Cassazione Civile, Ordinanza n. 18582/2023 del 30/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rilascio di una porzione di terreno proposta dal proprietario asserito nei confronti dell’occupante. L’occupante si costituiva resistendo e proponendo in via riconvenzionale l’accertamento dell’acquisto della proprietà per usucapione. Il Tribunale accoglieva la domanda principale; la Corte d’appello riformava solo la regolazione delle spese, compensandole integralmente. Il soccombente in appello ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) denunciava violazione degli artt. 1146, 1158 e 2697 c.c. e travisamento dei fatti, sostenendo che la Corte d’appello avesse attribuito al rivendicante la proprietà per usucapione senza una specifica domanda e senza considerare che l’attore aveva dedotto un acquisto a titolo gratuito, oltre a ritenere provato il possesso ultraventennale senza che fosse stata chiesta l’unione del possesso con quello del dante causa; 2) deduceva violazione degli artt. 1158 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., censurando la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; 3) lamentava violazione degli artt. 112, 115, 116 e 345 c.p.c. e degli artt. 588, 1146 e 1158 c.c., assumendo che la decisione fosse fondata su documenti prodotti solo in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile o comunque manifestamente infondato il primo motivo perché, nelle azioni a difesa della proprietà, la causa petendi è il diritto reale vantato e non il titolo di acquisto, sicché la specificazione del modo di acquisto non integra domanda nuova e non comporta ultrapetizione; inoltre ha osservato che, essendo il soggetto già erede al momento introduttivo della causa, il possesso del dante causa si trasferiva automaticamente ai sensi dell’art. 1146, primo comma, c.c. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile o comunque manifestamente infondato perché mirava a rivalutare il merito e la scelta delle prove, attività riservate al giudice di merito. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non indicava il preciso momento della produzione documentale in appello e non allegava una tempestiva contestazione della controparte. La Corte ha inoltre rilevato che i motivi erano formulati in modo promiscuo, con commistione di censure ex art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., difettando di specificità. Non sono state liquidate spese per l’assenza di difese dell’intimato; il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 4.000,00 ai sensi dell’art. 96 c.p.c. e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il possesso del dante causa si trasmette automaticamente all’erede; non occorre una specifica domanda di unione del possesso quando la qualità di erede è già maturata al momento rilevante.
Richiamato quale norma sull’usucapione; la Corte non ne contesta la disciplina, ma ritiene inammissibili le censure che miravano a rivalutare l’accertamento di fatto dei presupposti dell’usucapione.
Richiamato in relazione all’onere della prova; le doglianze che contestano la valutazione probatoria del giudice di merito sono inammissibili in cassazione se si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.
La censura sulla valutazione delle prove è inammissibile quando mira a sovrapporre una diversa lettura del compendio probatorio a quella del giudice di merito.
La doglianza non può tradursi in una nuova valutazione delle prove, essendo riservato al giudice di merito il loro apprezzamento.
Richiamato nel motivo relativo alla pretesa ultrapetizione; la Corte esclude che vi sia stata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La produzione documentale in appello è censurabile solo con doglianza specifica e puntuale; nel caso concreto il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e di indicazione del momento processuale rilevante.
Richiamato nel terzo motivo, ma non affrontato autonomamente dalla Corte, che ha dichiarato inammissibile la censura.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
La Corte evidenzia l’inammissibilità dei motivi formulati in modo promiscuo, con mescolanza di censure eterogenee ex nn. 3, 4 e 5, e quindi privi di specificità.
La decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione accelerata, condivisa dal Collegio.
Richiamato per l’adunanza in camera di consiglio e per il deposito della memoria.
Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte applica la condanna alle conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96 c.p.c., con pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nelle azioni reali a tutela della proprietà, la causa petendi coincide con il diritto di proprietà o comproprietà dedotto in giudizio, non con il singolo titolo di acquisto: la specificazione del modo di acquisto serve alla prova del diritto, ma non muta la domanda né integra domanda nuova.
- L’eventuale accertamento dell’usucapione da parte del giudice, in presenza di una domanda di difesa della proprietà, non integra ultrapetizione se è volto a individuare il fondamento della titolarità del bene già controverso.
- L’erede subentra automaticamente nel possesso del dante causa ai sensi dell’art. 1146, primo comma, c.c.; pertanto, se la qualità di erede è già acquisita al momento rilevante, non occorre una richiesta autonoma di unione del possesso.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o sostituire la propria lettura delle prove a quella compiuta dal giudice di merito, salvo specifici vizi motivazionali o giuridici dedotti in modo coerente.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono formulati in modo promiscuo, sovrapponendo in un unico mezzo censure ex art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., senza la necessaria specificità e senza distinguere chiaramente i diversi vizi denunciati.
- La censura sulla produzione tardiva di documenti in appello richiede l’indicazione puntuale del momento processuale della produzione e della tempestiva contestazione della controparte; in mancanza, il motivo è inammissibile.
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