Cassazione Penale, Sentenza n. 3828/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del 08/05/2024 del GIP del Tribunale di L'Aquila, concernente la restituzione degli atti al pubblico ministero per verifiche formali connesse a un presunto malfunzionamento del sistema informatico e alla regolarità della procedura di richiesta di archiviazione in procedimenti contro ignoti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato sia, nella sostanza, un atto di natura amministrativa/interlocutoria (restituzione degli atti al PM per verifiche formali) non impugnabile con ricorso per cassazione salvo che sussista l'abnormità. Applicando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ha escluso l'abnormità sia sul profilo strutturale (il provvedimento rientra in schemi previsti dal codice e da prassi, es. artt. 410, 411 c.p.p.) sia su quello funzionale (non ha determinato una stasi insuperabile del processo: il PM può reiterare la richiesta di archiviazione; la tardività della richiesta non determina nullità). Anche il richiamato malfunzionamento informatico è stato ritenuto estraneo allo thema decidendum e, in ogni caso, non idoneo a determinare l'abnormità del provvedimento. Pertanto il ricorso non poteva essere accolto e non si è proceduto oltre (non statuizioni ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 568, comma 1, cod. proc. pen.
principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione ex art. 568, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce che i mezzi di impugnazione sono tassativi: se la legge non prevede rimedio specifico, il ricorso per cassazione è in linea di massima inammissibile salvo il ricorso eccezionale per abnormità dell'atto.
Norme sul procedimento per la richiesta di archiviazione e sull'attività del giudice nelle fasi interlocutorie; il provvedimento di restituzione si inquadra in questo ambito procedimentale.
Ulteriori disposizioni sul procedimento di archiviazione; contribuisce a dimostrare che la restituzione degli atti non è estranea al sistema processuale.
Previsione sulla particolare tenuità del fatto; richiamata per spiegare che la qualificazione giuridica e verifiche del giudice non costituiscono abnormità quando rientrano nella funzione di indirizzo/valutazione.
art. 107-bis disp. att. c.p.p.
"Le denunce a carico di ignoti sono trasmesse all'ufficio di procura competente... con elenchi mensili"
Stabilisce la disciplina speciale per i procedimenti contro ignoti e la modalità cumulativa delle richieste di archiviazione; utile a chiarire che la modalità cumulativa è legale ma non preclude la reiterazione della richiesta dopo restituzione degli atti.
Prevede che gli archiviamenti relativi a "ignoti seriali" siano pronunciati cumulativamente; richiamato per delineare la legittima modalità di trattamento delle denunce contro ignoti.
Norma sulle statuizioni in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha deciso di non procedere alle ulteriori statuizioni previste perché il ricorso non era stato proposto dalla parte in modo idoneo.
Massime di principio
- Un provvedimento interlocutorio o amministrativo che attiene all'organizzazione o alla forma degli atti (es. restituzione degli atti al PM per irregolarità formali) è in linea di principio non impugnabile con ricorso per cassazione: il rimedio ordinario è quello previsto dal sistema (o la giustizia amministrativa se atto amministrativo).
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti per cui la legge non prevede rimedio è ammesso solo in presenza di "abnormità": cioè quando l'atto è del tutto estraneo al sistema (carenza di potere in astratto) oppure quando, pur previsto, è esercitato in modo talmente eccedente da determinare una stasi insuperabile del processo (carenza di potere in concreto).
- La semplice illegittimità o l'opposizione di merito a un provvedimento non bastano per configurare abnormità: l'abnormità non deve essere confusa con la nullità o con atti semplicemente contestabili.
- La restituzione degli atti al PM non impedisce, di regola, la ripresentazione della richiesta di archiviazione; la tardività della nuova richiesta non determina automaticamente nullità salvo casi in cui sia richiesto dal giudice un adempimento che imponendo un atto nullo renda impossibile la prosecuzione del processo.
- I problemi tecnici o i malfunzionamenti dei sistemi informatici, pur rilevanti sul piano gestionale, non determinano di per sé l'abnormità di un provvedimento giudiziale; è necessario dimostrare l'effetto processuale determinante (es. obbligo di compiere un atto nullo) per giustificare una ricorribilità straordinaria.
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