Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24099/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

Il ricorrente ha agito sostenendo che i confinanti avessero innalzato il piano di campagna del loro terreno, confinante con il proprio, realizzando così una situazione di introspezione e veduta prima inesistente sul suo fondo. Chiedeva la riduzione in pristino e il risarcimento del danno. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo, sulla base della consulenza tecnica, che l'innalzamento fosse di circa 30 cm, di minima entità, consentito dalla normativa locale e non idoneo né a creare danno né a rendere possibile l'introspezione. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 900-905 c.c., per avere la Corte territoriale attribuito rilievo alla normativa locale e per non avere considerato l'illecito insito nell'innalzamento del fondo vicino; 2) violazione degli artt. 900-905 c.c., per avere escluso l'introspezione nonostante la CTU avesse accertato che l'innalzamento aveva ridotto la distanza del muro di confine dal piano di campagna e reso possibile l'affaccio; 3) violazione dell'art. 878 c.c., per avere la Corte d'appello affermato che l'eventuale introspezione avrebbe potuto essere eliminata con l'innalzamento del muro di confine, soluzione che il ricorrente riteneva impropriamente addossata a lui e lesiva dell'assetto architettonico della proprietà.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non condivisibile l'affermazione della sentenza impugnata circa l'irrilevanza dell'innalzamento di 30 cm. in quanto consentito dalla normativa locale, ma ha confermato comunque il rigetto del gravame per una ragione dirimente: trattandosi di un muro di confine, non può configurarsi una servitù di veduta a vantaggio di un fondo e a carico dell'altro, perché il muro svolge funzione divisoria e consente l'affaccio in condizioni di reciprocità. Ha inoltre rilevato che il giudice di merito aveva accertato che non era stato provato che, prima dell'innalzamento, l'introspezione non fosse già possibile; la censura, quindi, tendeva solo a proporre una diversa lettura dei fatti senza attaccare specificamente tale passaggio decisivo della motivazione. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati.

Norme richiamate

  • artt. 900-905 c.c.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere la disciplina delle vedute e delle distanze; la Corte afferma che tali norme non consentono di configurare una servitù di veduta a carico di un fondo quando il manufatto è un muro di confine con funzione divisoria e affaccio reciproco.

  • art. 878 c.c.

    Richiamato per sostenere la possibilità di sopraelevazione del muro di confine; la Corte lo considera coerente con la facoltà di sopraelevare il muro comune divisorio senza necessità di consenso dell'altro proprietario.

  • art. 885 c.c.

    Indicato come norma che riconosce la facoltà di sopraelevare il muro comune divisorio, facoltà svincolata dal regime ordinario della comunione.

  • art. 886 c.c.

    Richiamato insieme agli artt. 878 e 885 c.c. come base normativa della facoltà di modificare il muro di confine.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma del vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Usato nel procedimento di definizione accelerata con proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • In presenza di un muro di confine, non è configurabile una servitù di veduta o di introspezione a carico di un fondo e a vantaggio dell'altro, poiché il muro svolge funzione essenzialmente divisoria e consente l'affaccio in reciproca condizione di parità.
  • Quando si deduce che un'opera del fondo vicino abbia reso possibile l'introspezione, il danneggiato deve provare che prima di tale modifica l'affaccio non fosse già possibile; in mancanza di tale prova, la censura resta priva di decisività.
  • In cassazione non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa delle risultanze istruttorie al giudizio di merito, se non si atacca specificamente il passaggio motivazionale decisivo che esclude il fatto costitutivo dedotto.
  • La facoltà di sopraelevare o modificare il muro di confine, nei limiti riconosciuti dalla legge, può costituire una soluzione lecita per eliminare eventuali prospettive dirette, senza che ciò implichi l'esistenza di una servitù di veduta in favore di uno dei fondi.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.