Cassazione Civile, Ordinanza n. 24263/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato nel 1995 per un immobile sito in Olbia. I promittenti venditori agirono per far dichiarare prescritta l'azione di adempimento del preliminare, assumendo decorso il termine decennale. Il Tribunale accolse la domanda e ordinò il rilascio dell'immobile. La Corte d'appello riformò la decisione, ritenendo che la prescrizione decorresse dal termine fissato per il pagamento del prezzo e che i venditori avessero rinunciato tacitamente ad avvalersene, sulla base di trattative successive alla maturazione della prescrizione finalizzate a superare l'abusività dell'immobile e dell'incarico conferito a un tecnico per la sanatoria, nonché della richiesta di pagamento dell'ICI inviata al promissario acquirente. I ricorrenti censurarono: 1) la violazione degli artt. 2937 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che tali condotte non erano idonee a integrare una rinuncia tacita alla prescrizione e che l'art. 2944 c.c. non era applicabile perché eventuali riconoscimenti erano successivi alla maturazione della prescrizione; 2) la violazione dell'art. 345 c.p.c., per avere la Corte d'appello valorizzato una raccomandata del 7.10.2005 asseritamente prodotta tardivamente in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che la rinuncia tacita alla prescrizione richiede una volontà inequivoca del debitore, desumibile da comportamenti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersene; tale accertamento è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva logicamente tratto la volontà di non avvalersi della prescrizione dalle trattative proseguite dopo la maturazione della stessa per ottenere la sanatoria urbanistica e dalla richiesta di pagamento dell'ICI, quale indice collegato alla titolarità del bene. La Corte ha inoltre chiarito che l'art. 2944 c.c. era inconferente, poiché opera solo per la prescrizione non ancora maturata, mentre qui veniva in rilievo una rinuncia alla prescrizione già compiuta ai sensi dell'art. 2937 c.c. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che la Corte d'appello aveva escluso di porre a base della decisione la raccomandata del 7.10.2005 proprio perché tardivamente prodotta, sicché non vi era violazione dell'art. 345 c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La rinuncia tacita alla prescrizione richiede un comportamento del debitore da cui emerga in modo inequivoco la volontà di non avvalersi della causa estintiva; il relativo accertamento è affidato al giudice di merito.
Il riconoscimento del diritto interrompe la prescrizione solo se questa è ancora in corso; non si applica quando la prescrizione è già maturata, ipotesi in cui può semmai rilevare la rinuncia alla prescrizione.
Non vi è violazione della norma quando il giudice di appello non utilizza, per decidere, un documento dichiarato inammissibile perché tardivamente prodotto.
La censura è stata ritenuta infondata perché la valutazione del materiale probatorio e degli indici di fatto è rimessa al giudice di merito, se sorretta da motivazione logica.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
Sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Costituisce il parametro del contributo unificato cui si commisura l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia tacita alla prescrizione richiede condotte univoche e incompatibili in modo assoluto con la volontà di avvalersene; la loro valutazione è tipicamente riservata al giudice di merito.
- Se la prescrizione è già maturata, non opera l'interruzione ex art. 2944 c.c., ma può rilevare soltanto una rinuncia alla prescrizione ai sensi dell'art. 2937 c.c.
- Nel giudizio di legittimità non è censurabile la ricostruzione fattuale del giudice di merito se sorretta da motivazione non illogica e non affetta da vizi rilevanti in cassazione.
- La produzione tardiva di un documento in appello non può essere posta a fondamento della decisione se il giudice d'appello ne ha dichiarato l'inammissibilità.
- Nel preliminare di compravendita, la prosecuzione delle trattative per la stipula del definitivo dopo la scadenza del termine può essere apprezzata come indice della volontà di non avvalersi della prescrizione dell'azione di adempimento.
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