Sentenza n. 1270/2026 - Venezia, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di inammissibilità dell’istanza di accesso alle misure di accoglienza per presentazione tardiva della domanda di protezione internazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente protezione)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia il 17 febbraio 2023, affermava di aver manifestato immediatamente alla Questura la volontà di chiedere la protezione internazionale e di aver dichiarato il proprio stato di indigenza. La domanda veniva formalizzata mediante modello C/3 soltanto il 19 gennaio 2026. L’istanza di accesso alle misure di accoglienza previste dal d.lgs. n. 142/2015 veniva dichiarata inammissibile dalla Prefettura il 18 marzo 2026, sul presupposto del superamento del termine di novanta giorni dall’ingresso in Italia e dell’assenza di situazioni di vulnerabilità evidenziate e documentate nell’istanza. Il ricorrente deduceva l’illegittimità del provvedimento per contrasto dell’art. 1, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015 con l’art. 20 della direttiva 2013/33/UE, sostenendo che la disciplina unionale consente soltanto una riduzione delle condizioni materiali di accoglienza, adottata all’esito di una valutazione individuale, obiettiva, imparziale e proporzionata, e non un’automatica esclusione dal sistema. Deduceva inoltre che il diritto all’accoglienza sorge dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti dell’annullamento del provvedimento. Ha ritenuto che l’art. 20, paragrafi 2 e 5, della direttiva 2013/33/UE non consenta una preclusione assoluta alle misure di accoglienza per il solo ritardo nella presentazione della domanda, ma permetta esclusivamente una riduzione delle condizioni materiali di accoglienza quando il ritardo sia privo di giustificato motivo, sulla base di una decisione individuale, obiettiva, imparziale, proporzionata e adeguatamente motivata, comunque rispettosa di un tenore di vita dignitoso. L’art. 1, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015, introducendo invece un automatismo che esclude integralmente il richiedente dal sistema senza valutazione del caso concreto né graduazione delle misure, è stato ritenuto incompatibile con il diritto dell’Unione e quindi disapplicato in applicazione del principio di primazia. Il riferimento prefettizio all’assenza di vulnerabilità non è stato ritenuto idoneo a sorreggere autonomamente l’atto, poiché l’Amministrazione aveva dichiarato l’istanza radicalmente inammissibile per il superamento del termine, senza svolgere una completa istruttoria sugli ulteriori requisiti previsti dall’art. 14 d.lgs. n. 142/2015. Il TAR ha tuttavia respinto la domanda di accertamento del diritto all’immediato ingresso nel sistema di accoglienza, poiché l’Amministrazione non aveva ancora esercitato compiutamente il potere istruttorio e valutativo sugli ulteriori requisiti; la Prefettura dovrà quindi procedere alla necessaria istruttoria in conformità all’effetto conformativo della sentenza. Spese compensate per la novità delle questioni. È stato inoltre ammesso definitivamente il patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione dei compensi al difensore.
Norme richiamate
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in camera di consiglio, sussistendone le condizioni e previo avviso alle parti.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 142/2015
le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale
Il giudice lo interpreta nel senso che l’applicazione delle misure di accoglienza decorre dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale.
art. 1, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015
Nel rispetto dell’articolo 20 della direttiva 2013/33/UE [...] non è ammesso alle misure di accoglienza il richiedente che, senza giustificato motivo, ha presentato domanda di protezione internazionale oltre il termine di cui all’articolo 28-bis, comma 2, lettera e-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
La disposizione nazionale, nella parte in cui determina un’automatica esclusione integrale dall’accoglienza per il superamento del termine, è incompatibile con l’art. 20 della direttiva 2013/33/UE e deve essere disapplicata.
art. 28-bis, comma 2, lett. e-bis), d.lgs. n. 25/2008
Prevede il termine di novanta giorni dall’ingresso in Italia per la presentazione della domanda di protezione internazionale, richiamato dalla disciplina dell’accoglienza.
art. 20, paragrafi 2 e 5, direttiva 2013/33/UE
possono ridurre le condizioni materiali di accoglienza
Il ritardo ingiustificato nella presentazione della domanda può giustificare soltanto una riduzione delle condizioni materiali di accoglienza, da disporre individualmente, obiettivamente, imparzialmente, proporzionalmente e con adeguata motivazione, garantendo comunque un tenore di vita dignitoso.
Richiede la verifica degli ulteriori presupposti per la concessione delle misure di accoglienza, inclusa la situazione di vulnerabilità.
In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati
Ha impedito al giudice di dichiarare direttamente il diritto all’ingresso nel sistema di accoglienza, poiché la Prefettura non aveva ancora compiutamente esercitato il potere di valutazione degli ulteriori requisiti.
Massime di principio
- Il ritardo, anche ingiustificato, nella presentazione della domanda di protezione internazionale non può comportare automaticamente l’esclusione integrale del richiedente dalle misure di accoglienza; alla luce dell’art. 20 della direttiva 2013/33/UE, può al più giustificare una riduzione delle condizioni materiali di accoglienza.
- La riduzione delle condizioni materiali di accoglienza per ritardo nella presentazione della domanda deve essere adottata con decisione individuale, obiettiva, imparziale, proporzionata e adeguatamente motivata, assicurando comunque un tenore di vita dignitoso.
- Il giudice nazionale deve disapplicare, per contrasto con il diritto dell’Unione europea, la norma interna che preveda un automatismo di esclusione integrale dal sistema di accoglienza incompatibile con la disciplina unionale self-executing o direttamente applicabile nei suoi effetti rilevanti.
- L’annullamento del diniego fondato esclusivamente sul superamento del termine di presentazione della domanda non comporta l’automatica dichiarazione del diritto all’ingresso nel sistema di accoglienza quando l’Amministrazione non abbia ancora svolto l’istruttoria sugli ulteriori requisiti di legge.
- In presenza di poteri amministrativi non ancora compiutamente esercitati, il giudice deve limitarsi ad annullare l’atto illegittimo e a conformare la successiva riedizione del potere, senza sostituirsi all’Amministrazione nella prima valutazione degli ulteriori presupposti.
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