Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21009/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società aveva impugnato estratti di ruolo relativi a IRES, IRAP, tributi locali, IRPEF e altri carichi, deducendo, tra l'altro, l'omessa notifica degli atti di accertamento e delle cartelle di pagamento presupposte. In primo grado il ricorso era stato accolto per mancata prova della rituale notifica. In appello l'agente della riscossione aveva ottenuto riforma della decisione, sostenendo che la notifica delle cartelle era stata provata e che esse erano divenute definitive per mancata impugnazione. Con il ricorso per cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione del giudicato interno ex artt. 2909 c.c. e 329, comma 2, c.p.c., assumendo che il primo giudice avesse già implicitamente respinto l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e che tale statuizione non fosse stata specificamente censurata in appello; 2) nullità per ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR si fosse pronunciata su una questione non devoluta e comunque coperta da giudicato; 3) nullità per motivazione apparente e/o omesso esame, perché la CTR aveva affermato apoditticamente che la notifica delle cartelle era stata provata, senza indicare gli atti e il percorso argomentativo posti a fondamento della decisione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, per il riesame della controversia e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto corretta, in via di principio, l'impugnazione congiunta dell'estratto di ruolo e delle cartelle presupposte non notificate o invalide, e ha giudicato apparente la motivazione della CTR nella parte in cui affermava la prova della notifica senza dar conto degli elementi probatori e del ragionamento seguito.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in relazione al giudicato interno dedotto con il primo motivo

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    richiamato per sostenere il passaggio in giudicato della statuizione di primo grado non specificamente impugnata

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    parametro del vizio di violazione di legge dedotto con il primo motivo

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura di ultrapetizione e, nel terzo motivo, per denunciare la mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    parametro del vizio di nullità della sentenza dedotto con il secondo e il terzo motivo

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    utilizzato dalla Corte per riqualificare la censura sulla motivazione apparente

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per il tema dell'impugnabilità degli atti del processo tributario e dell'estratto di ruolo

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato per escludere l'interesse ad agire contro il solo estratto di ruolo, salvo impugnazione congiunta dell'atto presupposto

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    richiamato con riferimento alla partecipazione dell'Agenzia delle entrate alla fase di legittimità

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    interpretato in senso costituzionalmente orientato, nel senso che non esclude la tutela anticipatoria contro la cartella non notificata o invalidamente notificata tramite conoscenza dell'estratto di ruolo

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo, quale documento interno del concessionario della riscossione, non è autonomamente impugnabile; tuttavia può essere contestato unitamente alla cartella di pagamento presupposta quando il contribuente deduca la mancata o invalida notificazione della cartella stessa.
  • La mancanza o invalidità della notifica della cartella consente un'impugnazione anticipata in funzione di tutela giurisdizionale effettiva, senza che l'art. 19 del processo tributario impedisca di far valere il vizio prima della notificazione di un atto successivo.
  • La censura di motivazione apparente sussiste quando la sentenza di merito affermi in modo apodittico la prova di un fatto decisivo senza indicare gli elementi probatori considerati e senza esplicitare il percorso logico-giuridico seguito.
  • L'erronea qualificazione formale del motivo di ricorso per cassazione non ne comporta l'inammissibilità se dal contenuto della censura è chiaramente individuabile il vizio denunciato.
  • Nel processo tributario, la questione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo non può essere decisa prescindendo dal contenuto effettivo dell'atto introduttivo, che va verificato per stabilire se siano state contestate anche le cartelle presupposte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.