Cassazione Penale, Ordinanza n. 07558/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la condanna di un imputato alla pena di tre mesi di arresto per la violazione del divieto imposto ai soggetti sottoposti a misura di prevenzione di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. 159/2011, ritenendo che egli fosse stato alla guida di un'auto in una fascia oraria non consentita. In cassazione l'imputato ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione: ha sostenuto che gli elementi di fatto valorizzati dai giudici di merito non fossero sufficienti a sorreggere l'affermazione di responsabilità, che la motivazione fosse apparente e che fosse stato omesso o comunque non adeguatamente motivato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 545-bis c.p.p. e 95 d.lgs. 150/2022, assumendo che il meccanismo per la concessione delle pene sostitutive avrebbe dovuto essere attivato, nonostante la sua applicabilità al caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, in quanto volto sostanzialmente a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo perché la richiesta di attivazione del meccanismo relativo alle pene sostitutive avrebbe dovuto essere formulata davanti al giudice di appello, almeno nel corso dell'udienza di discussione, mentre dal provvedimento impugnato non risultava alcuna richiesta in tal senso. Conseguentemente, oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente è stato condannato al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 1, d.lgs. 159/2011
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello, relativa alla violazione degli obblighi imposti al sottoposto a misura di prevenzione
richiamato dal ricorrente a fondamento della censura sulla motivazione della sentenza
richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta mancanza di cause di proscioglimento
richiamato dal ricorrente per lamentare il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
indicato come parametro del vizio di motivazione deducibile in cassazione; la censura deve confrontarsi con la motivazione impugnata e non limitarsi a riproporre questioni di merito
richiamato dal ricorrente per sostenere l'omessa attivazione del meccanismo sulle pene sostitutive; la Corte afferma che la relativa richiesta doveva essere proposta in appello
richiamato come disposizione sulle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi
richiamato dal ricorrente in tema di disciplina transitoria/applicativa delle pene sostitutive
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata, poiché ciò non integra un vizio di motivazione deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
- In sede di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto e la loro autonoma rivalutazione secondo criteri diversi da quelli adottati dal giudice di merito; il ricorso non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
- La doglianza sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto deve essere specifica e confrontarsi con la motivazione di merito; una censura meramente assertiva o generica è inammissibile.
- L'applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi va sollecitata tempestivamente davanti al giudice di appello; in assenza di una richiesta formulata almeno in udienza, non è configurabile un obbligo del giudice di attivare d'ufficio il relativo meccanismo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07452/2026 del 25/02/2026
- ordinanza_penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07455/2026 del 25/02/2026
- ordinanza_penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07459/2026 del 25/02/2026
- ordinanza_penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07460/2026 del 25/02/2026
- ordinanza_penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07461/2026 del 25/02/2026
- ordinanza_penale · 25 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07463/2026 del 25/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →