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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22836/2021 del 12/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Il professionista impugnava il decreto del tribunale che, decidendo sull’opposizione allo stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa di una compagnia assicurativa, aveva ammesso solo parzialmente il suo credito. In particolare, il tribunale aveva: a) collocato in chirografo l’IVA di rivalsa, ritenendo non indicati beni su cui esercitare la prelazione; b) escluso l’ammissione del credito nella riserva tecnica del ramo danni ex art. 37 cod. ass., perché trattandosi di credito dell’avvocato non derivante direttamente dal contratto assicurativo e, comunque, mancando domanda dell’assicurato e prova delle spese sostenute; c) negato il privilegio alle spese forfettarie; d) ammesso solo il credito professionale dell’avvocato fiduciario dell’opposta per il profilo della liberatoria dell’assicurato. Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione degli artt. 37, 42 e ss. cod. ass., sostenendo che i compensi per prestazioni legali rese in controversie del ramo danni rientrassero fra i crediti coperti dalle riserve tecniche e quindi soddisfatti con priorità sugli attivi dedicati. Con il secondo motivo censurava il mancato riconoscimento del privilegio per IVA di rivalsa, sostenendo che, essendo stato chiesto l’accesso allo stato passivo tecnico, la prelazione potesse operare sugli attivi accantonati dalla compagnia; deduceva inoltre che l’IVA dovesse essere ammessa nella misura del 22% e non del 21%.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l’impostazione del tribunale secondo cui il credito dell’avvocato, pur inerente a prestazioni rese in contesti collegati a sinistri del ramo danni, non coincide con il credito degli aventi diritto a capitali o indennizzi per sinistri cui l’art. 258, co. 4, cod. ass. riconosce priorità sugli attivi a copertura delle riserve tecniche. Ha affermato che la funzione delle riserve tecniche ex art. 37 cod. ass. opera sul piano della gestione ordinaria dell’impresa, mentre nella liquidazione coatta amministrativa vale la disciplina speciale e più restrittiva dell’art. 258 cod. ass., che non è estensibile ai crediti del professionista che abbia assistito la compagnia o l’assicurato. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile o comunque infondato il motivo sull’IVA, sia perché il privilegio richiede l’indicazione specifica dell’attivo su cui esercitarlo, sia perché la questione della misura dell’aliquota non era stata dedotta nel giudizio di merito. Ha anche respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita necessità dell’appello, aderendo all’indirizzo secondo cui contro il decreto sull’opposizione allo stato passivo nella LCA assicurativa è esperibile ricorso per cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 37 cod. ass.

    riserve tecniche; riserva sinistri; spese di liquidazione

    La Corte lo richiama per evidenziare che le riserve tecniche includono, nella gestione ordinaria dell’impresa, anche il costo delle spese di liquidazione dei sinistri; tale regola, però, non si traduce automaticamente in una prelazione concorsuale per il creditore professionista nella LCA.

  • art. 42 cod. ass.

    Le attività poste a copertura delle riserve tecniche ed iscritte nel registro sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono.

    Serve a ribadire la destinazione vincolata e la separatezza del patrimonio a copertura delle riserve tecniche, ma non estende la priorità al professionista che vanti solo un credito indiretto.

  • art. 258, comma 4, cod. ass.

    Soggetti aventi diritto a capitali o indennizzi per sinistri

    È norma speciale e restrittiva: attribuisce priorità sugli attivi a copertura delle riserve tecniche solo ai crediti direttamente collegati ai sinistri e ai soggetti che ne siano titolari in senso proprio, non ai crediti del legale che abbia prestato assistenza in relazione al sinistro.

  • art. 254 cod. ass.

    l'opposizione è disciplinata dagli articoli 98, 99 e 100 della legge fallimentare

    La Corte lo legge in coordinamento con il rinvio mobile alle norme fallimentari e con l’assetto processuale della LCA, non come base per un autonomo giudizio di appello.

  • art. 255 cod. ass.

    Il riferimento all’appello è recessivo e va coordinato con il rinvio alla disciplina fallimentare; il decreto che definisce l’opposizione al passivo è impugnabile con ricorso per cassazione, non con appello.

  • art. 194 l.f.

    salvo che le leggi speciali dispongano diversamente

    Costituisce il criterio di coordinamento tra disciplina generale della LCA e leggi speciali; la Corte lo usa per sostenere la prevalenza della disciplina fallimentare speciale sul richiamo all’appello del codice assicurazioni.

  • art. 209 l.f.

    procedimento di formazione dello stato passivo

    Conferma il rinvio agli artt. 98 e ss. l.f. e l’assetto dell’opposizione al passivo, nel quale non è previsto un appello contro il decreto conclusivo.

  • art. 258 cod. ass.

    trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione o da contratti di riassicurazione

    Viene applicato in senso selettivo e non estensivo: la priorità sul fondo tecnico spetta solo ai crediti tipizzati dalla norma, non a crediti professionali indirettamente collegati al sinistro.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    È richiamato per dichiarare inammissibile il motivo che contrasta con un orientamento consolidato in tema di indicazione dell’attivo su cui far valere il privilegio IVA.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, co. 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per quantificare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di accertamento del passivo della liquidazione coatta amministrativa di un’impresa assicurativa, il decreto conclusivo dell’opposizione è impugnabile con ricorso per cassazione e non con appello, poiché il rinvio del codice delle assicurazioni va coordinato con la disciplina generale della legge fallimentare mediante rinvio mobile.
  • La priorità sugli attivi destinati a copertura delle riserve tecniche dei rami danni spetta solo ai soggetti e ai crediti espressamente contemplati dalla norma speciale; non è estensibile ai crediti del professionista che abbia prestato attività di assistenza legale, anche se tale attività si colleghi a sinistri assicurativi.
  • La disciplina delle riserve tecniche ex art. 37 cod. ass. opera sul piano gestionale dell’impresa in bonis e non consente di trasformare automaticamente ogni costo connesso al sinistro in credito privilegiato nella successiva procedura concorsuale.
  • Il credito per IVA di rivalsa può essere ammesso con privilegio solo se il creditore indica specificamente i beni o gli attivi sui quali intende esercitarlo; in mancanza, il motivo è inammissibile o infondato.
  • In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o di diritto non devolute al giudice di merito, come la diversa aliquota IVA invocata solo in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoLiquidazione giudizialeRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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