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 1414 c.c., lamentando l'omessa valutazione degli indizi offerti a sostegno della simulazione (tra cui controdichiarazioni, mancato pagamento del prezzo, rapporti economici tra i coniugi, conservazione della disponibilità dei beni).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la corte d'appello, nel confermare la decisione, poteva sostituirne d'ufficio la motivazione purché ancorata agli atti, entro i limiti del devoluto e senza incidere su capi coperti da giudicato; nel caso concreto, la documentazione utilizzata era ritualmente acquisita e pertinente al capo impugnato. Ha dichiarato infondati anche il terzo motivo e, per assorbimento improprio, il secondo: pur riconoscendo che il valore confessorio attribuito al ricorso introduttivo di un diverso giudizio non era correttamente affermato, ha osservato che ciò non incideva sull'esito perché la decisione di merito si reggeva anche su un'autonoma ratio conforme alla disciplina della prova della simulazione tra le parti. In particolare, tra i contraenti la simulazione di un atto traslativo immobiliare non poteva essere provata, nel caso esaminato, mediante meri indizi o presunzioni, mentre il pagamento del prezzo risultava in atto con dichiarazione avente natura confessoria, superabile solo con controdichiarazione scritta. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per escludere l'ultrapetizione; la corte territoriale non ha ecceduto i limiti del devoluto perché ha deciso sulla domanda già proposta e sul capo impugnato.
Richiamato dalla parte, ma ritenuto non pertinente alle censure effettivamente formulate.
Richiamato dalla parte, ma ritenuto non pertinente alle censure effettivamente formulate.
Richiamato dalla parte, ma ritenuto non pertinente alle censure effettivamente formulate.
Norma richiamata per la disciplina della simulazione; la Corte ribadisce che la prova della simulazione tra le parti è soggetta ai limiti probatori previsti dal sistema.
L'accordo simulatorio tra le parti è ricondotto alla disciplina dei limiti alla prova testimoniale degli atti aggiunti o contrari al contenuto di un documento.
La prova testimoniale è ammessa nei casi tipizzati; per la simulazione relativa tra le parti è richiamata, in particolare, l'ipotesi di perdita incolpevole del documento.
Richiamato per escludere che l'accordo simulatorio rientri tra gli atti che richiedono prova scritta ad substantiam o ad probationem.
Pone limiti specifici alla prova per testimoni della simulazione a carico delle parti contraenti; la prova per presunzioni non è ammessa nei rapporti interni per la simulazione assoluta secondo il principio richiamato.
La dichiarazione di avvenuto pagamento contenuta nell'atto notarile non è fede privilegiata quanto al contenuto confessorio, ma ha comunque rilevanza probatoria come dichiarazione della parte.
art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c.
Richiamato per individuare il momento di produzione documentale nel giudizio di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Fondamento della condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per l'ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello il giudice, nel confermare la decisione di primo grado, può sostituirne d'ufficio la motivazione, purché la nuova ragione decisoria sia fondata su risultanze ritualmente acquisite, resti entro i limiti del devolutum e non investa capi coperti da giudicato.
- La censura di ultrapetizione non sussiste quando la decisione di secondo grado utilizza un diverso argomento giuridico o probatorio per rigettare la domanda già devoluta al giudice dell'impugnazione, senza alterare l'oggetto della controversia.
- Tra le parti, la simulazione di un atto traslativo immobiliare non può essere provata liberamente con meri indizi o presunzioni se il contratto è documentato e la prova contraria richiede, nei limiti di legge, una controdichiarazione scritta o altra prova tipizzata.
- La dichiarazione contenuta nell'atto notarile circa l'avvenuto pagamento del prezzo, pur non essendo coperta da fede privilegiata quanto al suo contenuto intrinseco, conserva valore probatorio di natura confessoria e non è superabile con semplice prova testimoniale o presuntiva da parte del dichiarante che invochi la simulazione.
- Quando una sentenza si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve censurare con successo tutte le rationes; l'infondatezza o l'omessa impugnazione anche di una sola di esse rende inidoneo il ricorso a determinare la cassazione.
- Nel rapporto tra coniugi o ex coniugi la prova della simulazione, ove proposta da una parte del contratto, resta soggetta ai limiti probatori ordinari propri dei rapporti interni tra contraenti e non beneficia della maggiore ampiezza probatoria riconosciuta ai terzi.
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